Lesioni permanenti al viso: l’intervento della Corte Costituzionale.

di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.

Commento a sentenza Corte Costituzionale n. 83 del 20 giugno 2025 (ud. del 20 maggio 2025).

Cenni introduttivi.

Con la sentenza n. 83 del 20 maggio 2025 (data udienza), depositata il 20 giugno 2025 (Presidente: Amoroso; Redattore: Petitti), la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies del codice penale, inserito dall’art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, c.d. “codice rosso).

La norma penale sindacata punisce un fenomeno criminoso (non nuovo ma) che ai giorni nostri ritorna periodicamente all’attenzione della cronaca e tocca grandemente la sensibilità comune, suscitando raccapriccio e sollevando il morboso interesse di certa parte dell’informazione e dell’opinione pubblica: lo sfregio del volto.

Per questo, come per altri eventi criminosi, il legislatore, in risposta a istanze sociali spesso fortemente enfatizzate, negli ultimi anni si è dedicato con insistenza a ritoccare l’ordinamento penale, introducendo – non di rado con dilettantesca approssimazione – nuove fattispecie di reato e calcando la mano sul profilo sanzionatorio, pressato dall’esigenza, tutta elettorale, di inseguire la cronaca, ma così esponendosi alla critica demolitoria della Corte Costituzionale.

La sentenza qui in commento concerne appunto la tematica dell’intensità della risposta sanzionatoria all’odioso delitto di chi, proditoriamente, attinge al volto la vittima designata cagionandole un danno estetico e rovinandole l’esistenza.

Delitto odioso, certo, ma al quale pure – come ci vuol ricordare ancora una volta la Corte – si devono applicare le regole basilari della proporzionalità della pena rispetto alla concreta offensività del gesto criminoso, se non si vuol correre il rischio di uno sbilanciamento del sistema contro le finalità rieducative e recuperatorie della pena e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Premessa.

La fattispecie di cui all’ art. 583-quinquies del codice penale[1] (come inserito dall’art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69) è stata voluta per contrastare una condotta di aggressione contro le cosiddette “fasce deboli”, ritenuta particolarmente odiosa, sia perché abitualmente concretizzantesi nell’ambito delle relazioni familiari, e sia perché tra le violenze domestiche e di genere presenta connotati di forte allarme sociale, per le modalità particolarmente proditorie del suo manifestarsi e per le conseguenze lesive che può cagionare.

Il reato di sfregio al volto prima della riforma.

Come pure rilevano il GUP di Taranto e la stessa Corte Costituzionale, prima dell’intervento del legislatore del 2019, che lo trasformava in fattispecie autonoma di reato, punito con la pena della reclusione da otto a quattordici anni, lo sfregio al volto costituiva una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali, contemplata al numero 4) del secondo comma dell’art. 583 c.p., con una sanzione edittale della reclusione da sei a dodici anni.

Il bene giuridico tutelato.

Il bene giuridico protetto è quello dell’incolumità psico-fisica della vittima, la quale, oltre al danno fisico, può subire un trauma psichico di particolare intensità, capace di segnarla per tutta la vita, non solo fisicamente, ma anche nella sua integrità morale e nelle dinamiche dei rapporti affettivi e sociali.

A dispetto di quanto testualmente affermato dalla rubrica dell’art. 583-quinquies, che parla solo di deformazione mediante lesioni permanenti, dal primo comma si comprende che la norma contempla anche la fattispecie – di minor portata offensiva – dello sfregio permanente, potenzialmente in grado di cagionare danni di modesta intensità, come si vedrà più avanti nell’esame dei casi sottoposti al giudizio della Corte Costituzionale.

Struttura del reato.

Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, mentre la sua realizzazione nell’ambito delle relazioni domestiche è contemplata come circostanza aggravante nell’art. 585 c.p.[2], mediante il richiamo agli articoli 576 e 577 c.p.

È anche definito reato a forma libera ad evento naturalistico, in quanto non sono definite le modalità di aggressione bensì l’esito di essa, cioè l’evento cagionato. Si discute in dottrina se con “viso” debba intendersi solo la parte che va dal mento e dall’uno all’altro orecchio, oppure anche la regione sottomandibolare e l’area anteriore e laterale del collo, tesi quest’ultima preferita dalla giurisprudenza.

Diversi i concetti di sfregio e di deformazione, come eventi alternativi:

  • il primo, dato da un’apprezzabile alterazione dell’armonia e della regolarità dei lineamenti del volto che comporti anche un pregiudizio soltanto estetico;
  • la seconda, consistente in un serio perturbamento sia estetico che fisionomico tale da determinare una vera e propria deturpazione.

L’elemento soggettivo è pacificamente costituito dal dolo generico, non essendo contemplato dalla norma un fine ulteriore, mentre ogni altro profilo, quali le modalità della condotta e i rapporti fra agente e persona offesa, possono dar luogo a circostanze aggravanti.

Il reato in questione si pone in rapporto di specialità con le lesioni personali di cui all’art. 582 c.p.[3] e si ritiene possa concorrere con il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 c.p.[4], fattispecie, quest’ultima, che non contempla alcun genere di lesione come elemento costitutivo, ma solo come circostanza aggravante.

Le vicende di fatto e le ordinanze di rimessione.

La problematica veniva sottoposta alla Corte Costituzionale da parte dei Giudici per l’udienza preliminare di Taranto, Bergamo e Catania, i quali sollevavano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies del codice penale (come inserito dall’art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69), per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Le vicende trattate dai tre Giudici rimettenti erano analoghe.

Ordinanza del GUP del Tribunale di Taranto.

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto si era trovato a giudicare un soggetto imputato del reato di cui all’art. 583-quinquies c.p. per aver cagionato a una donna una lesione personale dalla quale derivava, quale sfregio permanente del viso, una cicatrice chirurgica irreversibile, sotto la palpebra dell’occhio destro, lunga cinque-sei centimetri e larga un millimetro.

Il G.U.P. tarantino, con ordinanza del 7 luglio 2023, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2024, rimetteva alla Corte Costituzionale la questione della legittimità dell’art. 583-quinquies c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, deducendo l’eccessività della pena minima della reclusione di otto anni prevista dalla norma (che, come detto, prevede la reclusione da otto a quattordici anni).

Il Giudice rimettente osservava che tale sanzione risulta applicabile anche al «più lieve degli sfregi», che risulta essere:

  • molto meno grave della deformazione del viso, che lo stesso art. 583-quinquies punisce con la medesima pena;
  • meno grave delle lesioni previste, come circostanze aggravanti, ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell’art. 583 c.p.[5] (malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare);
  • meno grave anche della mutilazione degli organi genitali femminili, punita dall’art. 583-bis, primo comma, c.p.[6] con la reclusione da quattro a dodici anni di reclusione.

Dunque, una disparità di trattamento, con fattispecie anche significativamente più gravi, che il Giudice di Taranto ritiene contraria alla Costituzione.

Ordinanza del GUP del Tribunale di Bergamo.

Dal canto suo, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, rimettendo alla Corte analoga questione con ordinanza n. 227 del 14 ottobre 2024, riferiva di dover giudicare alcuni soggetti, imputati del reato di cui agli artt. 583-quinquies e 585, commi primo e secondo, c.p. per avere, in concorso tra loro e con un minore, cagionato alla vittima uno sfregio permanente del viso, consistente in una cicatrice mascellare destra, con le aggravanti di avere commesso il fatto in più persone riunite e con l’uso di un’arma.

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Requisiti e regole per la detenzione e la custodia di armi.

Ordinanza del GUP del Tribunale di Catania.

Infine, con ordinanza n. 14 del 20 gennaio 2025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, sollevando analoga questione, esponeva di dover giudicare un soggetto imputato del reato di cui all’art. 583-quinquies c.p. per aver cagionato alla persona offesa, con un morso inflittogli nel corso di un alterco, durante una festa in piscina, lo sfregio permanente del viso, per avulsione parziale del padiglione auricolare destro, con l’aggravante dei futili motivi e con la recidiva reiterata.

Le disposizioni normative censurate.

In particolare, nelle rispettive ordinanze di rimessione i tre Giudici censurano il primo comma dell’art. 583-quinquies c.p. – in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. – riguardo alla pena principale che esso stabilisce per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; i GUP dei Tribunali di Bergamo e Catania censurano, altresì, il secondo comma della medesima disposizione, che commina, per lo stesso reato, una pena accessoria fissa e perpetua.

Alla base delle contestazioni vi è la considerazione della irragionevolezza e sproporzione della pena fissata nella norma tra il minimo di otto e il massimo di quattordici anni di reclusione, sia perché essa non distingue tra lo sfregio permanente e la deformazione del viso, che pure sono lesioni di diversa gravità, e sia perché tale pena sarebbe eccessiva se raffrontata con quelle previste per altri reati non meno gravi (e socialmente allarmanti) eppure sanzionati con pene inferiori.

Il confronto viene fatto con i reati di lesioni gravissime, previsto e punito dall’art. 583, secondo comma, c.p., e quello di mutilazione degli organi genitali, di cui all’art. 583-bis, primo comma, c.p.

Le ragioni delle censure.

Argomentano, inoltre, i tre Giudici che una sanzione tanto severa verrebbe percepita come ingiusta dal condannato, sicché essa risulterebbe incapace di assolvere alla funzione rieducativa, predicata dal terzo comma dell’art. 27 Cost.

A queste considerazioni il GUP del Tribunale di Bergamo aggiunge che una pena così elevata non si giustificherebbe nelle ipotesi in cui l’aggressione al volto non sia commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, perché in questo caso il fatto di reato non integrerebbe quella violenza domestica o di genere che la legge n. 69 del 2019 intende contrastare.

Per quanto poi concerne la pena accessoria, i GUP dei Tribunali di Bergamo e Catania sostengono che la pena accessoria stabilita dal secondo comma dell’art. 583-quinquies c.p., ovvero l’interdizione perpetua dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, essendo fissa e automatica, non consentirebbe alcuna graduazione applicativa, costituzionalmente necessaria.

Sempre riguardo alla pena accessoria, il GUP del Tribunale di Bergamo lamenta, altresì, un difetto di congruità, essendo tale pena accessoria obbligatoria anche nel caso in cui il reato non sia stato commesso all’interno di dinamiche familiari e affettive, rispetto alle quali soltanto, invece, avrebbe senso l’interdizione da uffici assistenziali, quali tutela, curatela e amministrazione di sostegno.

Le argomentazioni della Corte Costituzionale.

L’evoluzione della fattispecie e le sue attuali caratteristiche.

La Corte Costituzionale ha ritenuto di dover riunire le questioni proposte dai tre Giudici territoriali, in quanto largamente sovrapponibili e, in via preliminare, ripercorre l’evoluzione storica della disciplina normativa e della giurisprudenza dello sfregio permanente e della deformazione del viso, quali eventi del reato di lesione personale.

Il reato nel codice penale del 1889.

Rammenta al riguardo che nel codice penale del 1889 lo «sfregio permanente del viso» e la «permanente deformazione del viso» erano trattate come circostanze aggravanti del reato di lesione personale, ma per esse erano previste pene molto diverse, anzi sequenziali, giacché l’una iniziava dove finiva l’altra: per lo sfregio reclusione da uno a cinque anni, da cinque a dieci anni per la deformazione (art. 372, secondo comma, rispettivamente numeri 1 e 2).

Il reato nel codice penale del 1930.

Nel codice penale del 1930 la situazione muta, in quanto i fatti vengono pur sempre trattati come circostanze, ma la pena risulta unificata, sicché, fino alla novella del 2019, «la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso» hanno entrambi comportato l’applicazione della reclusione da sei a dodici anni (art. 583, secondo comma, numero 4), e ciò per ragioni di politica criminale, vale a dire l’intenzione di perseguire con il massimo rigore le lesioni di sfregio, espressione di una caratteristica forma di delinquenza, che si diceva tipica di alcune regioni d’Italia.

La giurisprudenza di legittimità, però, non ha mai cambiato opinione circa la diversità fra le due conseguenze lesive, ritenendo la deformazione del viso offesa più grave dello sfregio, in quanto,

  • la prima, comporta “un’alterazione profonda della simmetria del volto, tale da causare un vero e proprio sfiguramento”,
  • mentre il secondo rappresenta “un nocumento che turba l’armonia del viso, l’euritmia delle sue linee, pur senza deformarlo”.

Il “codice rosso” del 2019.

La disciplina cambia ulteriormente con la legge sul c.d. “codice rosso”, n. 69 del 2019, che ha inserito nel codice penale l’art. 583-quinquies, contestualmente abrogando il numero 4) del secondo comma dell’art. 583 c.p.; questo ha comportato la trasformazione di deformazione o sfregio da circostanza aggravante a titolo autonomo di reato.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La Corte ribadisce altresì gli arresti della giurisprudenza di legittimità relativamente alla natura della fattispecie in esame come reato a forma libera, sebbene il legislatore abbia tenuto presente principalmente i casi di sfiguramento mediante getto di acidi (c.d. vitriolage o acid throwing); invero, l’uso di sostanze corrosive rappresenta una circostanza aggravante ai sensi dell’art. 585, primo comma, c.p. (v. sopra, nota 2).

Il trattamento sanzionatorio.

Inoltre, evidenzia come la severità del trattamento sanzionatorio della fattispecie sia stata accresciuta:

  • dalla trasformazione della fattispecie da circostanza aggravante a titolo autonomo di reato, ciò che ha fatto venir meno la possibilità del bilanciamento tra circostanze;
  • dall’inserimento dell’art. 583-quinquies c.p. negli elenchi di cui all’art. 4-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, della legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)[7], con effetti sul piano dei benefici penitenziari;
  • dalla previsione della pena accessoria dell’interdizione dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno (art. 583-quinquies c.p., secondo comma).

Ciò premesso, la Corte sottolinea la finalità della norma di apprestare una forte tutela all’incolumità personale e una protezione specifica al tratto della personalità, di cui il volto costituisce la dimensione relazionale e identitaria.

In tale ottica, a parere della Corte, si comprende l’inasprimento sanzionatorio operato dal legislatore con la trasformazione dello sfregio e della deformazione, da circostanze aggravanti del reato di lesione, a fattispecie delittuosa autonoma, e, nell’esercizio della discrezionalità legislativa, l’uguale trattamento penale riservato a eventi diversi come lo sfregio e la deformazione, ritenuti entrambi gravemente lesivi dell’immagine sociale dell’individuo e della percezione che questi coltiva della propria identità.

Irragionevolezza e sproporzione rispetto ad altri delitti.

Quanto all’irragionevolezza e sproporzione dell’impianto sanzionatorio rispetto ad altre fattispecie delittuose, la Corte rileva che, tanto per le lesioni e le sue aggravanti, che per la mutilazione degli organi genitali femminili, esse rappresentano, è vero, fattispecie lesive dell’integrità e della dignità della persona, e tuttavia non investono “quel connotato peculiare – il volto – che il legislatore ha inteso proteggere con speciale vigore, proprio per il rilievo che esso assume nella percezione della identità da parte della persona”.

Ciò detto, è però vero che il minimo di pena di otto anni di reclusione previsto dalla norma in esame, oltre a essere particolarmente severo, in quanto innestato su un titolo autonomo di reato, non può essere modulato mediante il meccanismo del bilanciamento delle circostanze, come avveniva quando gli eventi, oggi costitutivi, erano disciplinati come eventi circostanziali.

In particolare, osserva la Corte che tale misura sanzionatoria risulta sedici volte superiore a quella stabilita dall’art. 582, primo comma, c.p. per il delitto di lesione personale.

In sentenza viene ricordato come la stessa Corte Costituzionale ha più volte predicato la necessità che un sistema sanzionatorio particolarmente severo preveda una “valvola di sicurezza”, vale a dire un meccanismo normativo che consenta di modulare la pena edittale adattandola al caso concreto sottoposto al giudizio e a tutte le sue caratteristiche oggettive e soggettive, nel rispetto del principio di personalizzazione e della funzione rieducativa[8].

L’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 583-quinquies c.p.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte afferma dunque che il primo comma dell’art. 583-quinquies c.p. viola i principi costituzionali di proporzionalità, personalizzazione e finalità rieducativa della pena, in quanto, in presenza di un minimo edittale particolarmente elevato, ed essendo configurabile in concreto una gamma multiforme di condotte punibili – eventualmente anche di modesta lesività – in mancanza di una “valvola di sicurezza”, nella sua applicazione pratica ai singoli casi potrebbe determinarsi l’irrogazione di una sanzione eccessiva rispetto alla concreta offensività della condotta punibile, sanzione che risulterebbe insensibile al giudizio sulla personalità del reo e inidonea allo scopo della sua risocializzazione, cioè a quella finalità rieducativa della pena voluta dalla nostra Costituzione.

La necessità di una circostanza attenuante.

Pertanto, secondo la Corte Costituzionale, tale lesione dei principi costituzionali può e deve essere sanata tramite l’introduzione di una circostanza attenuante, che, senza intaccare la discrezionalità del legislatore nella dosimetria sanzionatoria, restituisca alla norma la necessaria flessibilità applicativa.

Tale circostanza la Corte individua, per l’art. 583-quinquies c.p., nell’attenuante a effetto comune, con riduzione della pena fino a un terzo (art. 65, primo comma, numero 3), c.p.).

L’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 583-quinquies c.p.

Altrettanto fondati ritiene la Corte i rilievi inerenti la pena accessoria, di cui al secondo comma dell’art. 583-quinquies c.p., non tanto per la ragione addotta dal GUP di Bergamo – vale a dire che quello in esame è reato comune e non avrebbe quindi a che fare con gli istituti di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, normalmente attinenti a rapporti affettivi e familiari, dal momento che il legislatore può discrezionalmente interdire da tali uffici chi si sia reso responsabile di condotte dolose in pregiudizio di un essenziale bene pertinente alla persona, qual è l’identità, rappresentata dal volto – bensì perché la disposizione censurata per quanto riguarda la pena accessoria risulta viziata sul piano dell’automaticità, fissità e perpetuità di tale sanzione.

Ancora una volta, dunque, la Corte Costituzionale punta il dito verso la fissità di una previsione sanzionatoria, che impedisce l’individualizzazione della pena rispetto alla concreta gravità del fatto-reato; ribadisce, in proposito, un principio risalente della giurisprudenza costituzionale secondo cui, ai fini del sindacato di legittimità costituzionale sulle disposizioni di pena fissa, si fa ricorso a una prova di resistenza: «il dubbio d’illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato».

La pena accessoria è incostituzionale.

Nel caso in esame, l’ampio ventaglio di condotte riconducibili al dettato normativo dell’art. 583-quinquies c.p., così come per la pena principale, anche per quella accessoria, rende costituzionalmente illegittima l’applicazione automatica e la durata indefinita della pena accessoria.

Inoltre, anche la perpetuità della pena accessoria è priva di giustificazione, una volta riconosciuta la necessità costituzionale della valvola di moderazione della pena principale, non potendosi neppure spiegare con un improbabile collegamento tra la permanenza dello sfregio e la permanenza della sanzione, ciò che risulterebbe comunque incompatibile con la finalità rieducativa della pena.

Pertanto, solo superando la rigidità di tale sistema sanzionatorio è possibile, secondo la Corte, ricondurre a legittimità il secondo comma dell’art. 583-quinquies c.p. e renderlo conforme ai canoni costituzionali di proporzionalità, personalizzazione e funzione rieducativa della pena; conseguentemente, una volta accertata la responsabilità dell’autore del reato, la pena accessoria dell’interdizione dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno può essere irrogata dal giudice, nella misura determinata in base ai criteri discrezionali di cui all’art. 133 c.p.[9], nel rispetto del limite massimo di dieci anni, stabilito dall’art. 79, primo comma, numero 1), c.p.[10] per l’interdizione temporanea dai pubblici uffici (tali essendo gli uffici assistenziali di che trattasi, secondo l’insegnamento di Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenze 12 novembre-3 dicembre 2014, n. 50754, e 4 febbraio-4 giugno 2014, n. 23353).

La decisione della Corte Costituzionale.

Alla luce di quanto sopra, la Corte:

  • 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies, primo comma, del codice penale, inserito dall’art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;
  • 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone «comporta l’interdizione perpetua», anziché «può comportare l’interdizione»”.

Considerazioni conclusive.

Quale sicurezza?

A fronte della spiccata tendenza del legislatore moderno a un indiscriminato irrigidimento sanzionatorio di molte fattispecie penali, obbediente a istanze sociali, autentiche o indotte, favorevoli a una sempre maggior severità della risposta punitiva, la Corte Costituzionale si è trovata, ancora una volta, a ribadire la necessità del rispetto dei fondamentali principi costituzionali in materia penale, senza i quali si può – forse – conseguire una falsa percezione di sicurezza, ma a discapito dell’equilibrio del sistema ordinamentale complessivo.

La funzione “calmieratrice” della Consulta.

La funzione “calmieratrice” della Corte Costituzionale rispetto all’eccessiva severità della sanzione edittale, viene dunque, ancora una volta, esercitata, con equilibrio, allo scopo di vigilare affinché non vengano traditi i principi di necessaria ragionevolezza e proporzionalità della pena e la finalità, a essa assegnata dalla Carta fondamentale, di rieducazione e reinserimento sociale del responsabile.

E dev’essere chiaro che tale azione riequilibratrice non viene svolta nell’interesse esclusivo di chi delinque – rispetto al quale taluna parte dell’opinione pubblica, fuorviata e resa insensibile da politiche scellerate, predica l’esigenza di “chiuderlo in carcere e gettar via la chiave” – bensì a tutela di quelle garanzie fondamentali che presiedono a un sistema democratico e senza le quali si scivola rapidamente e inesorabilmente verso la dittatura.

Non si può fare a meno di osservare come, di recente, tali interventi del Giudice delle leggi si ripetano con una certa frequenza e si manifestino in svariati settori del diritto penale, alcuni dei quali connotati, almeno in astratto, da un grado di offensività e allarme sociale particolarmente significativo, come nel caso del reato qui in esame.

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Il legislatore ha smarrito la bussola.

È dunque evidente che anche, e soprattutto, per quelle fattispecie maggiormente lesive di beni fondamentali della persona, il nostro legislatore ha smarrito la bussola di quell’equilibrio normativo che è indispensabile affinché il diritto penale contemperi la tutela di tali beni con la garanzia di una pena giusta e proporzionata al caso singolo.

Infatti, alla richiesta di sicurezza il legislatore è solito rispondere con una spropositata produzione normativa, sicché da alcuni anni ormai assistiamo in campo penale a norme sempre più proiettate verso un inasprimento della risposta sanzionatoria, formalmente ispirata da ragionevoli motivi, ma perseguita con una rozzezza tecnico-giuridica tale da scardinare i principi fondamentali delle garanzie costituzionali.

I reali effetti di certi interventi normativi.

Ai giorni nostri, poi, assistiamo a parossistiche quanto ingannevoli politiche securitarie del governo, volte a ottenere sicuri riscontri elettorali piuttosto che a perseguire autentici obiettivi di tranquillità sociale, con la conseguenza di minare alla radice le fondamentali garanzie dell’individuo, con il paradossale effetto per cui le condotte delittuose che si vuole perseguire rappresentano il minore dei mali rispetto alla sistematica compressione degli spazi di libertà individuale: ciò di cui un occhio attento alla difesa degli autentici valori costituzionali non può non rendersi conto.

Dunque, il monito che di frequente viene dalla Corte è quello di formulare le norme penali in modo che alla severità della sanzione edittale faccia da contraltare un meccanismo compensativo – quello che chiama “valvola di sicurezza” – che consenta al giudice del merito di adeguare la pena da irrogare a tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto, cercando la soluzione nelle norme di parte generale del codice che contemplano tali correttivi.

L’illusione delle sanzioni severe.

Non bisogna infatti mai perdere di vista che l’approssimativa e indiscriminata afflittività di un sistema penale fornisce una risposta illusoria al bisogno di protezione e rappresenta una falsa apparenza di sicurezza, ma in definitiva, da una parte, determina un gravissimo squilibrio nella risposta sanzionatoria, e dall’altra parte, per un ben noto fenomeno di eterogeneità dei fini, finisce coll’indurre un maggior livello di trasgressione e una più spiccata tendenza ad aggredire con efferatezza proprio quei beni che si vorrebbe maggiormente tutelare.

Le vicende dei tre casi sottoposti dai Giudici per le udienze preliminari di Taranto, Bergamo e Catania costituiscono esempi della necessità di adeguare la pena da irrogare in concreto all’effettivo grado di offensività delle condotte censurate, essendosi trattato, in tutti e tre i casi, di comportamenti astrattamente riconducibili al dettato normativo, ma causative di lesioni (relativamente) modeste rispetto alla previsione di legge.

Non c’è dubbio che, per la sua carica di offensività e la particolare viltà del gesto criminoso, in grado di rovinare l’aspetto del viso e sconvolgere l’esistenza della vittima – sia essa donna, più frequentemente, o uomo – il delitto in questione appare come particolarmente odioso e sconcertante: da qui la pressante richiesta di severità punitiva di tali condotte.

La reale portata della sanzione ai casi di specie.

Tuttavia, nei casi giudicati l’applicazione pedissequa della sanzione edittale avrebbe comportato all’evidenza una sproporzione inaccettabile, con la duplice conseguenza, da una parte, di realizzare una disparità di trattamento rispetto a casi ben più gravi di lesioni permanenti al volto, e dall’altra parte, di essere percepita dal reo come ingiustamente afflittiva, con evidente obliterazione della funzione risocializzante ed emendativa della pena.

Inoltre, ne sarebbero risultati pregiudicati i principi di proporzionalità della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), di individualizzazione della pena (art. 27, primo comma, Cost.), di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e, va aggiunto, di offensività (art. 25, secondo comma, Cost.), non derogabili perché ispiratori di un moderno e autenticamente efficace sistema penale; principi fondati non su un vieto garantismo, quale viene costantemente ammannito da alcune voci politiche poco attrezzate dal punto di vista della cultura giuridica, bensì sui fondamenti di un ordinamento democratico.

Va dato altresì atto della sensibilità giuridica mostrata ancora una volta anche dai Giudici territoriali che, valutando con saggezza l’impatto che la loro decisione avrebbe avuto sul caso sottoposto al loro giudizio, senza potere in alcun modo mitigare la severità sanzionatoria, e accogliendo le istanze difensive, hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione, dandole così agio di porre un freno alla deriva punitiva del legislatore.

Il monito della Corte Costituzionale al legislatore.

La pronuncia in commento potrebbe, a un occhio distratto, apparire distonica rispetto alle esigenze di contrasto dell’odioso delitto di aggressione all’incolumità della persona mediante lesione permanente al viso, ma essa, in realtà, non alterando in alcun modo lo schema normativo astratto, ne stempera le possibili disarmonie applicative, con ciò assolvendo pienamente alla funzione, attribuita al Giudice delle leggi, di moderare gli eccessi del legislatore penale, in ossequio ai fondamentali principi costituzionali in materia penale.

Una scelta di civiltà giuridica, che dovrebbe servire da monito al nostro legislatore, sovente distratto dall’esigenza di fornire una risposta sanzionatoria emblematicamente severa (e di facciata) ai fenomeni delittuosi, utilizzando lo strumento del diritto penale per finalità parallele ed estranee a quella – concepita dai Costituenti – di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini mediante pene proporzionate alla reale offensività delle condotte illecite e tendenti alla rieducazione e al recupero del condannato, e non alla sua eliminazione dal corpo sociale.

L’auspicio è che il legislatore colga l’invito della Corte Costituzionale e si attrezzi per fornire risposte corrette ai reali bisogni di sicurezza e capaci di provvedere a un’efficace tutela dei beni individuali, sempre però nel rispetto dei principi fondamentali del diritto sacramentati nella nostra Costituzione.


Note al testo.

[1] Art. 583-quinquies c.p. – deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso: Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

[2] Art. 585 c.p. – circostanze aggravanti: “Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583 quinquies e 584 e, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Agli effetti della legge penale per armi s’intendono:

  1. 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
  2. 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[3] Art. 582 c.p. – lesione personale: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583 quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

[4] Art. 572 c.p. – maltrattamenti contro familiari e conviventi: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.] Comma abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

[5] Art. 583 c.p. – circostanze aggravanti: La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

  1. 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  2. 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
  3. [3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto.] abrogato

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

  1. 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  2. 2) la perdita di un senso;
  3. 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  4. [4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.] abrogato
  5. [5) l’aborto della persona offesa.] abrogato”

[6] Art. 583-bis, c.p.Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

  1. 1) la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  2. 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

[7] Art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 – Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti: “1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58 ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 601602609 octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell’esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di detti reati.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58 ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 601602609 octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all’art. 416 del c.p. finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 415, secondo comma e 415 bis575600 bis, secondo e terzo comma, 600 ter, terzo comma, 600 quinquies628, terzo comma, 628 bis e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609 bis609 quater e 609 octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577 bis583 quinquies600 bis600 ter600 quater600 quinquies609 bis609 ter609 quater609 quinquies609 octies609 undecies e 612 bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609- bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583 quinquies600 bis600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1600 quinquies609 quater609 quinquies e 609 undecies del codice penale, nonché agli articoli 609 bis e 609 octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13 bis della presente legge.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall’istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell’istituto ove l’istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.

2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all’articolo 577 bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l’istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l’internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell’interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 58 sexies, comma 2. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell’articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio.

2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all’udienza mediante collegamento a distanza.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-bis. [L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.] comma abrogato”.

[8] Al riguardo, oltre ai precedenti citati in sentenza, si vedano Corte Costituzionale n. 202 del 29 dicembre 2025 (ud. 20 ottobre 2025), in tema di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e Corte Costituzionale n. 151 del 16 ottobre 2025 (ud. 22 settembre 2025) in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), e relativi contributi in questo stesso sito.

[9] Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena: “Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

  1. 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
  2. 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
  3. 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

  1. 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
  2. 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
  3. 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
  4. 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

[10] Art. 79 c.p. – Limiti degli aumenti delle pene accessorie: “La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

  1. 1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte;
  2. 2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

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