di Avv. Armando Pasqua, Avvocato e Mediatore Civile e Commerciale.
Le pronunce della giurisprudenza amministrativa più rilevanti in materia.
Che cos’è un’arma?
Ai sensi dell’art. 30 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.) per armi si intendono:
- le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
- le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
La definizione di arma da fuoco è contenuta nell’art. 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.
L’elenco delle armi e delle munizioni comuni da sparo è contenuta nell’art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Quale autorizzazione serve per avere un’arma?
Per avere un’arma è necessario ottenere una autorizzazione di polizia.
Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni (art. 14, T.U.L.P.S.).
Chi rilascia l’autorizzazione di polizia per avere un’arma?
L’autorizzazione di polizia necessaria per avere un’arma viene rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza, e segnatamente dal prefetto e dal questore in qualità di autorità di pubblica sicurezza provinciale.
Cosa fa l’autorità di pubblica sicurezza?
L’autorità di pubblica sicurezza:
- veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché delle ordinanze delle Autorità;
- presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni (art. 1, comma 1, T.U.L.P.S.).
Chi ricopre il ruolo di autorità di pubblica sicurezza?
Il prefetto:
- è autorità provinciale di pubblica sicurezza;
- ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all’attuazione delle direttive emanate in materia;
- assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti;
- a tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia;
- dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività;
- trasmette al Ministro dell’Interno relazioni sull’attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo;
- tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge (art. 13, Legge 1° aprile 1981, n. 121).
Il questore:
- è autorità provinciale di pubblica sicurezza;
- ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione;
- a tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica (art. 14, Legge 1° aprile 1981, n. 121).
Autorità locali di pubblica sicurezza:
- sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni;
- ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo;
- quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza;
- le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni (art. 15, Legge 1° aprile 1981, n. 121).
Quali sono le regole per la detenzione di un’arma?
Chiunque detiene un’arma o parti di essa, un’arma da fuoco, munizioni, materiale esplodente, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio, cioè dove si trova la residenza anagrafica del denunciante (art. 38, comma 1, T.U.L.P.S.).
Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, T.U.L.P.S.. Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata (art. 38, comma 4, T.U.L.P.S.).
La denuncia di detenzione deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza (art. 38, comma 6, T.U.L.P.S.).
Quali sono i requisiti per avere un’arma?
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal questore (art. 35, comma 5, T.U.L.P.S.).
Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti (art. 35, comma 7, T.U.L.P.S.).
Quando vengono negate le autorizzazioni di polizia?
Le autorizzazioni di polizia devono essere negate ai seguenti soggetti:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11, comma 2, T.U.L.P.S.).
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate ai seguenti soggetti:
- a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta (art. 11, comma 2, T.U.L.P.S.).
Quando vengono revocate le autorizzazioni di polizia?
Le autorizzazioni di polizia devono essere revocate:
- quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate.
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate:
- quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’ autorizzazione (art. 11, comma 3, T.U.L.P.S.).
Quali poteri ha l’autorità di pubblica sicurezza?
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico (art. 38, comma 3, T.U.L.P.S.).
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39 (art. 38, comma 5, T.U.L.P.S.).
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne (art. 39, T.U.L.P.S.).
Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell’autorità di pubblica sicurezza o dell’autorità militare (art. 40, T.U.L.P.S.).
Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi (art. 45, T.U.L.P.S.).
Cosa succede se un’arma non viene denunciata?
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro (art. 41, T.U.L.P.S.).
Princìpi espressi dalla giurisprudenza.
Ecco i princìpi più rilevanti espressi dalla giurisprudenza amministrativa sul rapporto tra il potere dell’autorità di pubblica sicurezza e i diritti del singolo.
- l’Autorità di Pubblica Sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell’autorizzazione richiesta e degli interessi pubblici coinvolti, con il solo limite di non sconfinare nell’arbitrio;
- ai fini della revoca o del diniego dell’autorizzazione è sufficiente il convincimento dell’Amministrazione circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza a tal fine anche fatti isolati, ma significativi, ovvero comportamenti che, pur senza assumere i caratteri della fattispecie delittuosa, appaiono significativi dell’inaffidabilità del soggetto;
- il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia (e, conseguentemente, l’eventuale revoca di tali provvedimenti o il rigetto della relativa istanza), in ragione del loro carattere preventivo rispetto ai fatti lesivi della sicurezza pubblica non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso della licenza, essendo sufficiente un giudizio probabilistico che costituisce il risultato di valutazioni ampiamente discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo solo sotto profili di manifesta illogicità;
- in materia di autorizzazioni di polizia si richiede che il soggetto sia una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività;
- in materia di autorizzazioni di polizia la motivazione del provvedimento negativo non richiede una particolare estensione dell’apparato giustificativo, e il successivo vaglio giurisdizionale dev’essere limitato ad un esame circa la sussistenza o meno dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate siano state assunte nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e di coerenza;
- anche dopo l’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 440 del 16 dicembre 1993, la giurisprudenza assolutamente incontroversa relativa all’art. 11 del T.U.L.P.S. ha rilevato come le autorizzazioni di polizia possano essere negate a chi non sia in possesso del requisito della c.d. buona condotta, ovvero non sia ritenuto dall’Amministrazione di pubblica sicurezza in possesso di quell’affidabilità necessaria per poter escludere, in via prognostica, il pericolo che possa abusare del titolo;
- non è pertanto necessario che intervenga la condanna per uno dei reati esplicitamente previsti dall’art. 11 del T.U.L.P.S., apparendo, al contrario, sufficiente a legittimare il diniego o la revoca dell’autorizzazione di polizia una valutazione prognostica dell’autorità amministrativa, basata su fatti idonei a dimostrare un concreto pericolo per gli interessi tutelati e assistita da una motivazione particolarmente rigorosa.
Riferimenti giurisprudenziali.
Obbligo di diligenza nella custodia di armi e materiale esplodente:
- Cons. Stato 9 gennaio 2019, n. 203;
- Cons. Stato 20 febbraio 2020, n. 1309;
- Cons. Stato 4 giugno 2020, n. 3530.
Potere dell’amministrazione di intervenire sulle relative licenze di polizia:
- Cons. Stato, IV, 17 luglio 1996, n. 858;
- C.G.A. 8 agosto 1998, n. 460;
- Cons. Stato, IV, 29 novembre 2000, n. 6347;
- Cons. Stato, IV, 29 novembre 2002, n. 6347;
- Cons. Stato, IV, 23 marzo 2004, n. 1503;
- Cons. Stato, VI, 10 ottobre 2005, n. 5462;
- Cons. Stato, VI, 13 novembre 2006, n. 6669;
- Cons. Stato VI, 18 gennaio 2007, n. 63;
- Cons. Stato, VI, 21 settembre 2010, n. 7006;
- Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2012, n. 1867;
- Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2015, n. 2146.
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