Violenza sessuale di gruppo: per la Corte Costituzionale la pena va ridotta nei casi di minore gravità.

di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.

Commento a sentenza Corte Costituzionale n. 202 del 29 dicembre 2025 (ud. 20 ottobre 2025).

Introduzione.

La sentenza sopra emarginata si occupa di un tema molto delicato e sentito, quello della violenza sessuale di gruppo e, in particolare, della corretta calibrazione della pena in caso di condotta caratterizzata da minore gravità.

La norma scrutinata è quella dell’art. 609-octies del codice penale, che dispone: “La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.”.

Le considerazioni della Corte.

La Corte, preliminarmente, ribadisce l’ampia discrezionalità del legislatore nella materia dei reati sessuali nell’individuazione delle condotte costitutive di reato e nella determinazione delle relative pene, quale massima espressione di politica criminale, purché però non venga superato l’invalicabile limite della manifesta irragionevolezza.

Afferma infatti che “solo una pena rispettosa del canone della proporzionalità, calibrata sul disvalore del caso concreto… garantisce una effettiva individualizzazione della pena e la sua funzione rieducativa”.

È dunque ragionevole, da una parte, che il legislatore abbia previsto una sanzione con una cornice edittale tanto severa (da otto a quattordici anni) per un reato di così elevato disvalore sociale: infatti, il maggiore disvalore di tale condotta delittuosa che, a causa della presenza di più persone riunite, cagiona una lesione particolarmente grave della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima, rispetto agli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona, giustifica il fatto che il legislatore abbia previsto un’autonoma fattispecie di reato (anziché un’aggravante del reato base di violenza sessuale) e, soprattutto, la significativa maggiore severità del relativo trattamento sanzionatorio rispetto alla fattispecie di cui all’articolo 609-bis del codice penale.

Dall’altra parte, però, qualora la condotta concretamente posta in essere dagli agenti abbia un disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla figura astratta del reato, tale da poter essere considerato di sicura minore gravità, è irragionevole che tale pena non possa essere diminuita, così come già previsto per reati altrettanto gravi, come la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), per i quali, appunto, è previsto che nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Il raffronto con altri reati sessuali.

Proprio il raffronto con tali analoghe fattispecie delittuose – non meno allarmanti – determina l’irragionevolezza della mancata previsione di tale circostanza diminuente come “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla concreta gravità della singola condotta, col conseguente rischio dell’irrogazione di una pena sproporzionata.

Tale mancanza, in definitiva, impedisce al giudice di calibrare la sanzione sul caso concreto, allorquando esso presenti caratteristiche di minore gravità.

Precisa altresì la Corte che quest’ultima potrà essere individuata nelle sole ipotesi di una condotta avente disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla figura astratta del reato, in quanto tale condotta incide comunque sulla libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale della persona offesa, che subisce un’aggressione, sia qualitativamente che quantitativamente, più intensa rispetto al caso di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis del codice penale.

Vero è che il quarto comma dell’art. 609-octies contempla una circostanza attenuante per il partecipante “la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato”; ma questa riguarda il contributo apportato dal singolo correo “e non consente in alcun modo di calibrare la sanzione alla gravità della fattispecie concreta posta in essere da tutti i compartecipi, in considerazione delle modalità esecutive del reato e della compromissione del bene giuridico tutelato”, che è esattamente il caso sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale dal Giudice rimettente, in cui tutti i partecipanti al delitto avevano posto in essere una condotta, pur riconducibile alla fattispecie criminosa dell’art. 609-octies, ma caratterizzata da modesta gravità.

Le conclusioni della Corte.

Alla luce di tutto quanto sopra, la Corte ritiene che la fattispecie scrutinata viola i principi di proporzionalità della pena e di ragionevolezza intrinseca desumibili dagli artt. 3 e 27 della Costituzione e individua la diminuente da applicare in quella prevista dall’art. 609-bis c.p. per la violenza sessuale individuale.

Come spesso avviene, infine, la Corte Costituzionale lascia aperto uno spiraglio a future determinazioni del legislatore, attraverso una generale riconsiderazione della tematica, sotto il profilo sistematico delle fattispecie criminose, delle norme incriminatrici e dei trattamenti sanzionatori, purché si tenga sempre contro dei canoni costituzionali di proporzionalità e di individualizzazione della pena.

In conclusione, la Corte dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

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