Il diritto al riconoscimento dello status di figlio e il trascorrere del tempo.

di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.

Introduzione.

Il figlio può cercare il padre biologico anche dopo decenni, in quanto il tempo non cancella il diritto all’identità personale del minore e all’affermazione di un rapporto di filiazione veridico.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 23 luglio 2026, n. 23921, ha ribadito tale assunto, già espresso dalla Corte Costituzionale in recenti arresti.

La vicenda.

Nel caso in esame, una signora aveva proposto azione volta all’accertamento giudiziale della paternità dopo aver scoperto, all’età di cinquanta anni, di non essere figlia biologica del suo genitore anagrafico (nonché marito della madre).

Dopo aver ottenuto con sentenza il disconoscimento di tale paternità, la signora aveva proposto l’azione per l’accertamento giudiziale di paternità nei confronti di quello che riteneva essere il suo vero padre.

Il giudizio di merito.

In sede di merito, il padre non aveva acconsentito all’espletamento della C.T.U. relativa all’esame immuno-ematologico, e tale rifiuto ingiustificato era stato valutato come elemento di prova ex art. 116 c.p.c. per dimostrare la fondatezza della domanda.

Il giudizio di legittimità.

In Cassazione, in primo luogo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 270, primo comma, del codice civile e invoca il principio di buona fede di ascendenza germanica (“Verwirkung”[1]), in base al quale, anche prima del decorso del termine prescrizionale, il decorrere del tempo accompagnato al mancato esercizio del diritto avrebbe fatto sorgere un apprezzabile affidamento della controparte al non esercizio del diritto, sicché la richiesta tardiva avrebbe dovuto essere rigettata; conseguentemente, il ricorrente evoca il fenomeno dell’abuso del diritto.

La Suprema Corte respinge subito tale tesi, affermando che l’azione di accertamento della paternità è, per scelta del legislatore, imprescrittibile per il figlio.

Oltretutto, nel caso in esame, la signora ebbe notizia delle vicende legate alla propria nascita solo nel 2016 e si attivò subito, impugnando per difetto di veridicità il riconoscimento di paternità del marito della madre, e pertanto nemmeno è possibile parlare di mancato esercizio tempestivo del diritto.

Respinta la tesi dell’abuso del diritto.

La Cassazione respinge pure l’argomentazione relativa all’abuso del diritto, inteso, nella fattispecie, anche come assenza di meritevolezza di tutela e di sviamento dalla causa tipica, legato al fatto che la donna avrebbe, secondo il ricorrente, agito per il riconoscimento di paternità esclusivamente per motivi economici connesse alle aspettative ereditarie.

Secondo la Corte, infatti, a parte il fatto che tale allegazione difensiva risulta tardiva, in quanto proposta solo in sede di legittimità, essa è comunque da respingere, in quanto risolta da precedente della stessa Cassazione (v. Sezione II Civile 1° aprile 2025, n. 8519) che, in un caso analogo, circoscrive il diritto successorio del figlio che si sia attivato tardivamente per il riconoscimento solo a “quei diritti reali che, nelle more dell’accertamento, non siano, da terzi o dall’erede apparente, legittimamente acquistati sui beni del de cuius e quei diritti di credito che non si trovino estinti”.

Soffermandosi ancora sull’abuso del diritto, la Sezione precisa che nel nostro codice non esiste una norma che lo sanzioni in via generale, il che implica che si debba adottare prudenza nell’invocarlo, soprattutto allorquando esso intercetta diritti personalissimi di rango costituzionale quali quelli all’identità personale e biologica.

Secondo la Corte, l’abuso del diritto, “lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore che, nel caso di esercizio dell’azione di accertamento giudiziale della paternità, non ricorre. Invero, l’azione giudiziale di riconoscimento della paternità è preordinata alla tutela della personalità del soggetto che la esercita, in quanto strumentale all’affermazione del diritto all’identità personale nella sua dimensione biologica e relazionale, nonché alla corretta collocazione del medesimo nel contesto familiare e sociale.”.

Da questa importante considerazione, la Suprema Corte fa discendere l’ulteriore assunto per cui gli eventuali aspetti di natura patrimoniale o, come nel caso, successori ad esso connessi, si collocano su un diverso piano rispetto all’oggetto proprio del giudizio, “il quale resta identificato nell’accertamento della verità del rapporto di filiazione e nella piena restituzione dell’identità personale dell’istante.”.

In definitiva, in simili casi non è possibile parlare di abuso del diritto, che postula l’esercizio formalmente legittimo di una posizione soggettiva per finalità eccentriche o distorsive rispetto alla funzione tipica riconosciutale dall’ordinamento.

Respinta la tesi della prescrizione.

La Corte respinge anche il secondo motivo, teso a far sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270, primo comma, c.c. in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 32 della Costituzione, per quanto attiene all’imprescrittibilità dell’azione di accertamento della paternità per il figlio.

Il ricorrente postulava l’illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede un termine prescrizionale per l’ipotesi in cui l’azione sia esercitata con notevole ritardo, affermando che un’azione proposta molto avanti nel tempo (come nel caso in esame) andrebbe a discapito della necessaria stabilità dei rapporti familiari, specie di quelli instaurati dal presunto padre.

La Cassazione giudica manifestamente infondata tale questione, e al riguardo richiama propri precedenti (Cassazione, Sez. I Civile, 29 novembre 2016, n. 24292; Cassazione, Sez. I Civile 6 dicembre 2012, n. 21980; Cassazione, Sez. I Civile, 21 settembre 2001, n. 11934), che hanno evidenziato la preminenza del diritto del figlio al riconoscimento del suo status effettivo, al fine di evitare un vulnus al suo sviluppo e alla sua personalità, e puntualizzando che, in ogni caso, la diversa durata del diritto ad esercitare l’azione potrebbe essere stabilita solo dal legislatore e non dal Giudice delle leggi.

Le conclusioni della Cassazione.

La Cassazione, inoltre, sottolinea che la ricerca della paternità, in quanto espressione di fondamentale tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, è oggetto di garanzia costituzionale e che – come pure evidenziato dalla Corte Costituzionale – la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell’identità personale del figlio, il quale ha dunque il pieno diritto ad avere riconosciuta la propria identità e ad affermare un rapporto di filiazione veridico.

Per tale ragione non è ammissibile un bilanciamento con interessi che non hanno lo stesso rango, e la scelta legislativa è espressione anche del principio di responsabilità nella e della procreazione, che il trascorrere del tempo non cancella.


[1] Cassazione, Sezione III Civile, 15 marzo 2004, n. 5240 definisce tale teoria come “il principio, basato appunto sulla buona fede, secondo cui, anche prima del decorso del termine prescrizionale, il mancato esercizio del diritto, protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, porta a far considerare che un successivo atto di esercizio del diritto in questione rappresenti un caso di abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell’esercizio del diritto, con conseguente rifiuto della tutela, per il principio della buona fede nell’esecuzione del contratto”. Tuttavia, in quel caso si verteva in materia contrattuale, estranea ai diritti della persona e non configurabile nell’ordinamento italiano, per cui, prima del maturare della prescrizione, il diritto resta pienamente integro e può quindi essere esercitato.

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