di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.
Introduzione.
Capita sempre più spesso di stipulare contratti online di ogni genere, dai siti di e-commerce fino all’attivazione di abbonamenti in streaming, e soprattutto per fruire di servizi di telefonia o internet.
Generalmente le procedure sono facili e snelle e invogliano i consumatori a concludere velocemente il tutto attraverso qualche semplice click, spuntando alcune caselle.
Ma cosa stiamo davvero accettando quando “flagghiamo” senza leggere?
La vicenda.
Interessante al riguardo quanto emerge dalla recente Ordinanza della Corte di Cassazione 20 giugno 2026, n. 20945.
Nel caso in ispecie si trattava di un contratto di somministrazione stipulato fra professionisti mediante procedura denominata “touch point”, in cui la parte beneficiaria della fornitura aveva aderito mediante la “spunta” di vari “flag” e aveva anche approvato specificamente, con doppio “flag”, la clausola derogatoria della competenza, rientrante, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, del codice civile, tra le clausole vessatorie.
La Corte, facendo riferimento alla suddetta norma dell’art. 1341, secondo comma, c.c., ha ricordato che le clausole vessatorie devono essere specificamente approvate per iscritto dall’acquirente, mediante firma digitale che, nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c., può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), non essendo comunque di per sé sufficiente la mera “spunta” (o “flaggatura”) della casella corrispondente alla clausola stessa.
Conclusioni.
Pertanto, pur essendo sufficiente la c.d. firma digitale leggera, in materia di clausole vessatorie non si può prescindere dalla necessità che il consenso alle stesse sia manifestato in modo consapevole e che (similmente a quanto l’elaborazione giurisprudenziale ha coniato riguardo alle modalità “tradizionali” di sottoscrizione delle clausole in parola) tale approvazione sia “specifica”.
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