di Avv. Armando Pasqua, Avvocato e Mediatore Civile e Commerciale.
Breve analisi della fattispecie di reato di percosse disciplinata dall’art. 581 c.p.
La norma di legge.
L’art. 581 c.p. comma 1 prevede che “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309″.
Il comma 2 precisa che “Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”.
Il bene giuridico tutelato.
Il reato di percosse rientra fra i delitti contro la persona, in particolare contro la vita e l’incolumità individuale.
La tutela della vita e dell’incolumità fisica di ciascuna persona va garantita non solo nell’interesse del singolo individuo ma anche dell’intera collettività, e dunque dello Stato: infatti, se ogni singola persona viene tutelata, allora lo è l’intera collettività, e tutto ciò a beneficio di una normale convivenza civile.
La norma tutela l’integrità fisica in una fase prodromica, vale a dire che viene applicata solo quando dalla condotta criminosa non derivi una malattia nel corpo o nella mente.
La struttura del reato.
L’illecito penale contemplato dall’art. 581 c.p. è un reato:
- comune: può essere commesso da chiunque;
- di pura condotta: è sufficiente l’idoneità della condotta di violenta manomissione dell’altrui persona fisica a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi;
- a forma libera: la norma non indica una condotta specifica;
- di danno: consiste nella lesione del bene giuridico
- commissivo: il soggetto agente deve porre in essere una condotta attiva; non è configurabile la commissione del reato mediante omissione.
L’elemento soggettivo.
Il delitto di percosse richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di tenere una condotta violenta, tale da cagionare una sensazione dolorosa al soggetto passivo, mentre sono irrilevanti gli antecedenti psichici della condotta, ossia il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37068 del 24 maggio 2022).
L’elemento oggettivo.
Il termine “percuotere” è assunto nell’art. 581 cod. pen. non soltanto nel significato di battere, picchiare, colpire, ma altresì in quello più lato, comprensivo di ogni violenta “manomissione” dell’altrui persona fisica, onde, oltre il pugno, lo schiaffo o la bastonata, integra il percuotere, o quanto meno l’atto diretto a percuotere anche l’urto o la spinta violenti, l’afferramento e simili. Nella nozione di “percosse” rientrano le condotte intrinsecamente caratterizzate da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purché non siano produttive di malattia (ricadendosi in tal caso nel reato di lesioni) o non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell’esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo, configurandosi, altrimenti, il reato di ingiuria. La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di percosse, è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l’idoneità della condotta di violenta manomissione dell’altrui persona fisica a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza, 21 gennaio 2025, n. 2440).
La fattispecie incriminatrice delle percosse definisce un ambito applicativo nel quale non rientrano tutte le percussioni dell’altrui corpo, ma solo quelle che, con un contenuto di apprezzabile violenza, siano dirette a produrre una altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza, 11 luglio 2024, n. 27705).
Il reato di percosse viene interpretato dalla giurisprudenza in termini estremamente ampi, tali da ricomprendervi qualsiasi manomissione violenta dell’altrui persona (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza, 26 novembre 2024, n. 43093).
Il concetto di “malattia”.
Nel diritto penale, per “malattia” si intende l’alterazione organica o il disturbo funzionale che appaia bisognoso di cure, di cautele o di precauzioni per guarire o per evitare un eventuale pericolo.
Non si considera, dunque, malattia, ad esempio, un’ecchimosi che non richieda cure o cautele, mentre integra un’ipotesi di malattia un’escoriazione o un’abrasione.
La malattia, inoltre, può essere sia nel corpo che nella mente.
- La malattia nel corpo è l’alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, sia essa limitata o estesa alla generalità del corpo, la quale richieda cure, cautele o precauzioni.
- La malattia nella mente è sia l’alterazione psichica che toglie o diminuisce significativamente la capacità d’intendere o di volere di un soggetto, sia quella che menomi solo parzialmente l’attività dell’intelligenza, della volontà o della memoria, in modo tale da richiedere, in ogni caso, cure, cautele o precauzioni.
Il tentativo.
Può configurarsi il tentativo di percosse quando è possibile dimostrare che un atto posto in essere dal soggetto agente avesse come finalità quello di compiere una percossa da cui non sarebbe derivata una malattia nel corpo o nella mente.
Il concetto di “violenza”.
Il comma 2 dell’art. 581 c.p. prevede che tale norma non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Ciò significa che vi sono reati (c.d. reati complessi) che prevedono, per la loro configurazione, la commissione delle percosse.
Vi sono poi situazioni in cui, invece, l’uso della violenza rappresenta una circostanza aggravante della fattispecie di reato, con la conseguenza che in quel caso la norma di cui all’art. 581 c.p. non troverà applicazione.
Rapporti con altri reati.
Lesione personale.
I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l’elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un’alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell’organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22534 del 21 febbraio 2019).
Omicidio preterintenzionale.
Secondo l’orientamento maggioritario, l’elemento soggettivo del delitto previsto dall’art. 584 cod. pen. è costituito unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell’aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell’agente, il quale, pertanto, risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello effettivamente voluto, che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio, essendo assolutamente probabile che da un’azione violenta contro la persona possa derivare la morte della stessa, sicché “il giudice non deve verificare se l’evento morte fosse prevedibile secondo il parametro legale, dettato per la colpa, ma solo se l’agente ha agito con il dolo di cui all’art. 581 o 582 cod. pen.”, posto che “la prevedibilità dell’evento più grave è assorbita dall’intenzione di risultato del delitto contro la persona fisica”. L’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale, quindi, è costituito unicamente dal dolo delle percosse o delle lesioni, in quanto “la disposizione di cui all’art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato” (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza, 26 novembre 2024, n. 43093).
Rapina.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, la violenza, che, cumulativamente o alternativamente con la minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di rapina, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale, eccedendo la soglia delle percosse funzionali alla realizzazione dell’azione predatoria; il delitto di cui all’art. 581 cod. pen. non può, dunque, concorrere con quello ex art. 628 cod. pen., poiché l’intero fatto tipico del primo costituisce elemento costitutivo del secondo, secondo la regola generale chiaramente esplicitata dall’art. 84, primo comma, cod. pen. (Corte di Cassazione, Sezione 2, Penale, Sentenza, 10 febbraio 2026, n. 5420).
La pena.
La sanzione prevista per il reato di percosse è la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Il risarcimento del danno.
La vittima del reato di percosse può chiedere un risarcimento danni in due diversi modi:
- costituendosi parte civile nel processo penale oppure
- avviando una causa civile.
In entrambi i casi, per dimostrare di aver subìto un danno, sarà necessario servirsi di alcuni mezzi di prova, tra cui:
- testimonianze di persone che hanno assistito all’aggressione;
- referti e certificati medici;
- perizia medico-legale.
I profili processuali.
Procedibilità: a querela di parte
Competenza: Giudice di pace
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: non consentite
Termine di prescrizione: 6 anni
Contattaci



Rispondi