di Avv. Armando Pasqua, Avvocato e Mediatore Civile e Commerciale.
Breve analisi della fattispecie di reato di strage disciplinata dall’art. 422 c.p.
La norma di legge.
Il reato di strage è disciplinato dall’art. 422 del codice penale.
Il comma 1 prevede che “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo“.
Il comma 2 prevede che “Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni“.
Il bene giuridico tutelato.
Il bene giuridico tutelato è l’incolumità pubblica intesa in senso restrittivo, ovvero la vita, l’integrità fisica, la salute delle persone.
L’incolumità pubblica assume la natura di bene collettivo, con la conseguenza che l’interesse tutelato dalla fattispecie incriminatrice è quello della società civile a non essere colpita da eventi disastrosi.
Sia il raggio d’azione degli effetti della condotta sia il numero e la tipologia di persone eventualmente coinvolte sono indeterminati.
Si ritiene che il reato di strage possa configurarsi anche quando venga messa in pericolo una specifica collettività di persone.
La struttura del reato.
L’illecito penale contemplato dall’art. 422 c.p. è un reato:
- comune: può essere commesso da chiunque;
- di evento: oltre alla condotta, è richiesto il verificarsi di un evento materiale;
- a forma libera: la norma non indica una condotta specifica;
- plurioffensivo: in grado di ledere sia la collettività che il singolo individuo;
- di pericolo concreto: il pericolo è elemento costitutivo della fattispecie, in quanto la condotta deve aver effettivamente messo in pericolo il bene giuridico tutelato, non essendo sufficiente la lesione dell’incolumità personale di una singola persona.
L’elemento soggettivo.
La norma richiede il dolo specifico, ovvero la volontà di compiere atti idonei a mettere in pericolo la pubblica incolumità accompagnati dal fine di uccidere una o più persone in modo indiscriminato.
L’intenzione del soggetto agente, dunque, è quella di mettere in pericolo l’incolumità pubblica con il preciso obiettivo di cagionare la morte di una o più persone.
Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l’integrità fisica della collettività mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell’azione (Cass. pen. n. 29601/2025).
L’elemento oggettivo.
La condotta si sostanzia in atti che pongano in pericolo la pubblica incolumità realizzati al fine di uccidere.
Si configura il delitto di strage allorché siano compiuti atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e non limitati ad offendere la vita di persone determinate (Cass. pen. n. 25770/2023).
Per la configurazione del reato di strage non è richiesto l’utilizzo di mezzi dalla intrinseca capacità distruttiva (bombe o esplosivi) ma sarà sufficiente verificare le concrete modalità del fatto.
La soglia della tutela viene anticipata ad una fase antecedente al tentativo (che si ritiene non configurabile), punendo quei comportamenti che costituiscono meri atti preparatori.
Il reato di strage si ritiene consumato nel momento in cui viene messa in pericolo l’incolumità pubblica.
La morte di una o più persone.
La dottrina è divisa:
- c’è chi ritiene che la morte vada intesa come elemento costitutivo della fattispecie (tesi minoritaria);
- c’è invece chi sostiene che la morte rappresenti una circostanza aggravante (tesi maggioritaria).
Rapporti con altri reati.
Devastazione, saccheggio e strage.
Il reato di devastazione, saccheggio e strage è disciplinato dall’art. 285 c.p. e prevede che “Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo“.
L’art. 422 c.p. si pone in termini di sussidiarietà rispetto al reato di cui all’art. 285 c.p.: infatti, nel reato di strage non è richiesto il fine ulteriore di attentare alla sicurezza dello Stato.
Omicidio.
L’art. 575 c.p. prevede che “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.
L’eventuale omicidio di una o più persone commesso nell’esecuzione della strage resterà assorbito dalla fattispecie dell’art. 422 c.p., essendo espressamente contemplato come circostanza aggravante.
Lesioni personali.
Il reato di lesione personale disciplinato dall’art. 582 c.p. prevede che “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583 quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità”.
La dottrina non è unanime:
- alcuni ritengono che il reato di lesioni personali, considerato come un tentativo di uccidere, sia assorbito dal reato di strage;
- altri invece sostengono che possa configurarsi un concorso di reati, dato che il reato di lesioni personali non è espressamente contemplato dall’art. 422 c.p. come circostanza aggravante né rientra nel fatto tipico descritto.
La pena.
Inizialmente il reato di strage era punito con la morte ma successivamente, con il D.Lgs.Lgt. 10.08.1944, n. 224 e il D.Lgs. 22.01.1948, n. 21, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.
Oggi si distinguono due ipotesi:
- se è cagionata la morte di una o più persone: ergastolo;
- se nessuno rimane ucciso: reclusione non inferiore a quindici anni.
I profili processuali.
Procedibilità: d’ufficio
Competenza: Corte d’Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentito
Altre misure cautelari personali: consentito
Termine di prescrizione: imprescrittibile (I parte del 1° comma e 2° comma: v. art. 157, comma 8, c.p.); 24 anni (II parte del 2° comma).
Contattaci



Rispondi