di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.
Approfondimento giuridico sulle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.
Premessa.
Un tema poco noto alle cronache giornalistiche in campo giudiziario – solitamente attratte da crudi casi criminali da spettacolarizzare – è quello relativo al c.d. “tribunale delle imprese”, invero non così lontano dal quotidiano del comune cittadino, data l’ampiezza delle competenze di tale Organo giudiziario che possono toccare anche aspetti non necessariamente legati alla sfera imprenditoriale.
In effetti la legge attribuisce alle Sezioni specializzate svariate funzioni, come meglio si dirà nel presente contributo, con cui si cerca di fornire un quadro completo, sia pur sintetico, dell’argomento.
1) Istituzione.
Il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, pubblicato sulla G.U. n. 159 dell’11 luglio 2003, emanato a norma dell’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, successivamente modificato e integrato, ha istituito presso tribunali e corti d’appello le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, comunemente ricondotte alla denominazione di “tribunale delle imprese”.
Lo scopo della disciplina è quello di attrezzare il sistema giudiziario di un Organismo dotato di un alto livello di specializzazione per la trattazione di materie ad alto tecnicismo, quali sono quelle della proprietà industriale, della materia societaria, dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.
2) Dislocazione territoriale.
A seguito delle modifiche apportate nel tempo al decreto istitutivo, le Sezioni specializzate sono oggi dislocate nei seguenti capoluoghi: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia (art. 1 d.lgs. 168/2003).
3) Composizione delle Sezioni.
A norma dell’art. 2 del d.lgs. 168/2003, alle Sezioni sono assegnati “magistrati dotati di specifiche competenze”; peraltro, il Presidente del tribunale o della corte d’appello può assegnare ai predetti giudici “anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa.”
4) Competenza per materia.
La disciplina relativa alla competenza per materia si rinviene all’art. 3 del d.lgs. 168/2003, che attribuisce alle Sezioni le funzioni nei seguenti ambiti (per un elenco delle competenze, v. Scheda n. 1):
Primo comma dell’art. 3.
“a) controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all’articolo 83 del medesimo Accordo;
b) controversie in materia di diritto d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore;
c) controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea;
d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile;
d-ter controversie di cui alla parte V, titolo II.1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.”
Secondo comma dell’art. 3.
Ulteriori competenze (secondo comma) sono quelle relative:
- “alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile”;
- “alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n.1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003”;
- “alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero”;
- “alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 3), all’articolo 2497-septies e all’articolo 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.”
Terzo comma dell’art. 3.
Rientrano altresì nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa “le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.”, vale a dire le cause connesse con quelle sopra elencate, secondo le disposizioni contenute nel codice di procedura civile.
A completamento della disciplina della competenza per materia di cui all’art. 3 testé esaminato, un’ulteriore ipotesi è quella prevista all’art. 5 del d.lgs. 168/2003, ove è stabilito che “Nelle materie di cui all’articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d’appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.”
5) Competenza per territorio.
A integrazione di quanto detto sopra al par. 2), occorre precisare che la disciplina della competenza territoriale delle Sezioni specializzate è contenuta nell’art. 4 del d.lgs. 168/2003.
Regola generale.
La norma, al primo comma, in linea generale prevede che “le controversie di cui all’articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d’appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d’appello.”
Con richiamo all’art. 1 del d.lgs. 168/2003, la regola di base è dunque quella che assegna alle Sezioni specializzate, site nel capoluogo di regione, le controversie per materia, indicate al par. 4), che dovrebbero essere assegnate agli uffici giudiziari siti nel territorio della stessa regione.
Inoltre (sempre a mente dell’art. 1 d.lgs. 168/2003), vengono assegnate alle Sezioni specializzate, istituite presso i tribunali e corti d’appello non aventi sede nel capoluogo di regione, le questioni che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari siti nei rispettivi distretti di corte d’appello.
Prima deroga.
A tale regola generale deroga il comma 1-bis dell’art. 4 qui in esame, per le controversie di cui all’art. 3, qualora una delle parti processuali – anche in presenza di più convenuti (con richiamo all’art. 33 del codice di procedura civile) – sia “una società, in qualunque forma costituita, con sede all’estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato”.
Orbene, in tali casi, sussiste la competenza inderogabile delle Sezioni specializzate di seguito elencate, con a fianco l’indicazione degli uffici giudiziari che sarebbero competenti in base alle norme vigenti:
“1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma;
8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste, Venezia;
9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);
9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento.”
Seconda deroga.
Ulteriore deroga – di fatto, quella che risulta essere una deroga alla deroga – è contenuta nel comma 1-ter del medesimo art. 4, per le controversie di cui al suddetto art. 3 del d.lgs. 168/2003, primo comma, lettera c) (relative alle azioni di nullità e di risarcimento del danno e ai ricorsi volti a ottenere provvedimenti di urgenza in materia di tutela della concorrenza e del mercato) e lettera d) (relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea).
Per tali questioni, è stabilito che, anche se ricorrono i presupposti del comma 1-bis dell’art. 4, di cui sopra, sussiste la competenza inderogabile delle Sezioni specializzate di seguito elencate, con a fianco l’indicazione degli uffici giudiziari che sarebbero competenti in base alle norme vigenti:
“a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);
b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.”
6) Riparto di competenza fra Tribunale ordinario e Sezioni specializzate.
L’elencazione delle competenze delle Sezioni specializzate contenuta nelle norme sopra esaminate costituisce un catalogo molto ampio, che sembrerebbe fugare ogni incertezza circa l’assegnazione delle funzioni in materia di impresa.
Tuttavia, sul piano concreto non è infrequente l’insorgere di qualche dubbio, a causa delle difficoltà di ricostruire il percorso normativo, strutturato dalle stesse disposizioni con una non proprio brillante tecnica normativa.
Inoltre, a fronte dell’idea originaria del legislatore di creare degli Organi giudiziari altamente specializzati – come chiaramente previsto dal primo comma dell’art. 2 del d.lgs. 168/2003 – il testo normativo attuale, a seguito delle successive modifiche e integrazioni, ha finito col contemplare un elenco tanto corposo da far scolorire il concetto stesso di specializzazione e da impegnare la giurisprudenza nel valutare, caso per caso, se la controversia dovesse essere assegnata alla Sezione specializzata per le imprese o a quella ordinaria del tribunale competente per territorio.
L’interpretazione della giurisprudenza.
In particolare, la giurisprudenza si è sovente interrogata su alcuni elementi descrittivi della fattispecie, come quello di “rapporto societario” (art. 3, secondo comma, lettera a)), o di “ogni altro negozio” (art. 3, secondo comma, lettera b)), che lasciano spazio a diverse interpretazioni.
Al riguardo, si veda ad esempio, la massima ufficiale di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22149, che, riguardo al rapporto societario come elemento che assegna la controversia alla competenza della Sezione specializzata, così recita: “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui all’art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad una vicenda successoria ove l’azione era diretta all’accertamento della natura simulata o effettiva dell’intestazione dell’azienda appartenente al “de cuius” ad uno dei figli, ai fini del calcolo dell’effettiva consistenza dell’asse ereditario e non, invece, della partecipazione societaria o del trasferimento delle quote societarie).”.
In altri termini, secondo la Suprema Corte, la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, e la mera esistenza di un rapporto societario sottostante alla questione controversa non è elemento di per sé solo sufficiente ad incardinare la causa innanzi al “tribunale delle imprese”.
Altro tema su cui per lungo tempo si è dibattuto è se la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa sia da considerare una forma di competenza in senso tecnico, con conseguente applicabilità dell’istituto del regolamento di competenza, ovvero meramente organizzativa, di distribuzione tabellare delle funzioni tra uffici giudiziari.
Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul punto è stato risolto dalla sentenza della Cassazione, Sezioni Unite Civili, 23 luglio 2019, n. 19882, la cui massima ufficiale, così recita: “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.”[1]
7) Osservazioni conclusive.
Sono trascorsi quasi ventitré anni dell’emanazione del decreto istitutivo delle Sezioni specializzate, e si può dire che, rispetto alle perplessità espresse inizialmente, esse ormai costituiscono un punto di riferimento per la gestione delle controversie relative al mercato, al diritto societario, alla proprietà industriale e intellettuale, all’antitrust e alla concorrenza, ai contratti d’impresa.
Come sopra osservato, tuttavia, l’elevato numero di competenze individuate dalla legge, unitamente al gran numero di Sezioni sul territorio nazionale e alle conseguenti difficoltà di allocazione della competenza territoriale, rischiano di rendere arduo garantire con la necessaria continuità, da una parte, l’alta specializzazione dei magistrati (specie se si considera l’endemica carenza di organico), e dall’altra parte, l’uniformità di indirizzi tra le varie sedi, cui dovrà porre rimedio il Giudice della nomofilachia.
È dunque indispensabile che il Legislatore si impegni concretamente per attuare riforme organiche della Giustizia rispondenti ai reali e concreti bisogni del sistema, soprattutto sul piano della dotazione organica dei magistrati e del personale, nonché della formazione specialistica, oggi sempre più richiesta, piuttosto che perseguire obiettivi illusori e trasversali, finalizzati a mero consenso elettorale e ad obiettivi di parte.
Note al testo.
[1] Numerose le pronunce di Cassazione sul tema. Solo per citare alcune delle più recenti: Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 28 febbraio 2026, n. 4512; Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 20 novembre 2025, n. 30540; Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza 21 luglio 2025, n. 20510; Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza 30 giugno 2025, n. 17689; Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza 13 giugno 2025, n. 15822; Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 12 maggio 2025, n. 12610; Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 12 maggio 2025, n. 12602; Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 1 maggio 2025, n. 11494; Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza 14 dicembre 2024, n. 32585; Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza 29 agosto 2024, n. 23371; Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza 10 luglio 2024, n. 18849.
Al riguardo, può anche essere utile richiamare quanto precisato dalle “Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, versione gennaio 2020, redatte dalla Sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano”, laddove (pagg. 5 ss.) specifica che “la competenza alla trattazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione spetta alle sezioni specializzate in materia d’impresa (SSI) per quanto riguarda le società di capitali, ai sensi dell’art.3 comma secondo lett a) del dlgs n.168/2003 che attribuisce tale competenza alle SSI “per le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari” riguardanti appunto le sole società di capitali…per quanto riguarda i procedimenti di volontaria giurisdizione relativi a società di persone la competenza è invece regolata dalle norme ordinarie”.
Contattaci



Rispondi