di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.
Sintesi sulle funzioni giurisdizionali relative alle persone, ai minori e alle famiglie nella disciplina vigente, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo procedimento previsto dalla “Riforma Cartabia”.
Introduzione.
La disciplina della competenza in materia di minori e famiglia si presenta attualmente molto variegata, essendo ripartita fra diversi Organi Giudiziari, con conseguente difficoltà per cittadini e operatori del diritto che devono agire in tale delicato settore.
L’imminente entrata in vigore delle norme, recate dalla c.d. “Riforma Cartabia” relative al nuovo processo di famiglia, come viene comunemente inteso, dovrebbe razionalizzare il sistema, con l’accentramento in un unico Organo di tutte le competenze in materia di persone, minorenni e famiglia.
Nell’attesa, proviamo a fare ordine sull’argomento, indicando le funzioni svolte dai vari Organi Giudiziari, secondo le norme attualmente in vigore.
1) Premessa: la riforma in materia di procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie.
Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia” civile, pubblicato sulla G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022, Supplemento Ordinario n. 38), con l’art. 3, ha introdotto nel Libro II del codice di procedura civile il nuovo Titolo IV – bis (articoli da 472-bis a 473-bis.72 e art. 473-ter) dedicato al nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, prevedendo un rito modellato su previsioni generali unitarie, col preciso scopo di ridurre le incertezze nate da una disciplina frammentaria che ha per lungo tempo caratterizzato (e a oggi ancora caratterizza) questa materia.
A norma dell’art. 35 del suddetto d.lgs. 149/2022, modificato dall’articolo 1, comma 380, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), tale nuovo rito si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, mentre i procedimenti già pendenti ricadono sotto la disciplina della normativa anteriormente vigente.
Senonché, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell’art. 6 (rubricato “Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche”) del c.d. “decreto giustizia 2025” (d.l. 8 agosto 2025, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148), che ha modificato il primo comma dell’art. 49 del d.lgs. 149/2022, l’entrata in vigore delle norme processuali relative alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stata spostata al 17 ottobre 2026.
In base ai commi successivi dello stesso art. 49 d.lgs. 149/2022, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo procedimento – e salve ulteriori proroghe – continuano ad applicarsi le norme vigenti.
2) Disciplina vigente.
Come detto, in attesa dell’entrata in vigore della disciplina del nuovo “processo di famiglia” – come viene comunemente denominato – attualmente occorre fare riferimento al sistema, alquanto contorto, che vede le competenze sui procedimenti che riguardano i minori distribuite fra tre diversi Organi Giudiziari: Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare e Tribunale Ordinario.
Pertanto, fino all’istituzione del c.d. “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, destinato ad occuparsi di tutte le materie ora ripartite tra Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario e Giudice Tutelare, le questioni riguardanti i minori sono rimesse a questi tre Organi Giudiziari.
3) Competenze del Tribunale per i Minorenni.
I Tribunali per i Minorenni furono istituiti con r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 presso ogni sede di Corte di Appello.
Hanno competenza in primo grado per la gran parte delle procedure giurisdizionali in cui sono coinvolti interessi di soggetti minori di età.
Limitandoci alla materia civilistica (i Tribunali per i minorenni hanno competenze anche in materia penale), si osserva che le competenze in ambito civile riguardano la protezione del minore in situazioni di potenziale pregiudizio o abbandono; i relativi provvedimenti conseguenti all’accertamento di tali situazioni possono:
- decretare limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale;
- disporre l’affidamento del minore;
- dichiararne l’adozione.
La competenza in ambito civile non è però esclusiva: alcune questioni riguardanti la tutela dei minori sono decise dal Tribunale Ordinario o dal Giudice Tutelare, come si dirà nei prossimi paragrafi.
Come detto, le norme del codice di procedura civile introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia”, specificamente riguardanti il Tribunale per i Minorenni (artt. 473-bis, 473-bis.1 e 473-bis.69) entreranno in vigore dal 17 ottobre 2026.
Le competenze più significative.
Le competenze del Tribunale per i Minorenni più significative e frequenti in ambito civile, rinvenibili nel codice civile, nelle sue norme di attuazione e in leggi speciali, sono le seguenti (in particolare, cfr. art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile):
- limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 330 ss. c.c.);
- autorizzazione del genitore all’ingresso o alla permanenza sul territorio nazionale (art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998);
- regolamentazione dei rapporti con gli ascendenti (art. 317-bis c.c.);
- autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art. 28 l. 184/1983);
- proroga dell’affidamento consensuale e/o l’affidamento disposto direttamente dal T.M. (art. 4 l. 184/1983);
- procedure per il rimpatrio dei minori sottratti ovvero dell’attuazione del diritto di visita del genitore non affidatario (art. 7 convenzione Aja in tema di sottrazione internazionale di minori, ratificata e attuata con la l. 64/1994);
- procedure per dichiarare l’adottabilità dei minori riconosciuti (art. 8 ss. l. 184/1983);
- procedure per dichiarare l’adottabilità dei minori di genitori ignoti (art. 11 ss. l. 184/1983);
- revoca dello stato di adottabilità (art. 21 ss. l. 184/1983);
- adozioni nazionali (art. 25 ss. l. 184/1983);
- adozioni internazionali (art. 29 ss. l. 184/1983);
- adozioni in casi particolari (art. 44 ss. l. 184/1983);
- opposizione al decreto di liquidazione del difensore con gratuito patrocinio (a spese dello Stato) (art. 84 d.P.R. 115/2002);
- verifica della veridicità del riconoscimento del figlio naturale da parte di persona coniugata (art. 74 l. 184/1983);
- autorizzazione al matrimonio del minorenne (art. 84 c.c.).
Per un maggior approfondimento, si rinvia al prossimo paragrafo 5) relativo al riparto di competenze fra Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario.
Le altre prerogative del Tribunale per i Minorenni.
Il Tribunale per i Minorenni svolge anche la funzione di giudice di secondo grado, per i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare.
Dal 2018 infine i Tribunali per i Minorenni hanno competenza esclusiva sui minori stranieri non accompagnati (M.S.N.A.) e procedono all’apertura di due parallele procedure di volontaria giurisdizione e di tutela dei minori stranieri.
4) Competenze del Giudice Tutelare.
Il Giudice tutelare, designato dal Presidente del Tribunale, è il giudice del Tribunale a cui sono affidate varie funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali.
Le funzioni svolte da tale Organo Giudiziario rientrano nella categoria della volontaria giurisdizione, vale a dire giurisdizione non contenziosa, ossia caratterizzata dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi – perché minori o incapaci – a cui favore è previsto l’intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione. Tale intervento può essere sollecitato anche dal Pubblico Ministero nell’esercizio delle sue funzioni civilistiche.
Le principali attribuzioni del G.T.
Le principali attribuzioni del Giudice Tutelare sono le seguenti[1]:
- autorizza i genitori a compiere gli atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio dei figli minori;
- nomina il curatore speciale ai figli minori in caso di conflitto patrimoniale tra loro o con i genitori;
- nomina l’amministratore di sostegno e vigila sul suo operato;
- nomina il tutore e il curatore e vigila sul loro operato (artt. 344 ss. c.c.);
- vigila sull’osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l’esercizio della potestà genitoriale e per l’amministrazione dei beni del minore;
- adotta i provvedimenti urgenti in favore del minore o dell’interdetto prima dell’assunzione delle funzioni del tutore o del protutore;
- adotta, su proposta del tutore, i provvedimenti circa l’educazione del minore sottoposto a tutela e l’amministrazione dei suoi beni;
- autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza di minorenne (art. 12 l. n. 194/1978);
- emette il decreto di esecutività del provvedimento di affidamento familiare di minore disposto dal servizio sociale (art. 4 l. n. 184/1983);
- vigila per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero;
- autorizza il rilascio di documento valido per l’espatrio al minore quando manchi l’assenso dell’esercente la potestà, ovvero al genitore di figli minori che non abbia ottenuto l’assenso dell’altro genitore o sia da esso legalmente separato (art. 3 let. a-b, l. n. 1185/1967);
- convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio adottato dal Sindaco;
- nell’esercizio dei compiti di tutela delle persone minori o incapaci, il giudice tutelare può, in qualsiasi momento, convocare il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie, e per dare istruzioni per la migliore realizzazione degli interessi morali e patrimoniali della persona tutelata.
5) Riparto di competenze fra Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario.
Come si è detto sopra, la “Riforma Cartabia” (d.lgs. 149/2022) produrrà una concentrazione delle competenze, attualmente distribuite fra più Organi Giudiziari, su un unico Organo, il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.
In attesa dell’entrata in vigore del nuovo procedimento – prevista, come detto, per il 17 ottobre del 2026, salvo ulteriori proroghe – le funzioni in tale materia sono ripartite fra il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale ordinario (a parte quelle specifiche del Giudice Tutelare, viste sopra).
La disciplina al riguardo discende dal citato art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato prima dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 e poi dallo stesso d.lgs. 149/2022.
Al fine di risolvere i dubbi interpretativi derivanti dalla formulazione della norma – anche a seguito delle interpolazioni succedutesi nel tempo e delle interpretazioni che ne ha dato la giurisprudenza – l’attuale versione prevede che il riparto di competenze fra i due Organi sia effettuato prevedendo l’attribuzione della competenza al Giudice Ordinario in ogni ipotesi di procedimento avanti a questo pendente, anche se instaurato in via successiva.
In altri termini, con la volontà di dissipare una volta per tutte i dubbi relativi all’ampiezza della vis attractiva del Tribunale ordinario, la scelta del Legislatore è stata quella di estenderla anche alle ipotesi in cui il procedimento innanzi al Tribunale Ordinario sia introdotto dopo la pendenza del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, non valendo più la regola della prevenzione.
La competenza del Tribunale per i Minorenni.
Pertanto, nell’attuale formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c., la competenza del Tribunale per i Minorenni riguarda i procedimenti previsti dalle seguenti norme:
- art. 84 c.c. – autorizzazione del minore a contrarre matrimonio;
- art. 90 c.c. – nomina del curatore speciale del minore per la stipula delle convenzioni matrimoniali;
- art. 250, ultimo comma, c.c. – autorizzazione del minore infra-sedicenne al riconoscimento del figlio;
- art. 251 c.c. – autorizzazione al riconoscimento di figlio nato da parenti o affini;
- art. 317 bis, ultimo comma, c.c. – provvedimenti disciplinanti i rapporti con gli ascendenti;
- art. 330 c.c. – “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli”;
- art. 332 c.c. – “Reintegrazione nella responsabilità genitoriale”;
- art. 333 c.c. – “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”;
- art. 334 c.c. – “Rimozione dall’amministrazione”;
- art. 335 c.c. – “Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione”;
- art. 371, ultimo comma, c.c. – autorizzazione del tutore all’esercizio dell’impresa.
La competenza del Tribunale ordinario.
Tuttavia – precisando quanto accennato sopra nel paragrafo 3) – sempre secondo il disposto dell’art. 38 disp. att. c.c., le competenze per i procedimenti previsti agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., “anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero” ricadono nella competenza del Tribunale Ordinario “quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il medesimo effetto di accentramento della competenza sul Tribunale Ordinario si verifica, ancora ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., “quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio” ai sensi:
- dell’art. 250, quarto comma, c.c. (ricorso al giudice per il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, quando l’altro coniuge rifiuta di prestare il proprio consenso);
- dell’art. 268 c.c. (provvedimenti nell’interesse del figlio in pendenza del giudizio conseguente all’impugnazione del riconoscimento);
- dell’art. 277, secondo comma, c.c. (provvedimenti per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e a tutela dei suoi interessi patrimoniali, a seguito di sentenza dichiarativa di filiazione);
- dell’art. 316 c.c. (provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale);
nonché nel caso di “procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore” (secondo la formulazione del primo comma, secondo periodo, dell’art. 38 disp. att. c.c., come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 2, comma 1, lettera a), che ha così sostituito le parole “dell’articolo 710 del codice di procedura civile e dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898”).
Il meccanismo previsto dall’art. 38, comma 2, disp. att. c.c.
Un diverso meccanismo è poi previsto dal secondo comma dell’art. 38 disp. att. c.c.
Esso dispone che, “quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile”, il Tribunale per i Minorenni è competente “per i procedimenti previsti dagli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile”. Si tratta dei seguenti procedimenti:
- art. 473-bis.38 c.p.c. – “Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento”;
- art. 473-bis.39 c.p.c. – “Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”.
La norma prosegue precisando che “Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest’ultimo, d’ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.”.
Un doppio meccanismo di vis attractiva volto a limitare il fenomeno del conflitto di competenza fra i due Organi Giudiziari, sebbene sia anch’esso non privo di farraginosità e foriero di dubbi interpretativi.
L’interpretazione giurisprudenziale.
La giurisprudenza si è espressa più volte sul tema del riparto di competenze fra i due Organi Giudiziari.
Da ultimo, la recente Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza 1° novembre 2025, n. 28901, che, dopo aver brevemente ricostruito l’iter di modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., afferma: “…ad oggi la competenza del Tribunale ordinario è sempre prevalente sulla competenza del Tribunale per i minorenni, quand’anche quest’ultimo sia stato adìto in precedenza; viene cioè abbandonato il criterio della prevenzione a favore della vis attractiva assoluta del Tribunale ordinario.”. E, riguardo alla decorrenza, soggiunge: “La riforma dell’art. 38, comma 1, disp. att. c.p.c., che si applica, in forza dell’art. 1, comma 37, L. 206/2021, ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge 206/2021 è entrata in vigore il 24.12.2021, e quindi la data rilevante è il 22.6.2022. La situazione che comporta l’applicazione dell’art. 38 citato, nella nuova formulazione, è, quindi, l’instaurazione dei procedimenti a decorrere dal 22.6.2022.”.
6) Osservazioni conclusive.
In attesa delle imminenti modifiche operate dalla c.d. “Riforma Cartabia”, che si spera possano risolvere il complesso intreccio di competenze fra i tre Organi Giudiziari attualmente interessati ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia, è necessario oggi districarsi nel labirinto di un sistema di non facile interpretazione.
La stessa norma dell’art. 38 disp. att. c.c. è stata oggetto di una stratificazione di interventi di modifica, fino all’attuale configurazione, e anche le norme del codice civile, utilizzando spesso il termine generico di “giudice” senza altra specificazione, non aiutano l’interprete a individuare prontamente l’Organo competente.
La speranza che la riforma arrecata dal d.lgs. 149/2022 possa finalmente risolvere il problema è peraltro resa alquanto flebile dal fatto che le strutture giudiziarie non sembrano pronte, a distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore, ad affrontare il notevole mutamento organizzativo che il nuovo procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie inevitabilmente comporterà.
Sarebbe molto utile che il nostro Legislatore si rendesse conto che la risoluzione dei veri nodi della Giustizia – sia civile che penale – passa attraverso una corretta e non politicizzata comprensione dei reali problemi, legati prevalentemente a questioni concrete di organizzazione, di dotazione organica e strumentale, oltre che alla farraginosità di certi meccanismi procedurali, piuttosto che pensare a ingannevoli riforme dei massimi sistemi ispirate da scopi trasversali.
Note al testo.
[1] Si veda in proposito anche la Scheda n. 1.
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