di Avv. Armando Pasqua, Avvocato e Mediatore Civile e Commerciale.
Il reato di atti persecutori alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza.
La norma di legge.
Il reato di stalking è disciplinato dall’art. 612 bis del codice penale, inserito a seguito della riforma intervenuta con DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori).
La norma incriminatrice prevede che “è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Il legislatore ha inteso anticipare la tutela della libertà personale e dell’incolumità fisio-psichica della vittima attraverso l’incriminazione di condotte che, precedentemente, non erano sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o in fattispecie quali la minaccia o la molestia alle persone.
La struttura del reato.
Reato abituale di evento.
Il reato di stalking è un reato abituale ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, per cui è sufficiente che si realizzi uno solo di essi in via alternativa affinché possano ritenersi integrati gli elementi costitutivi necessari. Pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza dell’1 ottobre 2025, n. 32506).
Il reato di atti persecutori è reato abituale di evento, ma l’abitualità non implica un arco temporale minimo predeterminato, essendo sufficiente una pluralità di condotte idonee di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, che determini pure uno solo degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza dell’11 febbraio 2026, n. 5694).
Il delitto di atti persecutori è un reato abituale di evento, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza per la produzione
- di un evento di danno, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura della vittima, ovvero, alternativamente,
- di un evento di pericolo, nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva,
per la cui sussistenza, dunque, è sufficiente il verificarsi di uno degli eventi previsti, in via alternativa, dall’art. 612-bis, c.p. (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza del 19 dicembre 2025, n. 40858).
Tipicità e offensività.
Trattandosi di reato abituale, è l’atteggiamento persecutorio ad assumere autonoma offensività ed è alla condotta persecutoria nel suo complesso che si deve guardare per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, la quale, tuttavia, può manifestarsi anche solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza del 19 dicembre 2025, n. 40858).
Ai fini dell’individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere obbligata e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza del 19 dicembre 2025, n. 40858).
L’elemento soggettivo.
Per il reato di stalking è richiesto il dolo generico.
Il dolo nel reato di atti persecutori consiste nella volontaria reiterazione di comportamenti intrusivi, nella consapevolezza dell’effetto di molestia che ne deriva, non essendo necessario un intento punitivo o vendicativo. Invero, tale delitto può configurarsi anche nel caso in cui, semplicemente, si trasmodi il mero corteggiamento, seppur pressante (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza dell’11 febbraio 2026, n. 5694).
L’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione
L’elemento oggettivo.
Ai fini della configurabilità del reato di stalking è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612-bis c.p. (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza dell’1 ottobre 2025, n. 32506)
Sono sufficienti anche “due sole condotte di minaccia o molestia” come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, pur se commesse in un breve arco di tempo, purché si tratti di atti autonomi, il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza del 15 gennaio 2026, n. 1750).
Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente.
Ai fini della rituale contestazione del delitto di atti persecutori non è necessario che l’imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretata la condotta, ma è sufficiente a consentire un’adeguata difesa
- la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti,
- la loro collocazione temporale di massima e
- gli effetti derivati sulla persona offesa,
sicché non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di difendersi (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza del 19 dicembre 2025, n. 40858).
La prova.
La prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza dell’1 ottobre 2025, n. 32506).
La prova può essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili:
- dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato;
- dai comportamenti della vittima conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente;
- dalla condotta del soggetto agente, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.
La pena.
La pena è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
E’ aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
Inoltre, la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata.
I profili processuali.
La querela.
Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
La remissione della querela può essere soltanto processuale.
La querela è comunque irrevocabile in presenza di reiterate minacce gravi (art. 612 bis c.p.).
Infatti, laddove le minacce integranti condotte di stalking siano gravi e reiterate, la querela – che fonda la procedibilità per il delitto di atti persecutori – non è più revocabile, e ove la persona offesa rimetta quella già presentata, detta remissione non spiega alcuna efficacia sulla procedibilità (Corte di Cassazione Sezione 5, Penale, Sentenza del 17 marzo 2026, n. 10269).
Ove le condotte persecutorie si verifichino successivamente alla proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende a queste ultime, le quali, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l’elemento oggettivo del reato (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza del 19 dicembre 2025, n. 40858).
Il giudice competente.
Il giudice competente per il reato di stalking è il Tribunale monocratico (art. 33 ter c.p.p.).
La prescrizione.
Il reato di stalking si prescrive:
- nei casi di cui ai commi 1 e 2: anni 6 e mesi 6 (con atti interruttivi: anni 8, mesi 1, giorni 15);
- nei casi di cui al comma 3: anni 9 e mesi 9 (con atti interruttivi: anni 12, mesi 2, giorni 15).
Il risarcimento del danno.
La persona offesa dal reato può costituirsi parte civile nel processo penale al fine di chiedere ed ottenere un risarcimento per i danni patiti.
La liquidazione del danno avviene in via equitativa.
L’ammonimento del Questore.
Fino a quando non è proposta querela, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge (art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38).
Per l’applicazione della misura dell’ammonimento non è necessario che si sia raggiunta la prova del reato, ma è sufficiente che sia fatto riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, atteso che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza del 18 novembre 2024, n. 9211).
La differenza tra il reato di stalking e il reato di molestie.
Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art.660 cod. pen. (Molestia o disturbo alle persone) consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino a infastidire la vittima del reato (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza del 19 dicembre 2025, n. 40858).
Altri tipi di atti persecutori.
Sui social.
La pubblicazione di post molesti o minacciosi sui social può integrare il delitto di atti persecutori, dal momento che in tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica (Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza dell’1 agosto 2023, n. 33790).
In condominio.
Il reato di “stalking condominiale” si ritiene configurato quando un soggetto assume comportamenti minacciosi o molesti nei confronti dei vicini di casa a tal punto da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari, fino a costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.
Sul luogo di lavoro.
Certe condotte persecutorie commesse in ambito lavorativo danno luogo a quello che viene definito comunemente “mobbing“, non contemplato espressamente come reato nel codice penale ma frutto dell’intervento giurisprudenziale.
La parola “mobbing” deriva dall’inglese “to mob”, verbo che significa “aggredire, attaccare”.
Con il termine mobbing si intende un insieme di comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro, al fine di colpire ed emarginare la persona che ne è vittima.
Ai fini dell’accertamento dell’ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve procedere alla valutazione complessiva, e non meramente atomistica, dei fatti allegati a sostegno della domanda, al fine di verificare la sussistenza sia dell’elemento oggettivo (pluralità continuata di comportamenti dannosi), che dell’elemento soggettivo (intendimento persecutorio nei confronti della vittima).
In caso di accertata insussistenza del mobbing, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; nell’apprezzare la sussistenza di un danno alla salute e del nesso causale tra questo e l’ambiente di lavoro, il giudice non può prescindere da un esame critico delle risultanze della svolta c.t.u. medico legale per affidarsi esclusivamente a proprie intuizioni e convinzioni personali su aspetti il cui apprezzamento richiede particolari competenze tecniche (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Civile, Ordinanza del 12 febbraio 2024, n. 3822).
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