di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.
Commento a sentenza Corte Costituzionale n. 44 del 31 marzo 2026 (ud. 23 febbraio 2026).
Introduzione.
La Corte Costituzionale ha apportato un ulteriore ritocco all’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale[1], per quanto riguarda la non applicabilità di essa al delitto tentato di estorsione non aggravata di cui al primo comma dell’art. 629 del codice penale[2].
Va ricordato che, di recente, il Giudice delle leggi era intervenuto per correggere alcune distonie applicative derivanti dalla formulazione della norma.
In particolare:
- con sentenza n. 156 del 21 luglio 2020 (ud. 25 giugno 2020) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p. nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva;
- con sentenza n. 172 del 27 novembre 2025 (ud. 20 ottobre 2025) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il terzo comma dell’art. 131-bis nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 codice penale;
- con sentenza n. 5 del 22 gennaio 2026 (ud. 20 novembre 2025) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, comma 3, numero 3, nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, c.p.[3]
La questione di legittimità.
L’odierna questione è stata portata all’attenzione della Corte Costituzionale dai Giudici per l’udienza preliminare dei Tribunali di Pavia (ordinanza n. 96 del 15 aprile 2025) e Cassino (ordinanza n. 165 del 14 luglio 2025), i quali hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), c.p. nella parte in cui non consente di considerare l’offesa di particolare tenuità quando si procede per il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata previsto dall’art. 629, primo comma, c.p.
La norma costituzionale violata – ad avviso di entrambi i Giudici – è quella dell’art. 3 della Costituzione[4], per disparità di trattamento rispetto al delitto, assunto a termine di paragone, di rapina.
La norma in esame è infatti molto chiara nell’escludere l’applicabilità della causa di non punibilità in questione per l’estorsione, sia consumata che tentata, senza distinguere tra la forma semplice (prevista dal primo comma dell’art. 629 c.p.) e quella aggravata (disciplinata dal secondo comma dell’art. 629 c.p.).
Invece, per il delitto di rapina, lo stesso terzo comma, numero 3), dell’art. 131-bis espressamente esclude l’applicabilità della causa di non punibilità solamente per l’ipotesi di rapina aggravata, di cui al terzo comma dell’art. 628[5].
Irragionevole disparità di trattamento.
Questa disparità di trattamento tra l’estorsione e la rapina, ad avviso dei Giudici rimettenti, è da ritenere irragionevole, in considerazione delle “analogie strutturali e di disciplina tra le due fattispecie”.
Il solo G.U.P. del Tribunale di Cassino denuncia, altresì, la violazione dell’art. 27, commi primo e terzo, della Costituzione[6], in quanto la norma censurata violerebbe anche il principio di personalità della responsabilità penale, non consentendo al giudice del merito di qualificare il fatto come di particolare tenuità in relazione alle modalità della condotta o alla esiguità del danno o del pericolo e quindi di individualizzare la risposta ordinamentale al fatto realizzato dall’autore.
Infine, allorquando si irrogasse la sanzione per una condotta di scarsissima offensività e di modesto disvalore, si perverrebbe anche a un’obliterazione della finalità rieducativa della pena, anch’essa prevista dall’art. 27 Cost.
I fatti di causa.
Occorre soggiungere, in punto di fatto, che entrambe le condotte estorsive al giudizio dei Giudici territoriali sono di modesta entità, trattandosi:
- nel caso del GUP di Pavia, di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, formulata dal pubblico ministero in un procedimento penale per un caso in cui l’imputato aveva minacciato la persona offesa di non restituirle il cellulare se non avesse pagato la somma di 200 euro, minaccia che non era andata a effetto per l’intervento delle forze dell’ordine;
- nel caso del GUP di Cassino, dell’invio di due lettere da parte dell’imputato alla persona offesa al fine di ottenere compensi per un’attività di consulenza mai prestata, con la minaccia di agire legalmente e sporgere denuncia per fatti non veritieri.
Insomma, in entrambi i casi, all’evidenza, siamo di fronte a condotte connotate da scarsa offensività e modesto grado di lesività, vuoi per le modalità dell’azione e per l’esiguità del danno patrimoniale, vuoi per la particolare tenuità dell’aggressione e del suo reale disvalore.
E tuttavia, stando alla lettera della norma, l’esimente prevista dall’art. 131-bis non potrebbe essere applicata neppure in simili casi, il che evidentemente condurrebbe a una grave anomalia applicativa in chiave sistemica.
Le considerazioni della Corte.
Riunendo i giudizi, la Corte Costituzionale ha innanzitutto osservato che l’esame delle questioni proposte non può essere esteso anche alla valutazione relativa all’estorsione consumata oltre che a quella tentata – come avrebbero voluto entrambi i Giudici rimettenti – per la semplice, ma tecnicamente ineccepibile, ragione che in entrambi i casi per cui si procede si è trattato di estorsione aggravata, che costituisce figura autonoma di delitto (per la combinazione della norma incriminatrice e della disposizione dell’art. 56 c.p.), sicché, sul punto, ha dichiarato l’inammissibilità del vaglio costituzionale per difetto di rilevanza.
Preliminarmente, il Giudice delle leggi ripercorre la storia dell’art. 131-bis c.p., evidenziando come, a opera della c.d. “riforma Cartabia”, è stata modificata l’operatività dell’esimente, avendosi ora riguardo, non più al limite del massimo della pena detentiva di cinque anni, bensì al minimo di due anni, e sono state introdotte le eccezioni nominativamente definite di alcuni titoli di reato (terzo comma dell’art. 131-bis).
Ciò detto, la Corte ritiene fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sulla base del raffronto con il delitto di rapina.
In effetti – come rilevato dai Giudici rimettenti – la causa di non punibilità in esame è esclusa per il delitto di rapina solamente nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 628, terzo comma, c.p., mentre è esclusa per il delitto di estorsione anche non aggravato, nonostante – come osserva la Corte – le analogie strutturali e di disciplina tra le due fattispecie.
Vero è che la giurisprudenza costituzionale riconosce l’ampia discrezionalità del legislatore nello stabilire l’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., ma purché venga rispettato il limite della manifesta irragionevolezza.
Il raffronto tra i reati di estorsione e di rapina.
Orbene, secondo la Corte la comparazione tra il delitto di estorsione (art. 629 c.p.), da un lato, e quello di rapina (art. 628 c.p.), dall’altro, evidenzia tale manifesta irragionevolezza.
Somiglianze tra i reati di estorsione e di rapina.
I due delitti, infatti, si somigliano sotto diversi aspetti:
- entrambi rientrano nella categoria dei delitti contro il patrimonio e, in particolare, tra quelli commessi mediante violenza alle cose o alle persone;
- hanno, quale elemento costitutivo comune, l’uso della violenza o minaccia, strumentale all’aggressione patrimoniale;
- per tale ragione costituiscono entrambi reati plurioffensivi, perché all’offesa al patrimonio si aggiunge la lesione della libertà di autodeterminazione della persona ed eventualmente della sua stessa integrità fisica. Al riguardo, secondo la giurisprudenza Costituzionale, essi si distinguono per il “tipo di coazione che l’agente esercita sulla vittima”, in quanto nell’estorsione, si ha una “coazione relativa (vis compulsiva)”, mentre nella rapina una “coazione assoluta (vis absoluta)”; il che, almeno teoricamente, implica una maggiore gravità della rapina, che perciò “si distingue…dall’estorsione poiché, nell’una, la persona offesa subisce una violenza o minaccia ‘diretta e ineludibile’, mentre nell’altra, non vi è questo ‘totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente dalla volontà dell’agente’…”. Peraltro, il legislatore li considera omogenei dal punto di vista dell’offensività astratta, ritenendo che la libertà morale debba essere protetta non meno che la libertà fisica.
Differenze tra i reati di estorsione e di rapina.
La Corte evidenzia anche le differenze tra i due reati:
- l’oggetto materiale della condotta;
- il tipo di violenza;
- la necessaria verificazione o meno dell’evento di ingiusto profitto con altrui danno ai fini della consumazione;
- la conseguente configurazione del dolo come generico o specifico.
Oltre a tali profili strettamente attinenti alla disciplina delle due ipotesi di reato sul piano della condotta, vanno altresì scandagliati gli aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, al piano processuale e a quello dei benefici penitenziari.
Trattamento sanzionatorio dei reati di estorsione e di rapina.
Quanto al trattamento sanzionatorio, nella disciplina di entrambi i delitti si riscontrano:
- identica pena detentiva (da cinque a dieci anni);
- identico sistema di circostanze aggravanti speciali (art. 628, terzo comma, e art. 629, secondo comma);
- inapplicabilità a entrambi i delitti della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. per fatti commessi in danno di congiunti (art. 649, terzo comma).
Profili processuali dei reati di estorsione e di rapina.
Sul piano processuale:
- l’art. 380, secondo comma, lettera f), del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza di reato sia per la rapina sia per l’estorsione, anche nella forma non aggravata;
- l’art. 407, secondo comma, lettera a), numero 2), c.p.p. fissa in due anni la durata massima delle indagini preliminari per rapina ed estorsione, ma solamente nell’ipotesi in cui ricorrano una o più circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dall’art. 628, terzo comma, e dall’art. 629, secondo comma, c.p.
Benefici penitenziari per i reati di estorsione e di rapina.
Con riferimento ai benefici penitenziari, poi, la rapina e l’estorsione, nelle sole forme aggravate di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p., appartengono alla cosiddetta seconda fascia di reati per i quali è ammessa la concessione di detti benefici, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (art. 4-bis, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario).
Omogeneità tra i reati di estorsione e di rapina.
In conclusione, la Corte ritiene che, nonostante alcune differenze sul piano della tipizzazione delle fattispecie delittuose confrontate, vi sia fra di esse una sostanziale omogeneità dal punto di vista:
- dell’identità dei beni giuridici tutelati;
- della condotta tipica, caratterizzata dall’uso della violenza o minaccia;
- della strutturazione come reati di danno;
- dell’identità della pena detentiva edittale.
In funzione di questa omogeneità, la Corte giudica manifestamente irragionevole la diversa disciplina prevista, con riferimento all’esimente di cui all’art. 131-bis c.p., per il delitto di estorsione tentata rispetto al delitto di rapina tentata, ossia la previsione che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia esclusa per l’estorsione (tentata) semplice e non, come accade per la rapina, solamente per le ipotesi aggravate.
Le conclusioni della Corte.
Per i motivi sopra esposti, la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente le questioni sollevate dai Giudici rimettenti:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), c.p., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di estorsione tentata (non aggravata) previsto dall’art. 629, primo comma, c.p.;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), c.p., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di estorsione consumata (non aggravata) previsto dall’art. 629, primo comma, c.p.
Note al testo.
[1] Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:
- 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall’articolo 343;
- 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 391 bis, 423, 423 bis, 558 bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583 bis, 593 ter, 600 bis, 600 ter, primo comma, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 undecies, 612 bis, 612 ter, 613 bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648 bis, 648 ter;
- 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge.
- 4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255 ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256 bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.”
[2] Art. 629 c.p. – Estorsione: “Chiunque, mediante violenza o, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628.
Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.”
[3] Su quest’ultima pronuncia, mi sia consentito rinviare al seguente contributo, su questo stesso sito: “Corte Costituzionale n. 5 del 22 gennaio 2026 (ud. 17 novembre 2025) – Irragionevole escludere l’incendio boschivo colposo dall’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.”
[4] Art. 3 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
[5] Art. 628 c.p.: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
- 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
- 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire;
- 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis;
- 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
- 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
- 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.”
[6] Art. 27 Cost.: “La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.”
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