di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.
Commento a sentenza Corte Costituzionale n. 5 del 22 gennaio 2026 (ud. 17 novembre 2025).
Introduzione.
La Corte Costituzionale, investita della questione dal GUP del Tribunale di Potenza, ha esaminato la legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di incendio boschivo colposo previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, c.p.[1].
Lo scrutinio si è svolto sotto un duplice profilo, secondo la prospettazione che ne ha fatto il Giudice rimettente: quello della ragionevolezza della previsione normativa e quello della proporzionalità della pena.
Profilo della ragionevolezza.
Sotto il primo profilo, il Giudice delle leggi ha ritenuto manifestamente irragionevole la disciplina recata dalla norma censurata, in considerazione del fatto che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto risulta applicabile a tutti i reati colposi di danno di comune pericolo (v. art. 449 c.p.), nonché a quelli colposi contro la salute pubblica (v. art. 452 cod. pen.), compresi l’epidemia e l’avvelenamento di acque, mentre invece viene esclusa per l’incendio boschivo, malgrado si tratti di delitti aventi oggettività giuridica quanto meno analoga.
Ancor più incongrua appare tale esclusione, ad avviso della Corte, se si pone in raffronto con il delitto di disastro ambientale colposo di cui all’art. 452-quinquies, primo comma, c.p., che presenta un grado di offensività assai più elevato rispetto all’incendio boschivo colposo.
Ritiene pertanto la Corte che l’esclusione dell’incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, c.p. dall’ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce “una inspiegabile anomalia” anche in considerazione del fatto che la condotta riconducibile alla fattispecie astratta possono essere connotati, in concreto, da gravità oggettiva assai eterogenea e comprendere, tanto la distruzione di intere foreste, quanto eventi assai meno catastrofici. Non è perciò ragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave e sia invece esclusa per il reato meno grave. Da ciò, secondo la Corte, deriva la manifesta irragionevolezza dell’esclusione del delitto di incendio boschivo colposo dall’ambito applicativo dell’esimente di cui all’art. 131-bis c.p.
Anche in questo caso, come in altri, la Corte riconosce l’ampia discrezionalità del legislatore nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., e tuttavia ribadisce che essa deve essere esercitata entro e nel rispetto del limite della manifesta irragionevolezza.
Profilo della proporzionalità della pena.
Sotto il secondo profilo, invece, però, con la sentenza in commento viene dichiarata inammissibile la questione della legittimità costituzionale della norma analizzata in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di incendio boschivo previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, c.p.
A tal proposito la Corte precisa che il GUP rimettente si trova a decidere sul rinvio a giudizio dell’imputato, e non è allo stato chiamato ad alcuna valutazione relativa alla determinazione della pena, che spetterà unicamente al giudice del dibattimento, ove ritenga sussistenti gli estremi della responsabilità penale dell’imputato.
Conclusioni.
Conclusivamente, sulla base di quanto sopra la Corte Costituzionale, dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.”; dichiara altresì “inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., sollevata, in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione”.
Note al testo.
[1] Articolo 423-bis c.p. – Incendio boschivo.
“Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all’esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”
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