Come si custodisce un’arma? Ecco la risposta della Corte Costituzionale.

di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.

Commento a sentenza Corte Costituzionale n. 33 del 20 marzo 2026 (ud. 12 gennaio 2026).

Introduzione.

Con una recente sentenza la Corte Costituzionale ha deciso in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 20, primo comma, primo periodo[1], e secondo comma[2] della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante disciplina in materia di armi, munizioni ed esplosivi, su questione sollevata dal Tribunale ordinario monocratico di Reggio Calabria.

Il Giudice rimettente – chiamato a celebrare l’udienza predibattimentale ex art. 554-bis c.p.p., a seguito di citazione diretta a giudizio di un soggetto che teneva le armi in casa propria non con la necessaria diligenza, in luogo accessibile a chiunque  – dubitava della legittimità della formulazione della norma, nella parte in cui impone di custodire le armi «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica», e delle relative sanzioni (arresto da uno a tre mesi o ammenda fino a euro 516,00: si tratta di un reato contravvenzionale).

Da osservare, per la cronaca, che il figlio dell’imputato, affetto da schizofrenia, aveva tentato il suicidio impadronendosi proprio di una delle armi del padre, il quale proprio in considerazione della patologia del ragazzo, con lui convivente, avrebbe dovuto adoperare particolari cautele nella custodia delle proprie armi.

Le questioni di legittimità.

L’ordinanza di rimessione postula l’illegittimità costituzionale della suddetta norma in relazione agli artt. 25, secondo comma, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU:

1) per violazione del principio di tassatività e determinatezza (art. 25, secondo comma, Cost.), in quanto formulata in modo contradittorio e generico;

2) perché la mancanza di contenuto oggettivo e tassativo della previsione incriminatrice impedirebbe ai consociati la possibilità di comprendere, in termini di prevedibilità e conoscibilità, il preciso perimetro della fattispecie punita e conseguentemente lederebbe il concreto diritto di difesa (art. 24 Cost.);

3) in quanto l’indeterminatezza del fatto illecito contrasterebbe con il dovere sancito all’art. 117, primo comma, Cost. di osservare gli obblighi internazionali assunti, e, in particolare, quello stabilito dall’art. 7 CEDU, a norma del quale, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, «uno dei requisiti derivanti dall’espressione “[è] prevista dalla legge” è la prevedibilità».

Sotto altro profilo, il Giudice rimettente censura le disposizioni richiamate per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto l’obbligo di osservare «ogni diligenza» nella custodia delle armi, nell’imporre un dovere non meglio precisato e quindi inesigibile, pregiudicherebbe il primario diritto di tutti i consociati allo sviluppo della personalità (riconosciuto dall’art. 2 Cost.) e di conseguenza sarebbe fonte di diseguaglianza (in riferimento all’art. 3 Cost.).

La ratio delle norme in materia di armi.

In sentenza la Corte Costituzionale evidenzia innanzitutto che le disposizioni in materia di armi, in considerazione della pericolosità delle stesse, sono finalizzate a prevenire ed evitare che da un uso improprio di queste ultime possano derivare rischi per i beni primari, come la vita, l’incolumità pubblica e privata e la sicurezza pubblica.

Al contempo, esse mirano ad assicurare che le armi siano custodite con diligenza e con modalità idonee a minimizzare il rischio che di esse si impossessino terze persone per farne un uso illecito, anche solo involontariamente.

La posizione della giurisprudenza.

Si ribadisce altresì in sentenza il punto di approdo costante in giurisprudenza, sia di legittimità che amministrativa, secondo cui in materia di armi il privato non gode di una posizione di diritto soggettivo a ottenere (e mantenere) le relative licenze, bensì di interesse legittimo, in relazione al quale l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel concederle, a seguito di una valutazione di assoluta e piena affidabilità del soggetto, sia per quanto riguarda il buon uso delle armi che la loro perfetta conservazione.

Altre norme sulla custodia delle armi.

La Corte rammenta altresì che il regime della custodia delle armi si rinviene, oltre che nelle norme sopra richiamate (e oggetto della questione di costituzionalità), anche nell’ultimo periodo[3] dell’ultimo comma dell’art. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.) e che il reato di omessa custodia di armi è un reato di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza.

La decisione della Corte.

Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibili per difetto di motivazione le questioni relative agli artt. 2 e 3 Cost., in quanto del tutto carenti di motivazione quanto al requisito della non manifesta infondatezza.

Quanto, poi, alla questione relativa alla tassatività e determinatezza della previsione legislativa della locuzione “con ogni diligenza”, della cui legittimità si dubita in relazione al principio rinvenibile nell’art. 25 Cost., la Corte richiama la propria giurisprudenza e ricorda che se, da una parte, tale principio si pone quale “garanzia contro l’arbitrio del giudice, ma anche quale presidio della libertà e della sicurezza dei cittadini”, dall’altra parte, “ogni enunciato normativo […] presenta margini più o meno ampi di incertezza circa il suo ambito di applicazione, senza che ciò comporti la sua illegittimità costituzionale. Compito essenziale della giurisprudenza è quello di dipanare gradualmente, attraverso gli strumenti dell’esegesi normativa, i dubbi interpretativi che ciascuna disposizione inevitabilmente solleva, nel costante confronto con la concretezza dei casi in cui essa è suscettibile di trovare applicazione; ciò che contribuisce a rendere più uniforme e prevedibile la legge per i consociati”.

Il rispetto del principio di determinatezza.

In altre parole, il principio di determinatezza è rispettato “quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice […] di stabilire il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta […] e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo […]”.

Inoltre, la Corte osserva che le norme censurate riprendono la descrizione della fattispecie colposa dell’art. 43 del codice penale, in cui è contenuto il concetto di diligenza, applicabile a tutte le fattispecie colpose, e che nei reati di pericolo (come questo in esame), più che nei reati di evento, va analizzato con maggiore attenzione il requisito della determinatezza, alla luce del bene giuridico tutelato.

A proposito di quest’ultimo, nel caso della detenzione delle armi, proprio l’esigenza di evitare che tali strumenti possano venire in possesso di altri, consente di riempire di contenuto la condotta del detentore sotto il profilo della diligenza necessaria nell’interesse della sicurezza pubblica.

Il concetto di “adeguata custodia”.

La Corte richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha chiarito il concetto di adeguata custodia richiesto dalle norme in discussione, precisando che essa impone che “risultino adottate cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit”.

Si tratta dunque di calare il precetto astratto nel caso concreto, dato che la norma non può prevedere tutta la possibile casistica (è evidente, infatti, che diverso è il caso di un soggetto che vive solo e isolato in montagna e possiede una sola pistola, da quello di colui che detiene più armi e abita in città, a piano terra, senza protezioni alle finestre e in una famiglia con bambini) ma è proprio questo processo interpretativo che rappresenta la garanzia per i consociati di una congrua e legittima applicazione del disposto di legge, che supera l’astrattezza e l’indeterminatezza e si fa concreto e determinato.

In tal modo, viene meno il vulnus sia del principio di determinatezza contenuto nell’art. 25, secondo comma, Cost., sia del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nonché delle questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, non venendo meno la prevedibilità e la conoscibilità del precetto imposto dalla norma incriminatrice.

Conclusioni.

Sulla base di quanto sopra, la Corte Costituzionale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, mentre ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle medesime norme sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.


Note al testo.

[1]La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica.”.

[2]Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a euro 516”.

[3]Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.”.

Contattaci

contatti Studio Legale Pasqua

Scrivici e verrai ricontattato entro 24 ore.

← Precedente

Grazie per la risposta. ✨


Ti è piaciuto questo articolo?

Iscriviti gratuitamente per ricevere via e-mail gli ultimi articoli firmati dai Professionisti dello Studio Legale Pasqua.

Rispondi

Scopri di più da Studio Legale Pasqua

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere