di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.
Ecco cosa bisogna sapere se si riceve un’interdittiva antimafia.
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Premessa.
Sulla base delle norme contenute nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “codice antimafia”) le Prefetture emettono quei provvedimenti, riconducibili sotto la denominazione di documentazione antimafia (la comunicazione e l’informazione antimafia), necessari per le aziende che devono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione (contratti pubblici, concessioni, licenze, autorizzazioni, sovvenzioni, ecc.).
Le stesse Prefetture, quando riscontrano la sussistenza, in capo ai soggetti individuati dalla legge, di situazioni ostative ovvero di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che li rendano inidonei o controindicati ai rapporti con la pubblica amministrazione, adottano un provvedimento inibitorio definito “interdittiva antimafia”, mediante il quale si vuole impedire che le aziende, attinte da misure di prevenzione ovvero raggiunte da forme di condizionamento mafioso, possano continuare a operare nell’economia legale.
Produce gli stessi effetti dell’interdittiva il provvedimento prefettizio di rigetto di iscrizione nelle cosiddette “white list”.
Il soggetto raggiunto da tali provvedimenti interdittivi si trova di fatto a essere estromesso da qualsiasi attività imprenditoriale, con effetti potenzialmente molto negativi per la sua azienda, tanto che la giurisprudenza afferma che essi determinano una “particolare forma di incapacità giuridica”.
È evidente però che la gravissima pervasività del fenomeno mafioso giustifica pienamente l’intervento preventivo di contrasto da parte delle Istituzioni.
La finalità di tali provvedimenti è infatti quella di impedire che un imprenditore, destinatario di misure di prevenzione o soggetto a infiltrazioni mafiose, possa continuare imperterrito a operare, inquinando l’economia legale, turbando il regolare andamento del mercato e pregiudicando l’attività delle aziende sane.
L’ordinamento appresta, altresì, strumenti di tutela a fronte dell’operare dell’Amministrazione, a tutela dei diritti e interessi legittimi del destinatario di interdittive antimafia, a baluardo del sacrosanto diritto di difesa e a garanzia di eventuali errori o illegittimità provvedimentali, e dunque in definitiva a presidio del rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, consacrati negli artt. 3 e 97 della Costituzione.
L’ordinamento ha inoltre previsto una serie di garanzie partecipative e di misure di sostegno alle imprese che siano, loro malgrado, soggette a infiltrazioni mafiose e intendano liberarsene e rientrare a pieno titolo nell’economia legale, offrendo loro maggiori opportunità di risanamento ed evitare gli effetti dei provvedimenti interdittivi.
Come comportarsi quando si riceve un provvedimento interdittivo?
Con il presente contributo non si ha ovviamente la pretesa di fornire una risposta esaustiva, dal momento che qualsiasi strategia difensiva va calibrata in base alla specificità del singolo caso.
Pertanto, l’illustrazione che segue ha il solo scopo di illustrare sinteticamente gli strumenti che lo stesso legislatore ha approntato per conferire al sistema della documentazione antimafia una dimensione rispettosa delle suddette esigenze di tutela, inserendo nel procedimento dei meccanismi di garanzia che, senza pregiudicare l’efficienza del sistema di contrasto antimafia, sono posti a presidio del corretto svolgimento dell’iter che conduce all’emissione di un’interdittiva antimafia, e prevedendo altresì dei percorsi alternativi di risanamento.
Per approfondire
Limitazione degli effetti dell’interdittiva antimafia.
Informazioni antimafia: la prevenzione collaborativa.
Informazione antimafia interdittiva: quanto rilevano i legami familiari?
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Indicazioni procedimentali.
Contatto informale.
L’imprenditore che riceva un preavviso di interdittiva da parte della Prefettura potrà valutare la strategia più opportuna per avviare un confronto con l’Ufficio, volto a ricercare un dialogo collaborativo extra-procedimentale.
Successivamente, o in alternativa, si rimetterà agli istituti partecipativi e agli strumenti di sostegno e ai percorsi di risanamento che di seguito vengono sinteticamente illustrati.
È comunque evidente che qualunque strategia si voglia perseguire, essa deve avere come presupposto l’emersione di fatti nuovi e attuali, tali da superare le argomentazioni ostative portate avanti dalla Prefettura, fornendo a quest’ultima nuovi elementi di valutazione della sua posizione; elementi che dovranno emergere per tabulas dalla documentazione, nonché dalle informazioni fornite dall’interessato.
Accesso documentale.
Propedeutica all’attivazione di qualsivoglia confronto con la Prefettura è la possibilità di proporre istanza di accesso ai documenti dell’Amministrazione, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, presidiato dallo speciale rito previsto dall’art. 116 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), sebbene sia molto difficile che la Prefettura acconsenta alla richiesta, trattandosi sovente di informative di polizia non accessibili, nel qual caso occorrerà attendere l’esibizione documentale nell’eventuale sede giudiziaria, anche attivabile su istanza istruttoria del ricorrente.
Obblighi di comunicazione.
L’art. 92 del codice antimafia prevede che la Prefettura, quando riscontra i presupposti per l’adozione di un’interdittiva antimafia, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e assegnandogli un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione.
In base a tale disposizione la Prefettura, nell’ambito del procedimento di emissione dell’interdittiva antimafia, consente la partecipazione dell’interessato, con tutte le conseguenze previste dalla norma, tra cui le speciali misure in caso di agevolazione (mafiosa) occasionale.
Prevenzione collaborativa.
L’art. 94 bis del codice antimafia disciplina l’istituto della “Prevenzione collaborativa”, che contempla alcune speciali misure amministrative a carico dell’azienda soggetta a tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.
In sostanza l’impresa viene sottoposta a una sorta di periodo di osservazione, durante il quale è chiamata a rimuovere le cause di agevolazione mafiosa occasionale.
Al termine di tale periodo e una volta accertato il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto rilascia un’informazione antimafia liberatoria.
Si tratta, dunque, di uno strumento mediante il quale l’impresa, che si trovi nelle suddette condizioni di infiltrazione mafiosa occasionale, può evitare di subire l’interdittiva antimafia, attuando misure organizzative finalizzate al risanamento.
Controllo giudiziario.
L’art. 34 bis del codice antimafia disciplina l’istituto del controllo giudiziario delle imprese, risultate soggette a forme di infiltrazione mafiosa, ma che tuttavia non ne siano totalmente penetrate o condizionate, sicché si ravvisi la necessità di contrastare l’influenza mafiosa in tali realtà economiche, sostanzialmente ancora recuperabili all’economia legale, senza pregiudicarne pertanto la ripresa dell’attività in condizioni di legalità.
Il controllo giudiziario delle aziende consiste in un provvedimento con cui il Tribunale, competente per l’adozione delle misure di prevenzione, nomina – per un periodo da uno a tre anni – un amministratore giudiziario, cui è affidato il compito di svolgere controlli sull’attuazione di taluni obblighi imposti all’azienda interessata.
Anche per questo istituto il presupposto è quello dell’agevolazione occasionale e può essere attivato d’ufficio, da parte del giudice, oppure da parte della stessa impresa destinataria di interdittiva antimafia (c.d. “controllo giudiziario volontario”); in questo secondo caso, però, sarà necessario che preventivamente l’impresa impugni il provvedimento dinanzi al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) competente, con l’effetto, tra l’altro, di sospendere gli effetti dello stesso provvedimento.
Misure di sostegno delle imprese interdette.
Uno strumento di intervento di sostegno alle imprese colpite da un’interdittiva antimafia è contenuto nell’art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in cui si dispone che nei confronti dell’impresa interdetta si fa luogo agli interventi di sostegno – nelle diverse forme contemplate dal medesimo art. 32 – già previsti per l’impresa indagata per fatti corruttivi, interventi di cui si fa carico il Prefetto competente per territorio.
Tale previsione ha quali presupposti l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici.
Aggiornamento dell’informazione antimafia.
Nel caso di impresa raggiunta da interdittiva antimafia viene in rilievo il quinto comma dell’art. 91 del codice antimafia e in particolare l’ultimo periodo, che dispone “Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.”.
Dunque, su richiesta (supportata da ogni utile elemento documentale) da parte dell’interessato, il Prefetto ha l’obbligo di rivedere la propria decisione circa la sussistenza dell’infiltrazione o condizionamento mafioso, naturalmente previa verifica che siano effettivamente venute meno le circostanze rilevanti che hanno determinato l’adozione del provvedimento interdittivo. Un obbligo, perciò, in ogni caso subordinato all’esercizio di una discrezionalità tecnica da parte del Prefetto.
Quanto sopra, ovviamente, passa attraverso l’emersione di circostanze e situazioni nuove che consentano di ritenere – e far ritenere alla Prefettura competente – superati quegli elementi di criticità già valutati come tali dall’Ufficio.
È anche possibile che la Prefettura proceda d’ufficio all’aggiornamento della posizione dell’impresa interdetta, sulla base di informazioni acquisite successivamente all’adozione dell’informazione antimafia ostativa.
Poteri di accesso e accertamento del Prefetto.
La Prefettura dispone di un ulteriore strumento atto a verificare se un’impresa sia, oppure no, soggetta a infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, previsto all’art. 93 del codice antimafia.
In base a tale disposizione il Prefetto può compiere accessi e accertamenti presso i cantieri di opere pubbliche, al termine dei quali valuta se dagli elementi acquisiti emergono infiltrazioni mafiose; in caso positivo emette un’interdittiva antimafia.
Si vuol qui mettere in evidenza che nell’ambito di questo procedimento il Prefetto può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali.
Limitazione degli effetti delle informazioni del Prefetto per le imprese individuali.
L’art. 94.1 del codice antimafia prevede che il Prefetto, quando ritiene dover adottare un’interdittiva antimafia, può escludere per un anno (prorogabile) uno o più dei suoi effetti qualora accerti che ne deriverebbe il venir meno dei mezzi di sostentamento al titolare dell’impresa individuale e alla sua famiglia. Tale accertamento muove dalla documentata istanza dell’imprenditore.
Il beneficio, per espressa previsione di legge, si applica solo all’impresa individuale e può comportare la prescrizione da parte del Prefetto di specifiche misure amministrative di controllo.
Con tale istituto il legislatore ha inteso attenuare gli effetti dell’interdittiva prefettizia nei casi in cui essa potrebbe rivelarsi eccessivamente penalizzante per il soggetto prevenuto e controproducente ai fini del recupero all’economia legale dell’azienda da interdire.
Conclusioni.
Un’impresa raggiunta da interdittiva antimafia (o dall’equivalente provvedimento di rigetto di iscrizione in white list) o da una comunicazione preventiva deve prima di tutto fare chiarezza al proprio interno per comprendere se e in che misura si sia posta nelle condizioni di legge per subire un simile provvedimento di rigore.
Occorre infatti considerare la finalità di contrasto al gravissimo fenomeno mafioso che le misure di prevenzione amministrativa intendono perseguire e tenere ben presente che le Prefetture non adottano mai tali provvedimenti senza svolgere un accertamento approfondito e senza valutare tutti gli elementi emersi in sede istruttoria.
Nessuna Prefettura adotta un’interdittiva antimafia con lo scopo di danneggiare un’impresa, ma unicamente per adempiere a un’alta funzione istituzionale, nell’esclusivo interesse della tutela dell’economia e delle aziende sane e all’unico scopo di contrastare il gravissimo fenomeno mafioso.
Ciò detto, qualora un’azienda ritenga di essere stata colpita da un provvedimento interdittivo a seguito di un’errata valutazione da parte della Prefettura ovvero sulla base di un provvedimento amministrativo viziato, potrà avvalersi di tutti gli strumenti che l’ordinamento appresta a tutela della posizione del privato.
Ferma restando l’applicazione degli strumenti sopra delineati a grandi linee, e all’infuori di un’eventuale disponibilità all’interlocuzione informale da parte della Prefettura – che comunque non potrebbe poi prescindere dall’adottare un provvedimento formale in esito al relativo procedimento – l’interessato potrà valutare la possibilità e l’opportunità di impugnare il provvedimento interdittivo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, tramite l’indispensabile assistenza tecnica di un avvocato esperto.
Qualunque strategia di approccio al problema dell’informazione antimafia interdittiva, infatti, vede come approdo finale e a volte imprescindibile l’eventualità di percorrere la via del ricorso giurisdizionale.
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