di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.
Commento a sentenza Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 10 marzo 2026 n. 9222.
Introduzione.
La quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è trovata a giudicare su un curioso caso di intercettazioni abusivamente svolte da privati – e connessa condotta diffamatoria – ai danni di un privato cittadino, del quale era stata captata una conversazione di natura molto personale, decisa in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli con la condanna degli imputati per violazione degli artt. 595 (Diffamazione) e 617-bis (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) del codice penale.
Il fatto.
Nel caso in ispecie, due ragazzi avevano installato nell’auto del padre una microspia, per mezzo della quale avevano captato una conversazione che rivelava una condotta adulterina da parte dell’uomo, e ciò aveva poi avuto una significativa risonanza nell’ambito del gruppo di adepti di una confessione religiosa cui la famiglia aderiva, con conseguente forte riprovazione da parte della Comunità.
Il reato di cui all’art. 617-bis c.p.
Preliminarmente la Corte osserva che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 617-bis deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta; in altri termini, all’infuori del caso di totale e originaria inidoneità degli apparecchi installati – nel qual caso si avrebbe reato impossibile, ex art. 49, secondo comma, codice penale [n.d.r.] – il reato qui in esame si consuma anche in caso di malfunzionamento o mancata attivazione dell’impianto.
I beni giuridici tutelati.
E ciò avviene perché – secondo la Corte – la norma intende anticipare la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, punendo l’installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche.
I soggetti.
Al contempo, la sentenza precisa che l’art. 617-bis con l’espressione “altre persone” fa riferimento a qualsiasi persona diversa da colui che ha installato l’apparecchiatura, e quindi il delitto sussiste ogniqualvolta l’installazione dell’apparecchiatura idonea alla registrazione o all’intercettazione della conversazione sia diretta alla captazione di colloqui ai quali l’autore della condotta non partecipi.
Da quanto sopra discende che gli imputati avrebbero comunque consumato il delitto già con l’installazione dell’apparecchiatura, anche se non avessero captato alcuna conversazione.
Inoltre, secondo la Corte, non si può giustificare la violazione del diritto alla riservatezza in virtù del legame di parentela fra gli autori e la persona offesa.
Nessun diritto di cronaca.
Né si può pretendere di bilanciare la lesione di tale diritto con l’esercizio del diritto di cronaca, per la cui sussistenza devono, per giurisprudenza consolidata, ricorrere i tre presupposti di
- verità del fatto narrato;
- pertinenza della notizia all’interesse per l’opinione pubblica;
- correttezza della modalità con cui il fatto viene riferito (continenza espressiva).
per approfondire
Le ragioni della difesa.
Orbene, gli imputati avevano sostenuto che il loro diritto a captare e diffondere la notizia dell’adulterio poggiasse sull’appartenenza della famiglia a una Comunità religiosa, che riprova radicalmente tali comportamenti, e sul conseguente interesse/diritto degli appartenenti alla stessa a conoscere i comportamenti dei membri.
Senonché, rileva la Corte, tali comportamenti, seppur contrari alle regole di condotta proprie della Comunità stessa, non costituiscono, per l’ordinamento dello Stato, fatti illeciti né tantomeno reati, bensì solo fatti che riguardano la vita intima dei soggetti coinvolti, la cui riservatezza, trattandosi di informazioni particolarmente sensibili, deve essere oggetto di massima tutela.
Per quanto riguarda invece la diffamazione, la Corte ne esclude la sussistenza, in quanto la norma dell’art. 595 c.p. presuppone che l’autore della frase diffamatoria comunichi con almeno due persone ovvero anche con una sola persona ma in modo tale che la notizia arrivi anche ad altri, e poiché nel nostro caso gli “Anziani” della Comunità religiosa non avevano voluto rivelare da chi avessero appreso la notizia (vantando un diritto al segreto analogo a quello dei ministri di culto), non è stato possibile attribuirne la paternità agli imputati, e di conseguenza la sentenza impugnata viene cassata solo per la parte relativa al delitto di diffamazione.
Le conclusioni della Cassazione.
In conclusione, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 595 c.p., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
In esito alla decisione della Corte di Cassazione, dunque, rimane confermata la condanna per il reato di cui all’art. 617-bis del codice penale, per l’illecita installazione di apparecchi intercettanti, mentre viene meno quella per il diverso delitto di diffamazione.
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