Corte Costituzionale: convivenza di fatto e sospensione della prescrizione sono compatibili.

di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.

Commento alla sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026 (ud. 1° dicembre 2025).

La sentenza “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1) del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto”.

Sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, la Suprema Corte ha stabilito che anche nei rapporti fra conviventi di fatto si deve sospendere il decorso del termine di prescrizione concernente il diritto che un convivente vanta nei confronti dell’altro.

La norma censurata – secondo cui il termine di prescrizione si sospende tra i coniugi – è stata ritenuta contraria alle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3 della Costituzione, laddove non prevede che la prescrizione resta sospesa tra i conviventi di fatto.

L’evoluzione giurisprudenziale e normativa

La Corte osserva che l’evoluzione giurisprudenziale e normativa – culminata nella legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili e le convivenze – ha riconosciuto alla convivenza di fatto piena dignità quale formazione familiare tutelata dall’articolo 2 della Costituzione; e poiché la ratio della norma censurata, finalizzata a preservare il legame affettivo e l’unità familiare, si rinviene non solo nei rapporti tra coniugi, ma anche nei rapporti tra conviventi di fatto, ne consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale, anche in riferimento al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

La Corte chiarisce, inoltre, che la sospensione della prescrizione è applicabile alla convivenza di fatto, anche ove questa non sia stata registrata. Infatti, perché possa operare la sospensione della prescrizione è sufficiente che si possa provare con certezza a posteriori l’inizio e la fine della stabile convivenza.

Da ultimo, la sentenza precisa che l’intervento sull’articolo 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, nel riferirsi ai «conviventi di fatto» ricomprende – grazie alla definizione di cui all’articolo 1, comma 35, della legge n. 76 del 2016 – tanto la convivenza stabile tra persone di diverso sesso, quanto quella tra persone dello stesso sesso.

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