di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.
Commento alla sentenza n. 20 del 24 febbraio 2026 (ud. 12 gennaio 2026).
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del comma 1-bis dell’art. 13-bis del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città – c.d. “decreto sicurezza 2017”), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, lo ha dichiarato illegittimo “nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401”.
La legge 401/1989, com’è noto, ha introdotto il c.d. “Daspo sportivo”, antesignano di tutti i successivi analoghi provvedimenti di divieto di accesso adottati con i vari “decreti sicurezza” intervenuti negli anni recenti e fino ai giorni nostri.
Il censurato comma 1-bis dell’art. 13-bis dispone: “Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.”.
La decisione della Corte
Orbene, a seguito dell’intervento della Corte il provvedimento del Questore adottato ai sensi del suddetto comma 1-bis dell’art. 13-bis del d.l. 14/2017 – al pari del “Daspo sportivo” con obbligo di firma, e con richiamo a quanto disposto al riguardo dall’art. 6, commi 3 e 4, l. 401/1989 – dovrà essere inviato al Procuratore della Repubblica, il quale, entro 48 ore, dovrà decidere se chiederne la convalida al GIP. Questi dovrà decidere a sua volta entro 48 ore, pena la cessazione di efficacia del provvedimento questorile.
L’illegittimità costituzionale, secondo la Suprema Corte, discende dal fatto che il legislatore nel comma 1-bis ha accentuato i tratti afflittivi della misura del “Daspo antirissa” di cui al comma 1 dello stesso art. 13-bis, ma senza adeguarla alla disciplina costituzionale della libertà personale, diritto inviolabile protetto dall’art. 13 della Costituzione.
Inoltre, poiché tale diritto è tutelato dalla norma costituzionale anche mediante la riserva di giurisdizione, ne consegue che l’ordinanza del GIP è ricorribile in cassazione, in quanto provvedimento giurisdizionale limitativo della libertà personale.
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