Informazione antimafia interdittiva: quanto rilevano i legami familiari?

di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.

Alcune considerazioni e un breve excursus giurisprudenziale. Analisi della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 22 dicembre 2025, n. 10229.

Il tema della rilevanza dei legami familiari dell’imprenditore nell’ambito del sistema della documentazione antimafia è stato di recente al centro di un’importante, seppur limitata, riforma del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “codice antimafia”) apportata con il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80[1], che ha previsto la possibilità per il Prefetto di limitare gli effetti dell’interdittiva antimafia quando essa rischia di far venire meno i necessari mezzi di sussistenza all’interessato o ai suoi familiari.

Invero, sotto altro aspetto, la questione dell’incidenza dei rapporti familiari sul quadro indiziario che conduce all’emissione del provvedimento interdittivo è venuta da tempo all’attenzione della giurisprudenza, che ha delineato una griglia valutativa di sicura efficacia riguardo alla legittimità dello stesso, ove basato (anche o soltanto) sui legami familiari.

Posto che nella vita difficilmente si possono scegliere i parenti o gli affini e che, d’altro canto, la scelta del coniuge solitamente obbedisce al richiamo dei sentimenti piuttosto che a logiche imprenditoriali, la questione riveste rilievo nel diritto della prevenzione quale elemento potenzialmente indiziante ai fini della valutazione di condizionamento mafioso dell’impresa.

Il diritto vivente ormai da tempo ha indicato le vie da percorrere affinché il provvedimento inibitorio prefettizio non abbia a sconfinare nell’arbitrio e possa legittimamente fondarsi sull’elemento dei rapporti familiari come valido indice sintomatico di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’azienda scrutinata.

Con il presente contributo si vuol offrire un sintetico quadro degli arresti giurisprudenziali in materia, con uno specifico approfondimento sulla recente sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato 22 dicembre 2025, n. 10229.

1. Breve premessa sul sistema della prevenzione amministrativa antimafia.

    Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”, comunemente noto come “codice antimafia” (per brevità, da qui in avanti, c.a.) con le ss.mm.ii. disciplina i procedimenti attraverso i quali le Prefetture emettono quei provvedimenti riconducibili sotto la denominazione di documentazione antimafia, necessari per le aziende che devono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, declinati, da una parte, nelle diverse tipologie di atti concessori, e dall’altra parte, nelle diverse fattispecie di contratti e subcontratti pubblici.

    Le species provvedimentali di competenza prefettizia inclusi nel genus della documentazione antimafia sono la comunicazione e l’informazione antimafia, secondo le definizioni contenute nell’art. 84 del c.a., come da ultimo modificato dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla l. 29 aprile 2024, n. 56[2].

    In base a tale norma, con la comunicazione antimafia si attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 dello stesso c.a.[3], mentre l’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al medesimo articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, c.a.[4] nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. Nei citati articoli 84 e 91 del codice vengono indicati gli elementi da cui desumere la sussistenza o meno dell’infiltrazione mafiosa.

    La differenza fondamentale tra le due tipologie di provvedimenti – come rimarcato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 6-30 luglio 2021, n. 178 – attiene allo scrutinio presupposto alla loro emissione, in quanto la comunicazione antimafia consegue alla verifica della sussistenza o meno di cause ostative dirette, sicché essa, secondo la definizione della Suprema Corte, è “frutto di un’attività amministrativa vincolata”, mentre l’informazione antimafia è caratterizzata da una valutazione del Prefetto avente natura (anche) discrezionale circa la sussistenza o meno dei tentativi di infiltrazione, condizionamento, penetrazione, contiguità mafiosa, sulla base degli elementi sintomatici enunciati dalle norme e lumeggiati da lunga elaborazione giurisprudenziale.

    Lo stesso c.a. prevede inoltre che qualora la Prefettura, a seguito delle verifiche disposte, riscontri la sussistenza, in capo ai soggetti individuati dalla legge, di situazioni ostative ovvero di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che li rendano inidonei o controindicati ai rapporti con la pubblica amministrazione – declinati nelle diverse tipologie di atti concessori ovvero di fattispecie contrattuali – adotta un provvedimento inibitorio definito “interdittiva antimafia”, mediante il quale si vuole impedire che le aziende, attinte da misure di prevenzione ovvero raggiunte da forme di condizionamento mafioso, possano continuare a operare nell’economia legale.

    Il sistema della documentazione antimafia strutturato dal d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. intende contrastare, sul piano della prevenzione amministrativa, la criminalità organizzata di stampo mafioso, attraverso un meccanismo finalizzato a prevenire le infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, non solo nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, (contratti pubblici, concessioni, licenze, autorizzazioni, sovvenzioni, ecc.), mediante gli strumenti delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, ciascuno secondo il proprio ambito di operatività (artt. 67, 83, commi 1 e 3 bis, 84, 90-95 del c.a.), ma anche quello di inibire l’esercizio dell’attività economica nei rapporti tra privati, segnatamente mediante lo strumento delle comunicazioni antimafia (artt. 87-89 bis del c.a.), richieste per l’esercizio di qualsivoglia attività sottoposta a regime autorizzatorio, ma anche per quelle che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività (c.d. s.c.i.a) ovvero soggette alla disciplina del silenzio assenso (art. 89, comma 2, lett. a) e lett. b) del c.a.).

    Un sistema, dunque, di prevenzione amministrativa che persegue lo scopo della massima anticipazione della soglia di difesa sociale e istituzionale contro la criminalità organizzata di stampo mafioso, secondo la costante enunciazione che ne fa la giurisprudenza (solo per citare alcune pronunce del massimo Organo della Giustizia Amministrativa: Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2005, n. 2796; Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3603; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3723; Consiglio di Stato, Sezione III, 1° settembre 2014, n. 4441 e Consiglio di Stato, Sez. III, 1° settembre 2014, n. 4450; Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2014, n. 4852; Consiglio di Stato, Sez. III, 30 gennaio 2015, n. 455; Consiglio di Stato, Sez. III, 15 luglio 2015, n. 3539; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 agosto 2018, n. 4938; Consiglio di Stato, Sez. III, 20 febbraio 2019, n. 1182).

    Infatti, ove raggiunta da un tale provvedimento prefettizio – adottato talora e a certe precise condizioni anche solo sulla base di elementi indiziari di contiguità o condizionamento mafioso – l’azienda che ne è destinataria non può conseguire dalla P.A. i provvedimenti lato sensu concessori indicati nell’articolo 67 del medesimo c.a. e non può stipulare contratti e subcontratti per appalti, forniture, servizi pubblici.

    Effetti dirompenti, dunque, sul piano dell’attività imprenditoriale, tanto che la giurisprudenza ha affermato che essi determinano una “particolare forma di incapacità giuridica”, intesa nel senso della “insuscettività del soggetto…ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino… rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione[5]; insomma una forma di incapacità giuridica legale per così dire “speciale”, in quanto, secondo la ratio delle specifiche disposizioni normative che la disciplinano, finalizzata alla “garanzia di valori costituzionalmente garantiti” e tutelata da speciali garanzie procedimentali.

    2. Cenno sui presupposti e le condizioni per l’adozione di un provvedimento interdittivo antimafia.

    Chiarita la differenza tra comunicazione e informazione antimafia, è dunque evidente che, laddove nel primo caso può essere sufficiente la mera verifica sull’esistenza o sull’assenza di situazioni direttamente ostative al prosieguo dell’attività economica da parte dell’azienda[6], nel secondo, invece, il Prefetto deve (anche) accertare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, mediante una verifica di elementi indiziari forniti dalle forze di polizia e dall’analisi svolta nell’ambito di uno speciale Gruppo Interforze[7], sedente presso ogni Prefettura.

    Per tale accertamento occorre rinvenire nel caso concreto al vaglio della Prefettura degli indizi rivelatori di tali forme di condizionamento da parte della criminalità mafiosa in seno all’azienda, che ovviamente possono assumere la più svariate configurazioni: dalla mera contiguità o compiacenza; a un vero e proprio contatto, magari di rilevanza occasionale e modesta sulla conduzione dell’azienda; all’influenza diretta o indiretta sulle scelte imprenditoriali; fino a vere e proprie forme di penetrazione o infiltrazione nella struttura aziendale, nelle posizioni apicali o mediante il collocamento di soggetti “di fiducia” in ruoli chiave o anche tra il personale dipendente e persino tra la manovalanza, tuttavia in modo da influire occultamente sull’andamento gestionale.

    Codesto accertamento, in quanto basato sul principio del “più probabile che non”, è ovviamente meno approfondito e definitivo di quello richiesto in sede penale per la valutazione dell’apporto causale dell’agente in un fatto di reato, ispirato invece al dogma dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”, per le ovvie esigenze di garanzia di legalità e certezza (processuale) che presiedono al giusto processo[8].

    L’esperienza del contenzioso ha notevolmente arricchito il panorama di situazioni indizianti astrattamente elencato nei citati articoli 84 e 91 c.a., proponendo una vera e propria griglia valutativa, tratta dalla casistica reale, su cui deve basarsi l’accertamento prefettizio e cui si ispira il controllo di legittimità da parte del Giudice amministrativo[9].

    Dunque, un’adeguata ponderazione degli elementi sintomatici degli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa costituisce, da un lato, un presupposto indefettibile dell’attività provvedimentale delle Prefetture in questa materia e, dall’altro lato, il repertorio dei parametri cui si attiene il Giudice amministrativo nel proprio sindacato di legittimità sull’interdittiva.

    Sotto altra prospettiva, dunque, il potere discrezionale attraverso cui si esplica l’attività di prevenzione amministrativa antimafia e le griglie valutative nel tempo individuate dalla giurisprudenza – sulla base degli innumerevoli casi concreti sottoposti al vaglio giurisdizionale – costituiscono, al contempo, gli strumenti e i limiti per l’esercizio dell’intervento cautelare da parte delle Prefetture; le quali, pertanto, sono chiamate, proprio in considerazione dell’ampiezza della sfera discrezionale entro cui si muovono, a un’attenta ponderazione degli elementi di cui dispongono per addivenire a un giudizio di permeabilità mafiosa dell’impresa scrutinata e a un congruo e completo impianto motivazionale (v., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 luglio 2020, n. 4548), anche per l’eventualità, tutt’altro che remota, che il provvedimento interdittivo debba resistere alla censura in sede giurisdizionale.

    Al contempo, sulle Prefetture incombe l’obbligo di procedere con la massima accortezza e diligenza nell’istruttoria finalizzata all’adozione di provvedimenti interdittivi, non solo al fine di ottemperare ai principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, consacrati negli artt. 3 e 97 della Costituzione, ma anche nella piena consapevolezza della responsabilità di poter pesantemente incidere, mediante le interdittive antimafia sui diritti, altrettanto costituzionalmente tutelati, dell’uguaglianza, della libertà individuale e della libera iniziativa economica (artt. 3 e 41 Cost.).

    È acquisizione pacifica che il Prefetto, nell’esercizio del potere discrezionale attribuitogli dalla legge riguardo all’adozione dell’interdittiva antimafia, deve basarsi su una congerie di fatti ed episodi che, seppure non devono assurgere al rango di prove o indizi di valenza processuale, posseggano tuttavia valore sintomatico della possibile sussistenza di (tentativi di) infiltrazioni mafiose nell’impresa esaminata e, convergendo con altri elementi, quali i legami parentali e/o le frequentazioni, contribuiscano a delineare un quadro complessivo utile a valutare la compromissione dell’impresa con contesti mafiosi, in applicazione del criterio accertativo del “più probabile che non”.

    Infatti la Prefettura, esclusi i casi di sussistenza di cause ostative dirette ai sensi dell’art. 67 c.a., non deve fornire prove certe – al pari di quanto avviene in ambito processuale – circa l’assodata presenza delle infiltrazioni mafiose, bensì operare una valutazione di carattere prognostico-probabilistico (si ribadisce, con finalità cautelari e preventive) sulla possibilità della sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ovviamente sorreggendo tale valutazione con argomentazioni coerenti e con l’illustrazione, in sede motivazionale, di un panorama indiziario congruo, adeguato e proporzionato[10].

    L’elaborazione giurisprudenziale sul tema ha portato innegabili vantaggi nel mettere a fuoco con maggior chiarezza le caratteristiche che devono possedere gli elementi indizianti dell’infiltrazione mafiosa e le modalità con cui essi vanno coordinati e collegati fra loro per offrire un quadro più coerente possibile di tale penetrazione mafiosa, tale da resistere al vaglio giurisdizionale e, soprattutto, colpire con efficacia le imprese realmente esposte a rischio di inquinamento mafioso e mantenendo indenni le realtà economiche sane.

    Pertanto, alla luce dell’ampio potere discrezionale attribuito al Prefetto in materia, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle interdittive antimafia involge i profili della sufficienza della motivazione e della logicità, coerenza e attendibilità del giudizio, con riferimento al significato attribuito agli elementi di fatto e all’iter logico-giuridico seguito per pervenire a determinate conclusioni[11].

    Momento topico nell’evoluzione della giurisprudenza in materia è rappresentato dall’anno 2016, in cui il Consiglio di Stato, con due storiche pronunce (3 maggio 2016, n. 1743 e 9 maggio 2016, n. 1846)ha messo dei punti fermi fondamentali nella materia de qua e, con una minuziosa ricostruzione normativa dell’istituto, ha enucleato i vari elementi indiziari che possono essere posti a base di un’interdittiva antimafia, definendo con estrema chiarezza e puntualità i criteri con cui essi possono concorrere – attraverso un’adeguata motivazione del provvedimento prefettizio, interagendo fra di loro e considerati in una visione d’insieme e non atomistica ispirata al principio del “più probabile che non” – a sostenere la valutazione prefettizia relativa alla possibile infiltrazione mafiosa nell’azienda scrutinata.

    3. Rilevanza dei legami familiari nell’adozione di un’interdittiva antimafia.

    Esposto a grandi linee il quadro generale dei presupposti su cui si deve fondare un’informazione antimafia interdittiva, si illustrano di seguito, senza pretesa di completezza, alcuni tra i principali arresti giurisprudenziali sul particolare tema della rilevanza che è possibile attribuire ai legami di parentela o affinità dell’imprenditore nel valutare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

    Consiglio di Stato, Sezione III, 14 settembre 2018, n. 5410, esaminando il profilo dei rapporti di parentela come elemento indiziante ai fini dell’emissione di un’interdittiva antimafia, si soffermava, in particolare, sulla rilevanza della struttura familiare dell’impresa[12].

    Sullo specifico tema della struttura “clanica” dell’organizzazione mafiosa, è quindi intervenuta Consiglio di Stato, Sezione III, 20 settembre 2018, n. 5480, la cui massima così recita: “La società a conduzione familiare ha particolare rilievo nell’ambito della prevenzione antimafia, perché quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare compatto è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali possono curarne la gestione o interferire in quest’ultima utilizzando i suoi più stretti congiunti; il nucleo familiare “allargato”, ma unito nel curare gli “affari” di famiglia, è uno degli strumenti di cui la criminalità organizzata (mafia) si serve di più per penetrare legalmente nell’economia”.

    La pronuncia mette in evidenza, ribadendo arresti ormai consolidati, che il dato relativo alla parentela non va preso in considerazione nella sua rigida materialità, ma per le implicazioni logico-presuntive che lo stesso, attentamente esaminato anche alla luce di tutte le circostanze caratterizzanti lo specifico contesto societario e familiare, così come enucleate (più o meno esplicitamente) nella motivazione del provvedimento prefettizio, è suscettibile di generare; implicazioni che compete in primo luogo al giudice, in sede di sindacato sulla legittimità dell’informativa interdittiva, attentamente estrapolare dal provvedimento impugnato e dagli atti istruttori che ne hanno preceduto l’adozione.

    Ulteriormente sviluppando la questione, il Supremo Consesso osserva che la “famiglia”, anche da un punto di vista sociologico, in quanto gruppo di persone caratterizzato, in linea tendenziale, dalla condivisione di valori e finalità, costituisce il “naturale” canale di trasmissione di eventuali “propensioni” criminali, le quali finiscono per propagarsi dall’uno all’altro dei suoi membri, da un lato, in virtù dell’appartenenza degli stessi ad un unico habitat socio-economico, dall’altro lato, in forza del legame di solidarietà che, in misura più o meno marcata, li avvince.

    Consiglio di Stato, Sez. III, 2 maggio 2019, n. 2855 (v. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 3 agosto 2021, n. 5723), dopo essersi soffermata sul tema dei reati-spia elencati nell’art. 84, quarto comma, lett. a), c.a., sullo specifico tema qui in esame così conclude: “E’ legittima l’informativa antimafia emessa nei confronti di una società il cui legale rappresentante sia fratello del rappresentante di altra società colpita da interdittiva a seguito di condanna per reati connessi al traffico illecito di rifiuti, atteso che il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso a tale traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso.”.

    Consiglio di Stato, Sezione III, 2 gennaio 2020, n. 2, precisa: “è sufficiente ricordare che proprio in relazione ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose la Sezione (7 febbraio 2018, n. 820) ha affermato che l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti.

    Consiglio di Stato, Sezione III, 24 aprile 2020, n. 2651 (v. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2020, n. 6754[13]) – dopo aver ripercorso gli arresti fondamentali della giustizia amministrativa su fondamento, finalità e caratteristiche essenziali dell’informazione antimafia, riprendendo anche in larga misura le argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 26 marzo 2020, n. 57 – afferma: “…a supportare il provvedimento interdittivo sono sufficienti anche i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica””, allorquando emerga che il rapporto di parentela, “per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti.” (in senso conforme, anche: Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, n. 1367; Consiglio di Stato, Sez. III, 27 febbraio 2015, n. 983; Consiglio di Stato, Sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651; C.G.A.R.S. 16 aprile 2021, n. 323; Consiglio di Stato, Sez. III, 29 maggio 2023, n. 5227; Consiglio di Stato, Sez. III, 18 settembre 2023, n. 8395; Consiglio di Stato, Sez. III, 19 gennaio 2024, n. 614; Consiglio di Stato, Sez. III, 26 agosto 2024, n. 7230; Consiglio di Stato, Sez. III, 19 settembre 2024, n. 8902; Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2025, n. 593; C.G.A.R.S. 23 aprile 2025, n. 352; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836).

    Consiglio di Stato, Sez. III, 8 giugno 2020, n. 3641: nel ripercorrere il cennato panorama degli elementi sintomatico-presuntivi dai quali, considerati in modo non atomistico ma unitario (“quae singula non prosunt, collecta iuvant”), “ – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata”, e nel richiamare i vari arresti della giurisprudenza sia costituzionale che europea (Corte costituzionale: sentenze n. 24 del 27 febbraio 2019, n. 195 del 24 luglio 2019 e n. 57 del 26 marzo 2020; Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione quinta, sentenza 26 novembre 2011, Gochev c. Bulgaria; Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, sentenza 4 giugno 2002, Olivieiria c. Paesi Bassi; Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, sentenza -OMISSIS-maggio 2010, Lelas c. Croazia), oltre ai numerosi pronunciamenti dello stesso Consiglio di Stato pure citati, ribadisce i punti sopra trattati circa l’influenza della famiglia.

    Al riguardo afferma: “Le decisioni del responsabile di una società e la sua attività possono essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti”.

    Consiglio di Stato, Sez. III, 8 luglio 2020, n. 4372, dopo aver ripreso gli ormai consolidati arresti circa la natura preventiva e anticipatoria del provvedimento interdittivo antimafia e la sua riconducibilità al principio del “più probabile che non”, afferma: “…laddove il nucleo forte della motivazione del provvedimento prefettizio consista nella valorizzazione dei legami affettivi o parentali intercorrenti tra esponenti della compagine sociale e soggetti affiliati o vicini alle consorterie criminali, dovranno con chiarezza emergere gli elementi concreti che abbiano indotto l’Autorità a ritenere il predetto legame affettivo o parentale una via d’accesso agevolata alla gestione dell’impresa. A tal proposito, questo Collegio condivide e ribadisce le posizioni da tempo raggiunte nella giurisprudenza, nel senso che non può dedursi, dal mero vincolo parentale con un soggetto controindicato, non supportato da ulteriori elementi validi, la vocazione criminale del parente stesso: tuttavia, è anche vero che, se non si può scegliere la propria parentela, si può cionondimeno scegliere di prendere le definitive distanze da essa, ove ponga in essere attività non accettabili. Detto altrimenti, ben può il parente di un soggetto riconosciuto affiliato alle consorterie mafiose svolgere attività imprenditoriale, anche interfacciandosi con la committenza pubblica: a condizione, però, che sia chiara la sua distanza concreta e certa dal metodo e dal mondo criminale.”.

    Consiglio di Stato, Sezione III, 3 agosto 2021, n. 5723, posto che “i fatti valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale – che è alla base della teoria della prova indiziaria – quae singula non prosunt, collecta iuvant, al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione”, puntualizza: “E’ legittima l’interdittiva antimafia che si basi su una sola figura se attorno alla stessa si concentrano una serie di elementi, quali la vicinanza con soggetti controindicati nonché, attraverso questi e attraverso la figura della compagna convivente, il mondo dello spaccio di stupefacenti, nonché la vicinanza ad una locale cosca mafiosa”.

    Infine, sull’argomento si possono menzionare anche: Consiglio di Stato, Sez. III, 9 settembre 2020, n. 5416; Consiglio di Stato, Sez. III, 23 febbraio 2021, n. 1579; Consiglio di Stato, Sez. III, 20 aprile 2021, n. 3182; Consiglio di Stato, Sez. III, 30 giugno 2022, n, 5462 (ove si suggerisce di utilizzare, tra gli altri indicatori dell’influenza familiare di tipo mafioso, l’analisi dei flussi finanziari, rivelatore di una disponibilità di risorse economiche altrimenti non spiegabile); Consiglio di Stato, Sez. III, 10 aprile 2024, n. 3265.

    Rispetto all’orientamento prevalente – come si vede volto a riconoscere, sia pure entro ragionevoli confini, valore indiziario al legame familiare – si pone su una linea di maggior prudenza e rigore la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 16 aprile 2021, n. 323, ove si afferma che “il legame parentale non costituisce di per sé un indizio dell’infiltrazione mafiosa, specie laddove il parente deriva la propria presunta pericolosità dalla frequentazione di altri soggetti. La pericolosità sociale non si trasferisce infatti automaticamente da un parente all’altro ma occorre almeno ipotizzare che dal rapporto di parentela sia scaturita una cointeressenza in illeciti rapporti o compartecipazione in azioni sospette”, in un caso in cui gli elementi sintomatici alla base dell’interdittiva prefettizia apparivano in effetti alquanto deboli.

    Anche la recente sentenza C.G.A.R.S. 10 giugno 2025, n. 478 prende le distanze dall’orientamento prevalente, puntualizzando: “È illegittima l’informazione antimafia motivata in ragione del rapporto di parentela con soggetto imputato in un procedimento penale di associazione per delinquere di stampo mafioso, laddove non vengano forniti elementi in ordine alla concreta possibilità che detto soggetto, da tempo non più convivente con la persona destinataria dell’informativa, ne possa influenzare le scelte imprenditoriali”.

    E ancora lo scorso anno Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836: nel caso in ispecie, il diniego di iscrizione in white list è stato giudicato illegittimo dal Supremo Consesso per difetto di istruttoria e motivazione con riferimento alle conseguenze dei legami di parentela dei soci dell’appellante, non risultando dimostrato in quale misura il semplice legame (di parentela o spesso di affinità) potesse incidere sull’affidabilità dell’impresa, rispetto ai tentativi di ingerenza gestionale da parte della criminalità organizzata. In massima: “I legami parentali possono legittimamente fondare la formulazione di un pericolo di infiltrazione, secondo un procedimento di inferenza logica, non in assoluto, ma in presenza di una serie di condizioni che colleghino la mera condizione parentale all’attività economica.”.

    4. La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 22 dicembre 2025, n. 10229.

    Il supremo Organo della Giustizia amministrativa è tornato a pronunciarsi sull’argomento con la recente sentenza n. 10229 del dicembre scorso.

    La pronuncia si segnala, non solo perché una delle più recenti sul tema, ma anche per la particolarità del caso, data dal fatto che a far da cornice al tema principale, relativo al legame familiare (coniugio) della titolare dell’impresa con un soggetto ritenuto controindicato, si pongono gli aspetti relativi, da una parte, al contesto ambientale in cui l’azienda opera, e dell’altra, all’ammissione di questa al controllo giudiziario ex art. 34-bis, sesto comma, c.a. (c.d. controllo giudiziario volontario)[14].

    La pronuncia in esame si è trovata a giudicare sull’impugnazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria del 9 aprile 2024, n. 271 con cui era stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento interdittivo della Prefettura di Reggio Calabria del 30 luglio 2021.

    L’Ufficio territoriale del Governo aveva fondato la propria prognosi di condizionamento mafioso di un’impresa individuale (esercente l’attività di commercio al dettaglio di articoli di cartolibreria) essenzialmente sul rapporto di coniugio e convivenza tra la titolare dell’azienda e un soggetto, ritenuto contiguo alla criminalità organizzata in ragione, sia dei plurimi provvedimenti interdittivi e/o preventivi che avevano colpito le imprese in cui rivestiva cariche sociali o alle quali partecipava e dei pregiudizi penali a suo carico, e sia dei suoi rapporti di parentela con altri soggetti controindicati.

    La Prefettura, inoltre, aveva evidenziato l’influenza del contesto ambientale in cui l’impresa opera, caratterizzato dalla “pervasiva presenza” di una famiglia di ’ndrangheta e sulla possibilità che l’intestazione della stessa alla titolare potesse sottendere “una finalità elusiva dei controlli antimafia”.

    Come sopra accennato, inoltre, una volta impugnato il provvedimento prefettizio la ricorrente aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del 4 marzo 2022, l’ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, sesto comma 6, c.a., prorogato, nelle more del giudizio, con decreto del 19 aprile 2023 e positivamente concluso nel 2025.

    A fronte di tali evenienze, il T.A.R. Reggino aveva giudicato legittima l’interdittiva prefettizia, ritenendo corretta e idonea la motivazione dell’atto e soprattutto, ai fini della presente esposizione, aveva rilevato che a tal fine possono “…rilevare i rapporti di parentela, ove gli stessi…per numero e qualità, risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata…”.

    In tal senso il Giudice di primo grado aveva affermato che, nel caso in ispecie, si trattava di “uno spaccato parentale particolarmente intenso e pregnante”, tale da rendere non implausibile, in un’ottica probabilistica e di verosimiglianza, l’“influenza di fatto” della criminalità organizzata sulla conduzione dell’impresa, per il tramite dei legami familiari sopra descritti.

    Il Consiglio di Stato, dopo aver accolto la sospensiva con ordinanza n. 4456 del 26 novembre 2024, a seguito dell’udienza di merito, sostanzialmente accogliendo le tesi difensive, ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado.

    Già in sede cautelare aveva evidenziato come il provvedimento prefettizio impugnato si fondasse esclusivamente sul rapporto di coniugio tra la titolare della cartolibreria e un soggetto ritenuto gravemente controindicato e come mancasse “qualsiasi approfondimento istruttorio circa la sussistenza di altri elementi indizianti di natura diversa dal mero rapporto di coniugio (come ad esempio la cointeressenza di interessi economici con le attività imprenditoriali esercitate dal marito; l’immanente presenza in negozio del marito o di altri appartenenti alla famiglia [’ndranghetista] o una loro concreta ingerenza nella gestione societaria; il coinvolgimento dell’interessata nei medesimi fatti che hanno interessato il marito, ancorché non abbiano dato luogo a condanne; la comunanza di dipendenti, clienti o fornitori con le attività economiche esercitate dal marito o dagli altri appartenenti alla famiglia [’ndranghetista]; fatturazioni incrociate, fideiussioni reciproche o altro…) che nella loro complessiva articolazione possano supportare la valutazione di attuale e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa[15] (enfasi aggiunte).

    In sede decisoria il Consiglio di Stato riprende l’analisi degli indici di condizionamento mafioso ravvisati dalla Prefettura, consistenti nel rapporto di coniugio della titolare dell’impresa interdetta con un soggetto ritenuto controindicato a causa dei propri rapporti con un’influente cosca ’ndranghetista locale e sulla conseguente potenzialità di quest’ultima di influire sulla gestione aziendale proprio attraverso la rete familiare, elementi destinati a formare oggetto di accertamento, da parte dell’Autorità prefettizia, mediante un prudente apprezzamento di natura ampiamente discrezionale.

    Tuttavia, rileva il Consesso, alla valutazione della P.A., “[tesa] a ricercare un punto di equilibrio tra l’esigenza di salvaguardare il libero esercizio dell’iniziativa economica e quella di impedire che essa diventi lo strumento per consentire ai gruppi mafiosi di consolidare ed ampliare la loro sfera operativa.”, fa da contraltare il sindacato del Giudice amministrativo, il quale “è, in realtà, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame”.

    In particolare, per quanto riguarda l’indice di mafiosità rappresentato dai rapporti parentali, il Consiglio di Stato osserva che esso, al pari di tutti gli altri elementi indiziari, deve essere oggetto di valutazione in un quadro complessivo che restituisca una coerente costruzione unitaria del pericolo infiltrativo e deve quindi essere “analizzato in una prospettiva critica, finalizzata a valutarne la plausibilità e la verosimiglianza alla luce di tutti gli altri elementi caratterizzanti la concreta fattispecie”, in modo che l’affermazione del condizionamento mafioso sia il risultato di un ragionamento basato sul mosaico di tutti i dati emersi dall’istruttoria procedimentale, e non sulla “ipostatizzazione di un dato privo, di per sé, di univoca significatività ai fini preventivi se avulso dal complesso insieme di elementi potenzialmente rilevanti”.

    Il Giudice d’appello prosegue richiamando un proprio recente pronunciamento (la sopra citata sentenza 19 settembre 2024, n. 8902), secondo il quale “il rapporto parentale o familiare non [può] rilevare ex se sul piano prognostico – instaurando inammissibili automatismi che adombrano sospetti pregiudiziali su tutti i membri del nucleo familiare di un soggetto controindicato – ma [deve] inscriversi nella cornice di un compendio indiziario più vasto in cui il legame di parentela può concorrere a lumeggiare la plausibilità del grado di permeabilità mafiosa”.

    Infatti, se è vero che “in base a regole di comune esperienza, … il vincolo di sangue può esporre il soggetto all’influsso dell’organizzazione, se non addirittura imporre (in determinati contesti) un coinvolgimento nella stessa, tuttavia l’attendibilità dell’interferenza dipende anche da una serie di circostanze ed ulteriori elementi indiziari, che qualifichino, su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi”.

    Rammenta il Consiglio di Stato che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 57 del 26 marzo 2020, nel ribadire il sistema di tassatività sostanziale costruito dalla giurisprudenza amministrativa[16], “ha incluso nel novero delle situazioni indiziarie «i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia clanica»”.

    Nel caso in ispecie, il Consiglio di Stato osserva altresì che appare anche assai poco probabile che la mafia locale possa essersi interessata a una modesta attività di cartolibreria per le proprie mire infiltrative nell’economia, tanto più che le società della cosca di riferimento operano nel settore dell’autotrasporto, questo sì settore tradizionalmente appetito dalle mafie.

    Orbene, poiché l’interdittiva prefettizia persegue una finalità di carattere preventivo volta ad anticipare la soglia di intervento statale rispetto al condizionamento mafioso dell’impresa, ad avviso del Giudice di seconde cure è necessario che sussistano situazioni indiziarie concrete del pericolo di tale ingerenza mafiosa nell’impresa scrutinata: “Laddove invece, come nella specie, quel pericolo si alimenti esclusivamente dell’inserimento dell’impresa interdetta entro una trama di relazioni di carattere familiare, per quanto articolata e connotata dalla presenza di soggetti fortemente controindicati, in mancanza di ogni indicazione, anche solo di carattere indiziario, circa la sussistenza di effettive cointeressenze economiche tra la ditta ricorrente ed i familiari imprenditori, tali da indurre ragionevolmente a ritenere che anche la prima possa essere assoldata al fine di asservirla agli interessi affaristici delle cosche, il dato parentale rimane isolato nell’ambito della cornice indiziaria che deve giustificare il provvedimento interdittivo ed incapace di sorreggere il peso di una misura così profondamente incisiva sulla libertà economica.”.

    Afferma poi con tono pesantemente critico il Giudice d’appello che l’adozione di un’interdittiva prefettizia deve sempre avvenire con la consapevolezza che “un suo uso al di fuori dei casi consentiti finirebbe per colpire le cellule sane di un nucleo familiare, privandole dei mezzi di sussistenza necessari ad evitare che anch’esse siano attratte nell’orbita di influenza della mafia, finendo indirettamente per ampliarne il potere criminale.[17].

    In definitiva, dunque, la sentenza in esame – rilevato che anche il contesto territoriale ad alta densità mafiosa, in cui l’impresa interdetta ha sede, rappresenta un profilo indiziario che, al pari di quello del rapporto parentale, ha “carattere generico e meramente occasionale” se non integrato con elementi sintomatici che ne lumeggino la reale portata – stigmatizza gli esiti argomentativi della pronuncia di primo grado, in quanto “focalizzata, al pari dell’impugnato provvedimento interdittivo, sulla valenza indiziaria dei legami parentali della titolare della ditta appellante, trascurando l’esame delle ulteriori circostanze qualificanti la fattispecie in esame, tali… da indebolire la tenuta logica del provvedimento suindicato e da collocare il pericolo di condizionamento ravvisato dalla Prefettura appellata al di sotto della soglia di ragionevolezza e concretezza che deve essere attraversata per giustificare l’estromissione dell’impresa dall’ambito delle attività economiche a servizio della P.A. o da essa autorizzate” e conseguentemente accoglie il proposto appello e annulla la sentenza impugnata e il provvedimento prefettizio.

    5. Riflessioni conclusive.

    L’excursus svolto sugli arresti (più recenti) in tema di interdittive antimafia e, in particolare, sull’elemento sintomatico dei rapporti familiari vuol offrire l’opportunità di riflettere sul corretto esercizio del potere da parte dell’Autorità prefettizia in subiecta materia.

    Al riguardo, la giurisprudenza è assolutamente univoca nell’affermare l’ampiezza della discrezionalità attribuita alla Prefettura (sub specie di discrezionalità tecnica), che costituisce al contempo lo spazio e il limite del potere e mediante la quale il Prefetto – basandosi su alcuni parametri frutto dell’esperienza e dei fondamentali arresti giurisprudenziali – compie una verifica circa la sussistenza dei tentativi di infiltrazione, sindacabile in sede giudiziaria solo a fronte di evidenti vizi di valutazione o di motivazione.

    La stessa giurisprudenza, tuttavia, è altrettanto conforme nell’affermare la necessità che in questo delicato settore, più che in altri, l’Amministrazione tenga sempre presenti le esigenze di legalità ed equità, per evitare di pregiudicare, attraverso un avventato uso del potere di prevenzione, le fasce sane dell’economia.

    La discrezionalità, dunque, per quanto ampia, non può mai sconfinare nell’arbitrio, pena la compromissione di fondamentali e inviolabili diritti della persona umana di primario rilievo costituzionale, come l’eguaglianza, il lavoro, la libera iniziativa economica (artt. 2, 3, 4, 35, 41 Cost.)[18].

    In tale prospettiva, l’adozione di un’informazione antimafia interdittiva passa attraverso la lettura, in chiave integrata e coerente e non atomistica e parcellizzata, degli elementi di possibile condizionamento mafioso di cui la Prefettura dispone, alla luce di parametri di inferenza logica che, in ossequio al principio del “più probabile che non”, consentano una lettura verosimile, razionale, ponderata e non arbitraria del quadro indiziario complessivo, sorretta da una motivazione adeguata e sufficiente.

    D’altra parte, la miglior giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare con le sentenze Sezione Terza 3 maggio 2016, n. 1743 e 9 maggio 2016, n. 1846, sopra citate, ha dimostrato come sia possibile enucleare criteri-guida utili per orientare sia l’azione delle Prefetture che il giudizio del Giudice Amministrativo, chiamato a valutare la coerenza argomentativa e quindi la legittimità dell’interdittiva antimafia.

    Orbene, uno degli elementi sintomatici di possibile condizionamento mafioso in seno a un’azienda è rappresentato dai legami familiari dell’imprenditore che, laddove si riferiscano a soggetti controindicati sotto il profilo della mafiosità, possono astrattamente costituire una chiave di lettura dell’ipotizzato meccanismo infiltrativo da parte della criminalità organizzata.

    E tuttavia, proprio questo indizio costituisce un fattore da ponderare con la massima attenzione, per non scadere nel grave rischio di “criminalizzare” i rapporti familiari e di colpire l’economia sana attraverso un implausibile automatismo inferenziale tra il legame familiare e la penetrazione della mafia nella gestione aziendale, solo in virtù dell’accertata presenza di soggetti controindicati nella compagine familiare dell’imprenditore.

    Sotto tale aspetto la sentenza del Consiglio di Stato n. 10229/2025, qui in commento, costituisce un ulteriore importante tassello nella costruzione di un quadro sempre più articolato e dettagliato di casistiche indiziarie utili per pervenire a un adeguato e consapevole esercizio del potere prefettizio di emissione di interdittive antimafia, approfondendo il delicato profilo del rapporto familiare (nel caso in ispecie di coniugio) come parametro di valutazione dell’infiltrazione mafiosa nell’impresa.

    La pronuncia è interessante perché, oltre a ribadire i fondamentali arresti in materia di interdittive, mette un punto fermo sulla questione della possibile rilevanza del legame familiare e sul fatto che esso (non) possa essere considerato, di per sé solo, sicuro indice sintomatico di condizionamento mafioso, a prescindere dalla sussistenza di altri fattori di rischio infiltrativo.

    Contrastando nettamente la facile equazione, non di rado praticata dalle Prefetture, secondo cui un familiare in qualche modo collegato alla criminalità mafiosa è da ritenere senza dubbio veicolo di penetrazione di questa in seno all’impresa gestita dal parente – quand’anche questi sia del tutto immune da qualsiasi pregiudizio e nulla abbia di fatto a che vedere con il familiare “controindicato” – il Consiglio di Stato enumera in via esemplificativa alcuni fattori (potenzialmente) indizianti di natura diversa dal mero rapporto di coniugio, che nella loro complessiva articolazione possono ragionevolmente supportare la valutazione di un pericolo concreto e attuale di condizionamento mafioso; senza altresì dimenticare di prendere in considerazione anche il possibile interesse che l’attività economica interdetta potrebbe realisticamente suscitare nella mafia locale.

    La sentenza rifugge da ogni facile automatismo valutativo, sia per quanto attiene al rapporto familiare che per quanto riguarda il contesto ambientale ad alta densità mafiosa, e indica una via all’Amministrazione per addivenire a un più approfondito accertamento di tutti gli elementi sintomatici ed evitare l’emissione di provvedimenti interdittivi paradossalmente pregiudizievoli di una realtà economica sana e oltretutto suscettibili di venire caducati in sede giudiziaria.

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    [1] C.d. “decreto sicurezza” 2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”. Ci sia consentito segnalare in proposito il contributo del sottoscritto “Limitazione degli effetti dell’interdittiva antimafia. Un’importante novità nel sistema delle interdittive antimafia introdotta dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80.”.

    [2] Art. 84:

    1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia.

    2. La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67.

    3. L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.

    4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

    a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

    b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

    c) salvo che ricorra l’esimente di cui all’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall’omessa denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

    d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all’articolo 93 del presente decreto;

    e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

    f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

    4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

    [3] Art. 67:

    “1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

    a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

    b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;

    c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

    d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;

    e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

    f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

    g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

    h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

    2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

    3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

    4. Il tribunale, salvo quanto previsto all’articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

    5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia.

    6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

    7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

    8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice penale”; comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 6-30 luglio 2021, n. 178, ha dichiarato, tra l’altro: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, lett. d), del citato D.L. n. 113/2018, limitatamente alle parole «e all’articolo 640-bis del codice penale»; 2) l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del medesimo art. 24, comma 1, lett. d), D.L. n. 113/2018, limitatamente alle parole: «nonché per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico».

    [4] Art. 91:

    1. I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l’informazione di cui all’articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67, il cui valore sia:

    a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

    b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

    c) superiore a 150.000 euro per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

    1-bis. L’informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

    2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l’applicazione del presente articolo.

    3. La richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.

    4. L’informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:

    a) la denominazione dell’amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all’appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;

    b) l’oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;

    c) gli estremi della deliberazione dell’appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l’erogazione;

    d) le complete generalità dell’interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all’articolo 85;

    [e) nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione]

    5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa. Per le imprese costituite all’estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l’assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all’articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

    6. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all’articolo 92, rilascia l’informazione antimafia interdittiva.

    7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre

    obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all’articolo 67.

    7-bis. Ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l’informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all’esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

    a) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;

    b) al soggetto di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell’informazione antimafia;

    c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l’impresa oggetto di accertamento;

    d) al prefetto che ha disposto l’accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l’informativa antimafia interdittiva;

    e) all’osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

    f) all’osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

    g) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

    h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

    i) al Ministero dello sviluppo economico;

    l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l’impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell’informazione antimafia.

    [5]  Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 aprile 2018, n. 3.

    [6] Fatto salvo il disposto dell’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011 che prevede il rilascio di un’informazione antimafia interdittiva quando ne sussistono i presupposti, pur se in presenza di una fattispecie riconducibile alla tipologia di atti per i quali è richiesta la mera comunicazione antimafia. (Art. 89-bis c.a.: “1. Quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un’informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia. 2. L’informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.”).

    [7] Istituito con l’art. 5 del decreto del Ministro dell’Interno del 14 marzo 2003 (si vedano in proposito  le circolari del Ministero dell’Interno n. M/29142/18 del 20 marzo 2003, n. 123/A2/1135085/130° del 9 maggio 2003 e n. 123/C2/130.A.1135085 del 18 novembre 2003). Con decreto del Ministro dell’Interno del 2 ottobre 2023, adottato in attuazione dell’art. 14, comma 4 bis, del d.l. 24.2.2023, n. 13, conv. dalla l. 21.4.2023, n. 41, recante disposizioni attuative del PNRR, sono state previste specifiche misure di potenziamento dell’azione istruttoria dei G.I.A.

    [8] Per un raffronto, nella contigua materia dell’associazionismo mafioso ex art. 416-bis c.p., si veda, ex plurimis, di recente, Cassazione Sez. 5 Pen. 16 ottobre 2025, n. 34046 e giurisprudenza ivi richiamata, tra cui, in particolare Cassazione, SS.UU. Pen. 20 settembre 2005 (ud. 12 luglio 2005, n. 33748).

    [9] Può essere utile rammentare che il giudizio svolto dal giudice amministrativo su tali provvedimenti interdittivi è un giudizio sull’atto e non sul rapporto, con ciò che ne consegue sul piano della valutazione dei presupposti su cui essi si basano e sulla loro attualità (a tal proposito, v. Consiglio di Stato, Sez. III, 12 giugno 2024, n. 5284).

    [10]   Non va dimenticato che la norma dell’art. 84 c.a. al terzo comma testualmente recita: “L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.” (enfasi aggiunta).

    [11]   Sterminata la produzione giurisprudenziale in materia. Solo per richiamare alcune delle pronunce più significative, tra quelle intervenute successivamente all’entrata in vigore del codice antimafia: Consiglio di Stato, Sezione III, 1° settembre 2014, n. 4441; Consiglio di Stato, Sez. III, 1° settembre 2014, n. 4450; Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2014, n. 4852; Consiglio di Stato, Sez. III, 30 gennaio 2015, n. 455; Consiglio di Stato, Sez. III, 15 luglio 2015, n. 3539.

    [12]   Si legge in motivazione: “…proprio quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare particolarmente compatto e coeso (come appunto nel caso di specie) è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali possono curarne (o continuare a curarne la gestione) e, comunque interferire in quest’ultima facendo leva sui più stretti congiunti. E’ altrettanto noto che proprio il nucleo familiare “allargato”, ma unito nel curare gli “affari” di famiglia, è uno degli strumenti di cui più frequentemente si serve la criminalità organizzata di stampo mafioso per la penetrazione legale nell’economia tanto è vero che in tempi recenti l’Adunanza Plenaria, riprendendo la giurisprudenza della Sezione ha ribadito “che – quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose – l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto -OMISSIS- congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito).” (Adunanza Plenaria sentenza 6 aprile 2018, n. 3 che richiama, a sua volta, i principi già espressi nella sentenza di questa Sezione n. 1743/2016 prima richiamata). La giurisprudenza della Sezione ha costantemente avallato – facendo applicazione del principio del più probabile che non – la valutazione resa dal Prefetto secondo cui il mero spostamento di quote sociali tra familiari, la sostituzione degli amministratori per i quali vi era il dubbio di collusione con la criminalità organizzata, con familiari “puliti”, spesso giovani (e quindi figli, nipoti, loro coniugi) costituissero misure assunte al fine di eludere le misure di prevenzione antimafia. Tali principi sono stati espressi sia nella sentenza n. 1743/2016…, ma anche successivamente, costituendo una modalità tipica utilizzata dalle imprese una volta attinte dal provvedimento interdittivo.”.

    [13]   Secondo cui, l’interdittiva prefettizia censurata risulta carente sotto il profilo istruttorio sia “in ordine all’esistenza di una conduzione familiare dell’impresa appellata e, dunque, di una regìa collettiva”, sia per quanto attiene all’asserita (dalla Prefettura) frequentazione di soggetti pregiudicati, non sufficientemente argomentata nel provvedimento annullato.

    [14] Art. 34-bis:

    1. Quando l’agevolazione prevista dal comma 1 dell’articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d’ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività. Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall’articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b).

    2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

    a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l’obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria [126] del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all’estero, ovvero della sede legale se si tratta di un’impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d’affari dell’impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell’atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell’anno precedente;

    b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell’attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

    3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell’amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l’obbligo:

    a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l’oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l’autorizzazione da parte del giudice delegato;

    b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell’amministratore giudiziario;

    c) di informare preventivamente l’amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

    d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

    e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

    4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell’impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 34, il tribunale può disporre l’amministrazione giudiziaria dell’impresa.

    5. Il titolare dell’attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito dell’istanza e provvede nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale. All’udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l’amministratore giudiziario.

    6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

    7. Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all’articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis nei successivi cinque anni.

    [15]   Si sottolinea l’interessante esemplificazione che il Consiglio di Stato propone di elementi indiziari ulteriori che potrebbero effettivamente integrare e giustificare il giudizio di probabile condizionamento mafioso realizzato tramite il rapporto di coniugio, come indici sintomatici idonei a riempire di contenuto tale valutazione di rilevanza del rapporto medesimo a fini antimafia.

    [16]   Compiutamente enucleato dalla sopra citata sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato 3 maggio 2016, n. 1743.

    [17]   A tal proposito, il pensiero va al recente d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, citato in premessa, che ha introdotto nel codice antimafia l’art. 94.1., in base al quale il Prefetto ha facoltà di sospendere gli effetti del proprio provvedimento interdittivo quando esso rischia di privare l’imprenditore e la sua famiglia degli indispensabili mezzi di sostentamento. Va detto che, per altro verso, il c.d. “decreto sicurezza” si presta a numerose e rilevanti critiche sul piano generale delle garanzie di libertà e tutela dei diritti fondamentali, iscrivendosi a pieno titolo nel solco dell’ormai consolidata tendenza al più corrivo panpenalismo, alla criminalizzazione del dissenso, alla divaricazione sociale, alla emarginazione delle fasce deboli, di sicuro effetto in termini di consenso elettorale, ma devastante per la tenuta del valore della civiltà giuridica del nostro Paese. Non è questa la sede per approfondire il tema, che altri ben più valenti giuristi hanno affrontato; rimane solo la speranza che la Corte Costituzionale provveda – come invero in parte sta già facendo – a contrastare con decisione e autorevolezza le fughe in avanti del legislatore e a riportare il nostro ordinamento nei binari smarriti della legalità.

    [18]   Sul tema della discrezionalità la produzione giurisprudenziale è sterminata. A puro titolo esemplificativo: Consiglio di Stato, Sez. III, 25 giugno 2020, n. 4091; Consiglio di Stato, Sez. III, 20 aprile 2021, n. 3182; Consiglio di Stato, Sez. III, 4 aprile 2024, n. 3096. Sul connesso tema della c.d. “probabilità cruciale” come quale criterio valutativo della sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e “misura” della discrezionalità prefettizia: Consiglio di Stato, Sez. III, 6 luglio 2017, n. 3333; Consiglio di Stato, Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1563.


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