di Avv. Armando Pasqua, Avvocato e Mediatore Civile e Commerciale.
Commento a sentenza del Tribunale di Milano, Sez. VI, Civile, n. 9925 del 22 dicembre 2025.
La mediazione civile e commerciale è uno strumento utilissimo e, talvolta, indispensabile per risolvere le controversie legali.
Ma non tutti sono consapevoli delle potenzialità della mediazione, e per questo motivo alcuni, semplicemente, la ignorano, perdendo così l’occasione di risolvere rapidamente e a costi ridotti la loro controversia legale.
È proprio quello che è accaduto nel caso in esame.
Affrontare il problema in mediazione avrebbe potuto permettere alle parti di trovare un accordo nel giro di poche settimane!
Purtroppo, però, la parte invitata non ha partecipato alla procedura di mediazione, e così le parti in lite sono state costrette ad affrontare un processo in Tribunale che è durato un anno e mezzo!
Vediamo cosa è successo.
I fatti
L’autovettura di Tizia viene rubata di notte.
Il mattino seguente, dopo aver realizzato cosa era successo, Tizia denuncia l’accaduto alla propria Compagnia assicurativa Alfa per ottenere l’indennizzo stabilito nella polizza in caso di furto dell’auto.
La Compagnia Alfa si rifiuta di versare l’indennizzo a Tizia.
Tizia, perciò, avvia la procedura di mediazione. In questo caso la mediazione è obbligatoria per legge perché la controversia verte in materia di contratti assicurativi.
Il giorno del primo incontro di mediazione la Compagnia assicurativa Alfa non si presenta. Il mediatore, dunque, vista la mancata partecipazione di Alfa, redige verbale di chiusura della procedura con esito negativo.
Tizia, allora, cita in giudizio la Compagnia e, tra le richieste avanzate al giudice, chiede che Alfa venga condannata alla sanzione prevista dalla legge per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo.
La pronuncia del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano si pronuncia in questi termini.
La Compagnia assicurativa Alfa, regolarmente invitata in mediazione, “non ha opposto un valido motivo per giustificare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. A tal fine, infatti, non può ritenersi sufficiente la circostanza che la società resistente ha comunque comunicato l’intenzione di non voler partecipare alla procedura, come risulta dal verbale di mediazione prodotto in giudizio, atteso che “in caso di mediazione obbligatoria, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata” (così, Tribunale di Vasto, ordinanza 6 dicembre 2016). Ne discende che la partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi come una condotta doverosa, che le parti non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità, circostanze non sussistenti nella fattispecie oggetto d’esame. Nel caso di specie, in effetti, risulta che la compagnia assicurativa abbia consapevolmente scelto di non partecipare al procedimento di mediazione, ritenendo non dimostrata la circostanza che “il veicolo fosse marciante alla data del presunto furto, in conseguenza dei danni riportati dal mezzo nell’evento del 27-07-2021” (doc. 13 di parte convenuta)”.
In altre parole: la Compagnia Alfa non ha partecipato alla mediazione semplicemente perché… non voleva!
Ricordiamoci che la legge prevede l’obbligo di partecipare alla mediazione in determinate controversie, tra cui quelle in materia di contratti assicurativi.
Quindi, in questo caso, la Compagnia assicurativa ha violato l’obbligo di legge di partecipare alla mediazione.
Ecco perché il Tribunale di Milano ha affermato che “la partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi come una condotta doverosa”, e che è possibile non partecipare solo se sussistono dei validi motivi che giustificano l’assenza.
Quali sono le conseguenze?
La legge (art. 12-bis, d.lgs. 28/2010) stabilisce che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo:
- il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Infatti, la Compagnia Alfa è stata condannata dal Giudice ad entrambe le sanzioni.
“La società convenuta, dunque, deve essere condannata al versamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, come previsto dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Considerato che il contributo unificato per il presente giudizio era pari ad euro 518,00, la società deve essere condannata al pagamento della somma di € 1.036,00 in favore dell’Erario. In accoglimento della richiesta avanzata da parte attrice ai sensi dell’art. 12-bis, comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, questo giudice ritiene di condannare la compagnia di assicurazioni convenuta al pagamento, in favore di [Tizia] della somma equitativamente determinata di € 200,00”.
Riflessioni conclusive
La morale di questa vicenda è che, per evitare di essere condannato in giudizio a pagare delle spese inutili per non aver rispettato l’obbligo di partecipare alla mediazione, è sempre bene affidarsi ad un Avvocato che conosca non solo le strategie processuali ma anche (e, forse, soprattutto) le strategie extra-processuali.
Quindi, se hai un problema legale il modo migliore per trovare una soluzione è affidarti ad un Avvocato esperto in tecniche di mediazione e di gestione del conflitto che possa assisterti con tranquillità in tutta la procedura.
L’Avv. Armando Pasqua, Avvocato specializzato in tecniche di comunicazione, negoziazione e gestione del conflitto, oltre che Mediatore Civile e Commerciale abilitato, è pronto ad accompagnarti nel percorso di mediazione verso l’accordo conciliativo che risolverà il tuo problema.
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