di Avv. Armando Pasqua, Avvocato e Mediatore Civile e Commerciale.
Cosa accade se la legge impone di attivare sia la mediazione sia la negoziazione assistita per una stessa controversia?
Sembra assurdo ma non lo è.
Infatti, ci sono casi in cui si crea una sorta di “cortocircuito”, per cui l’obbligo di esperire la procedura di mediazione si “sovrappone” all’obbligo di tentare la negoziazione assistita.
Facciamo un esempio.
Ipotizziamo di aver subìto un danno a seguito di un’operazione chirurgica pe un errore medico, per cui intendiamo chiedere all’azienda ospedaliera un risarcimento del danno pari ad € 20.000,00.
La legge prevede che la mediazione è obbligatoria (tra le materie elencate all’art. 5, d.lgs. 28/2010) anche nell’ipotesi di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria.
Ma la legge prevede altresì che per una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00 sia obbligatoria la negoziazione assistita (art. 3, Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162).
E quindi? Quale procedura bisogna attivare? La mediazione o la negoziazione assistita?
I tribunali italiani hanno risposto stabilendo che in questi casi prevale la mediazione civile e commerciale.
Infatti, la giurisprudenza ha più volte ribadito che la mediazione prevale sulla negoziazione assistita.
Una delle più recenti pronunce che conferma questo orientamento è quella del Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 5 novembre 2025 n. 1456.
“Per pacifica giurisprudenza, nel caso di cumulo e contemporanea ricorrenza di fattispecie che rientrano tra le materie per le quali è obbligatorio l’esperimento del procedimento di mediazione e di negoziazione, è stato stabilito che “…la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è priva. Per tale motivo la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nei casi in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita…” (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, Sent. n. 11431 del 18 luglio 2022).
Ed ancora “…il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita.” (Corte Cost., Sent. n. 97 del 18 aprile 2019).
Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, nel senso d’una disposizione che contempli il cumulo “…tra la negoziazione assistita obbligatoria e le procedure stragiudiziali obbligatorie per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta alla mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita…”. (Trib. Torre Annunziata, Sez. II, Sent. n. 740 del 23 marzo 2018).
Di fronte, quindi, alla potenziale coesistenza tra la mediazione civile e la negoziazione assistita, entrambe vertenti in materie soggette sia all’uno che all’altro strumento deflattivo, un eventuale “conflitto” viene superato accordando prevalenza alla mediazione civile, perdendo così, per tal via, la negoziazione assistita il carattere dell’obbligatorietà”.
Ma vi è di più.
Nell’esempio del danno causato da un errore medico, sussisterebbe anche un “terzo” obbligo di legge: infatti, l’art. 8, L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco”), prevede che “Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”.
Quindi, in questo esempio di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, sarebbero addirittura tre le procedure obbligatorie per legge:
- Mediazione civile e commerciale (art. 5, d.lgs. 28/2010)
- Negoziazione assistita (art. 3, Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162)
- Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c. in virtù di quanto previsto dall’art. 8, L. 8 marzo 2017, n. 24)
Quale procedura dovrebbe attivare il paziente?
Prima di rispondere in maniera definitiva, ricordiamo che la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.) viene svolta da un perito nominato dal Giudice, più precisamente un Consulente Tecnico, che nel nostro esempio sarà un medico-legale, che “prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”.
Quindi, il medico-legale dovrebbe tentare la conciliazione tra il paziente danneggiato e l’azienda ospedaliera.
Ci si chiede quali capacità specifiche di gestione del conflitto possa avere un medico-legale per riuscire ad aiutare le parti a raggiungere un accordo… Non si sa.
Fatto sta che al termine della consulenza tecnica, se la conciliazione non viene raggiunta, il medico-legale deposita la relazione al Giudice.
A questo punto dovrebbe essere chiaro che il tentativo previsto dall’art. 696-bis c.p.c. può essere un’arma a doppio taglio, e rappresenta, in qualche modo, una “anticamera” del Tribunale, con tutte le conseguenze che ciò comporta.
Perciò, in definitiva, il nostro paziente danneggiato, se ben consigliato, saprà che la procedura migliore per la ricerca di una soluzione vantaggiosa sarà la mediazione.
“La mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita” (Corte di Appello di Roma, sentenza n. 7272 del 13 novembre 2023).
Insomma, la mediazione civile e commerciale è il modo migliore per risolvere il problema proprio grazie alla presenza di un mediatore, un soggetto terzo imparziale, preparato in modo specifico per affrontare e gestire i conflitti tra le parti e aiutarle nella ricerca di un accordo conciliativo.
Quindi, se hai un problema legale il modo migliore per trovare una soluzione è affidarti ad un Avvocato esperto in tecniche di mediazione e di gestione del conflitto che possa assisterti con tranquillità in tutta la procedura.
L’Avv. Armando Pasqua, Avvocato specializzato in tecniche di comunicazione, negoziazione e gestione del conflitto, oltre che Mediatore Civile e Commerciale abilitato, è pronto ad accompagnarti nel percorso di mediazione verso l’accordo conciliativo che risolverà il tuo problema.
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