di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.
Commenti a due recenti pronunce in tema di diffamazione: Corte di Cassazione, Sezione V Penale 13 novembre 2025, n. 37104 e Corte d’Appello di Napoli del 27 ottobre 2025, n. 5241.
Può accadere talvolta che un argomento giuridico susciti un sorriso, specialmente se, come in questo caso, evoca un artista che sa fare dell’umorismo su problematiche sociali e politiche molto serie e su gravi fenomeni di malcostume o di vera e propria illegalità.
Il tema della diffamazione è molto attuale, sia perché il dibattito politico si è fatto particolarmente acceso e sovente travalica i limiti del buon gusto e dell’educazione, sia perché il giornalismo d’inchiesta a sfondo satirico, particolarmente diffuso nei mezzi d’informazione, viene spesso accusato, a torto o a ragione, di offendere oltre misura la reputazione del soggetto al centro del servizio, con connesse querele per diffamazione nei confronti del suo autore e della testata giornalistica.
Il problema è anche legato all’affievolita percezione del valore culturale della satira che, fin dai tempi antichi, è uno degli strumenti d’elezione per un umorismo tagliente e per un efficace attacco al potere e alle figure più rappresentative della società, e che non può essere tanto facilmente imbrigliata da chi non ne gradisce gli strali[1].
Due recenti pronunce, una penale di legittimità e l’altra civile di merito, si sono occupati della diffamazione, nei due diversi profili di responsabilità.
1) La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 13 novembre 2025, n. 37104.
a. Il fatto
In primo grado un soggetto veniva condannato per i reati di cui agli artt. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 341 bis (Oltraggio a pubblico ufficiale) e 595 (Diffamazione) del codice penale[2] ai danni di un Sindaco.
La Corte d’Appello aveva riformato la sentenza di primo grado, riqualificando il primo reato ai sensi dell’art. 612, primo comma[3], e 61 n. 10 c.p.[4], escludendo il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, rideterminando la pena e revocando la liquidazione del danno in favore della parte civile.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione.
Era accaduto che, agli inizi del periodo tristemente noto come “emergenza Covid”, il Sindaco di quel Comune, accompagnato da diverse persone, si era presentato in casa del ricorrente per effettuare un controllo domiciliare e poi gli aveva ordinato di lasciare il territorio comunale con tutta la sua famiglia, e tutto ciò sebbene non fossero ancora in vigore le limitazioni alla circolazione successivamente adottate dal Governo per il contenimento della pandemia, il che, in ogni caso, escludeva che l’iniziativa del Sindaco potesse considerarsi come un atto d’ufficio.
A seguito dell’accaduto, il ricorrente inviava al Sindaco una mail contenente la seguente frase “all’attenzione del Signor Cetto La Qualunque…si prega di volermi comunicare, perché vengano rilasciati permessi di transumazione con la motivazione di dover dar da magiare due galline, e non lo si possa ottenere per i medicinali salvavita, anticipatamente augurandoci buon lavoro, ringrazio…”.
Pur con gli evidenti errori lessicali – ma forse ancor più proprio per questo – il messaggio è dotato di un’innegabile carica di ironia nei riguardi dell’azione compiuta dal Primo Cittadino; eppure essa costava al suo autore la condanna per diffamazione, oggetto del primo motivo del ricorso in Cassazione, proprio a causa del riferimento al “famoso personaggio caricaturale, interprete del malaffare politico-mafioso, avido e corrotto, interpretato dall’attore Antonio Albanese”, come riportato nel capo di imputazione.
b. Cenno sul delitto di diffamazione
Il delitto di diffamazione di cui all’art. 595 è collocato nel Capo II del Titolo XII del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l’onore; il bene giuridico tutelato è infatti la reputazione di cui la persona gode nel contesto sociale in cui vive, valore da intendersi – nella concezione fattuale e secondo diverse teorie – in senso soggettivo, come percezione che ciascuno ha della propria individualità e della propria dignità morale, ovvero in senso oggettivo, come considerazione e stima di cui è fatto segno da parte della comunità.
Secondo una concezione normativa, invece, la reputazione va intesa come valore assoluto della persona umana in quanto tale, con una variante interpretativa in senso costituzionalmente orientato che legge nel valore un bene giuridico tutelato dalla Costituzione nell’ambito della pari dignità sociale riconosciuta e attribuita a tutti i consociati dall’art. 3[5].
Il Capo II è stato modificato con il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 che ha, tra l’altro, abrogato l’art. 594 relativo all’ingiuria, trasformando tale reato in illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria.
La condotta diffamatoria è costituita dalla diffusione che taluno fa di elementi tali da costituire offesa alla reputazione altrui, effettuata comunicando con più persone; si caratterizza per l’assenza della persona offesa (il che la differenzia dall’illecito depenalizzato dell’ingiuria, che è rivolta direttamente all’offeso), dall’offesa alla reputazione di una persona (intesa da prevalente dottrina come probabilità o possibilità che si verifichi la lesione, dal che si ritiene trattarsi di reato di pericolo) e dalla comunicazione dell’espressione offensiva a più persone (almeno due).
Occorre pertanto che l’offeso non percepisca direttamente l’espressione diffamatoria, che deve arrivare alla percezione di altri, anche non contemporaneamente; la Cassazione ritiene possa configurarsi il delitto in parola quando l’offesa perviene anche al destinatario, ad esempio nel caso di una mail indirizzata a varie persone tra cui l’offeso, oppure in una chat di gruppo.
L’elemento soggettivo è il dolo generico, non richiedendosi una precisa finalizzazione verso l’effetto diffamatorio, ammettendosi anche il dolo eventuale, qualora l’agente si rappresenti la potenzialità offensiva della sua invettiva senza volerne senz’altro l’effetto lesivo.
Pur con qualche incertezza, sembra astrattamente configurabile il tentativo, se l’azione non giunge a compimento o comunque non si produce il risultato diffamatorio per un fattore esterno alla condotta, ad esempio perché il messaggio offensivo, idoneo e diretto inequivocamente a diffamare, per qualche motivo non perviene ai destinatari.
I commi 2, 3 e 4 dell’art. 595 contemplano poi forme aggravate di diffamazione: tra queste, riveste particolare rilievo la diffamazione a mezzo stampa (terzo comma), sicuramente quella più ricorrente nella cronaca e nelle aule di giustizia, ma il cui esame esula dall’oggetto della pronuncia qui considerata, investendo il vasto tema del rapporto tra il diritto di cronaca o di critica, riconducibile alla causa di giustificazione dell’art. 51 c.p.[6], e la tutela del bene giuridico presidiato dalla norma; basti dire che tale scriminante opera a certe precise condizioni, enunciate dalla giurisprudenza nei principi di verità, pertinenza e continenza[7].
c. Le argomentazioni della difesa
Il ricorrente rilevava nella sentenza di secondo grado il vizio di violazione di legge, in riferimento all’art. 595 c.p., per avere la Corte d’appello respinto il quinto motivo di gravame, con il quale si deduceva l’attribuzione generalizzata dell’appellativo “Cetto La Qualunque” ai sindaci che, nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, avevano assunto “iniziative insolite ed eccedenti le proprie attribuzioni istituzionali”, senza tenere conto del fatto che il personaggio evocato nel messaggio, in quanto noto al grande pubblico e il cui nome è dotato di un significato generico e indistinto, risulta di fatto privo di contenuto diffamatorio.
La difesa si doleva inoltre che il Giudice di seconde cure non avesse concesso l’attenuante della provocazione di cui all’art. 62, n. 2, c.p.[8], pur essendo risultato provato che il Sindaco, persona offesa, si era portato, in compagnia di diverse persone, presso la residenza dell’imputato per effettuare delle verifiche sul rispetto di misure, peraltro non ancora in vigore, e poi aveva ingiunto alla famiglia del ricorrente di lasciare il territorio comunale, condotta che, ad avviso della stessa difesa, avrebbe dovuto essere considerata provocatoria e quindi far scattare l’applicazione della suddetta attenuante comune.
d. Le considerazioni della Corte di Cassazione
Il Giudice di legittimità ritiene di accogliere il primo motivo di ricorso, argomentando in merito all’effettivo contenuto diffamatorio del riferimento al personaggio di Cetto La Qualunque contenuto nella mail indirizzata dal ricorrente al Sindaco del suo Comune, il quale si era recato presso il suo domicilio per controllare se stesse ottemperando alle limitazioni di circolazione – oltretutto ancora non in vigore – e per ordinare a lui e alla sua famiglia di lasciare il territorio comunale.
A tal riguardo la Cassazione si interroga sull’effettiva portata diffamatoria dell’espressione usata dal ricorrente nella propria mail e se la condotta dell’agente possa ritenersi scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p..
Richiamando propria giurisprudenza, la Sezione ribadisce che “…in tema di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale di riferimento, secondo il particolare contesto storico (cfr. Sez. 5, n. 3247 del 28/02/1995, Rv. 201054)”.
Ne consegue che tale bene giuridico è da intendersi “…come il riflesso, in termini di considerazione sociale, dell’onorabilità. Essa, dunque, attiene all’opinione di cui l’individuo gode in seno alla società per carattere, ingegno, professionalità e altre qualità personali; alla valutazione che gli altri fanno della personalità morale e sociale di un individuo; alla stima di cui la persona gode presso gli altri membri della comunità”.
Da ciò derivano due conseguenze: in primo luogo, si deve avere riguardo, non alla percezione soggettiva che ciascuno ha di sé, bensì alla dimensione sociale dell’onorabilità; in secondo luogo, si rende necessario un bilanciamento tra la tutela della dignità personale e gli altri, eventualmente, contrapposti, diritti di libertà di espressione e di critica, latamente intesi[9].
Secondo la Cassazione occorre dunque valutare se nell’espressione adoperata dall’imputato possa rinvenirsi, concretamente, un effettivo vulnus alla reputazione del destinatario della mail; in altri termini, bisogna accertare se l’accostamento con il personaggio citato, dotato di una carica negativa, risulti oggettivamente lesivo della dignità del Sindaco, in quanto idoneo, per i suoi tratti caratteristici, a recare offesa alla sfera di considerazione di cui il destinatario gode nel gruppo sociale di riferimento.
Richiamando ancora propri arresti precedenti, la Sezione precisa che a tal fine è necessario cogliere “…la complessità della costruzione narrativa e la pluralità di significati messi in luce dal processo creativo, che non si esauriscono nel momento in cui il personaggio nato da tale creazione appare per la prima volta sulla scena letteraria, ma che si arricchiscono attraverso l’evoluzione dei tempi e l’emergere di nuove sensibilità culturali all’interno dei gruppi sociali, che si susseguono nel concreto dispiegarsi dell’esperienza storica, allargando gli orizzonti interpretativi (Sez. 5, n. 9953 del 15/11/2022, dep. 2023, Piccione, Rv. 284177-01)”.
Nello specifico, soggiunge la Corte, il personaggio ideato dal genio creativo di Antonio Albanese e da questi portato al successo in televisione, al cinema e al teatro, costituisce una “…caricatura estrema del politico italiano medio (anzi, mediocre), corrotto, clientelare, interessato solo al proprio tornaconto, retrogrado e sessista: una figura, all’evidenza, grottesca, che intende denunciare, attraverso il paradosso e il sarcasmo, la degenerazione di un certo sistema politico”.
Citando anche l’Accademia della Crusca, la sentenza evidenzia il forte impatto emotivo del personaggio nell’immaginario collettivo e i suoi riflessi nel linguaggio comune, tanto che l’espressione “la qualunque”, abitualmente significante ciò che è generico o mediocre, “…ha guadagnato popolarità proprio grazie alla figura caricaturale in esame, che si propone di incarnare in modo grottesco e ironico i vizi e le distorsioni della politica italiana…”.
Il “Cetto La Qualunque” di Albanese è diventato dunque un topos della satira politica e di costume, che mostra, in termini volutamente estremi e paradossali e come attraverso uno specchio deformante, le distorsioni e le brutture di una classe dirigente ignorante, corrotta, volgare, populista, viziosa, degenerata, finendo con l’assurgere “…a simbolo della satira italiana contemporanea, capace di destare ilarità e richiamare, allo stesso tempo, alla riflessione”; ma proprio per tale motivo, costituisce una figura complessa, non univocamente interpretabile, se non come compendio dei diversi volti “della mediocrità quando si ammanta del potere”.
Andando poi al caso concreto, la Cassazione osserva come la figura artistica in questione è divenuta “una sorta di simbolo grottesco della politica improvvisata e del qualunquismo dilagante in riferimento alla comunicazione pubblica e alla gestione dell’emergenza da Covid-19.”, accrescendo la sua valenza allegorica.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di legittimità critica la sentenza d’appello per non avere ritenuto processualmente dimostrato – in quanto fatto notorio – l’uso ormai comune dell’appellativo “Cetto La Qualunque” volto a stigmatizzare iniziative, a volte eccessive e smisurate, assunte anche da amministratori locali durante la gestione del rischio pandemico; inoltre, rileva la contraddizione intrinseca nella medesima sentenza, laddove esclude che l’iniziativa del Sindaco, destinatario dello strale satirico dell’imputato, poggiasse su precise disposizioni, che invece non esistevano, e perciò la definisce provocatoria.
In sostanza, secondo la Cassazione, sebbene l’espressione usata dal ricorrente vada considerata potenzialmente idonea a ledere la reputazione del Sindaco, appellato come qualunquista rigido e inflessibile incapace di graduare le iniziative nella particolare situazione di quel tempo, tuttavia essa non è stata contestualizzata e neppure letta nel complesso della mail, in cui si segnalava un trattamento discriminatorio nelle limitazioni alla circolazione (si ripete, ancora peraltro non in vigore).
Ne deduce la Corte che “…non è alla luce della mera evocazione che l’appellativo implica che l’affermazione di responsabilità dell’imputato può essere mantenuta ferma, essendo configurabile, invece, nel caso in esame l’esimente del diritto di critica, nella forma della satira.”.
A tal riguardo rileva che si ha abuso del diritto di critica quando le espressioni usate sono non pertinenti al tema e tendono a discreditare la persona piuttosto che criticarne i programmi e le azioni.
Inoltre, per giurisprudenza consolidata, non si può invocare l’esimente del diritto di cronaca satirica quando essa, seppure scherzosa e ironica, è basata su dati storicamente falsi: “tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l’autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale”[10].
Quando si parla di diffamazione, perché l’esercizio del diritto di critica sia legittimo è dunque necessario che “…i toni utilizzati dall’agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti…” e siano invece pertinenti al tema e proporzionati alla narrazione e al concetto che si vuole esprimere; occorre cioè che le espressioni usate siano collegate ai fatti riferiti e che, seppur rivestite della forma satirica, “non si risolvano in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale”.
Non c’è dubbio che anche una personalità politica ha diritto alla tutela della sua reputazione, ma senza che ciò pregiudichi il diritto di critica e libera discussione, i cui presupposti meritano una maggiore tolleranza, proprio per la posizione pubblica rivestita dal personaggio che è diversa da quella del comune cittadino; il diritto di libera espressione del pensiero si arresta quando il dileggio è tanto grave da costituire un serio pregiudizio per la sfera personale e professionale dell’individuo, sia pure soggetto politico[11].
Nel caso concreto, la Corte di Cassazione: a) posto che l’imputato era stato visitato da una delegazione comunale guidata dal Sindaco, nell’esercizio di un potere che non gli derivava da alcuna norma; b) che dunque la sua iniziativa non rientrava nei poteri a lui conferiti; c) che l’invio della mail incriminata era seguita a tale episodio, ritenuto provocatorio; ne conclude che nel rivolgere al Sindaco l’appellativo “Cetto La Qualunque” l’imputato ne ha inteso “…segnalare una forma di malinteso rigore, di qualunquismo, appunto, nella gestione delle norme di sicurezza pubblica annunciate per il contenimento della pandemia”.
Rimane da verificare se l’esercizio del diritto di critica abbia travalicato quei confini che lo rendono legittimo e abbia gratuitamente offeso la dignità sociale e professionale del destinatario.
La conclusione della Corte è negativa, “in quanto l’appellativo rivolto al Sindaco non appare un immotivato attacco denigratorio, finalizzato a svilirne pubblicamente la figura umana e professionale”, bensì risulta “circoscritto a criticarne l’operato tecnico-amministrativo, attraverso l’evocazione di un personaggio notoriamente inesistente, dunque nella forma scherzosa e ironica propria della satira, pur se connotata da un tono sferzante, che integra, come si è detto, l’esercizio del diritto di critica politica”.
In dispositivo, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, fermo restando il residuo reato di minaccia, per il quale rinvia a un’altra Corte d’Appello per la rideterminazione della sanzione.
2) La sentenza della Corte d’Appello di Napoli 27 ottobre 2025, n. 5241.
A. La vicenda
a) In sede penale
Su un quotidiano di Napoli veniva pubblicato un articolo in cui, nel riferire di accertamenti bancari e patrimoniali da parte della D.D.A. nei confronti di alcuni poliziotti in servizio presso un Commissariato di zona, accusati di aver favorito un clan camorristico, veniva pesantemente screditata la reputazione degli appartenenti al Corpo asseritamente indagati.
In sede penale, il Tribunale competente accertava la responsabilità degli imputati – giornalista e direttore responsabile della testata – per vari reati tra cui la diffamazione (v. nota 2), rilevando l’assoluta non veridicità dei fatti narrati, e li condannava alla pena di legge, statuendo altresì positivamente in ordine ai risarcimenti, anche a carico della società editrice del quotidiano, in favore delle vittime costituitesi parti civili, rinviando però al giudice civile per la quantificazione e liquidazione.
In appello, pur riconosciuta la responsabilità degli imputati, veniva dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Il ricorso in Cassazione veniva dichiarato inammissibile, con conseguente formazione del giudicato sulle statuizioni civili.
b) Il giudizio civile e le argomentazioni dei ricorrenti in appello
Radicata la lite dinanzi al giudice civile e superate alcune questioni preliminari, in primo grado i convenuti venivano condannati a pagare in favore di ciascuno degli attori la somma di 3.000 euro e di ulteriori 1.000 euro a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12, L. 47/1948, oltre spese processuali e altre spettanze come per legge.
In secondo grado la Società editrice appellante, in particolare, lamentava – tra l’altro – che la sentenza di primo grado fosse contraddittoria, perché aveva ritenuto, da una parte, che il danno cagionato dal comportamento diffamatorio non fosse in re ipsa e quindi dovesse essere provato, ma dall’altro lato, aveva ritenuto assolto l’onere probatorio da parte degli attori mediante l’allegazione di generiche circostanze integranti “presunzioni semplici”[12], rappresentate dalla notevole portata diffamatoria dell’articolo, dall’indicazione della notizia già nel titolo in prima pagina e infine dalla diffusione e risonanza negativa dell’articolo.
Si osservava al riguardo che il giudice penale aveva pronunciato una condanna generica sui danni e, non ritenendo di disporre di alcun elemento per determinare il loro ammontare, non aveva nemmeno riconosciuto una provvisionale, rinviando alla sede civile per la loro quantificazione.
Si rilevava di conseguenza che il giudice civile in primo grado avrebbe errato nel ritenere che la prova del danno da risarcire discendesse dalla stessa violazione del diritto personale degli attori e non necessitasse di ulteriore dimostrazione.
In altri termini, il tribunale civile, dando rilievo ai soli elementi già esistenti nel giudizio penale e nondimeno ritenuti in quella sede insufficienti per la liquidazione del danno, avrebbe omesso di svolgere l’indagine di propria competenza sull’effettiva esistenza di profili di danno risarcibili, focalizzando, del tutto erroneamente, la propria attività ermeneutica sul presupposto del diritto al risarcimento, già acclarato in sede penale, limitandosi ad una “sterile conferma” delle statuizioni penali.
B. La decisione della Corte d’Appello
Superate le questioni di rito, la Corte d’Appello esamina innanzitutto la dirimente tematica della prova del danno risarcibile.
Il Giudice di secondo grado, citando anche propria giurisprudenza, premette che la condanna generica al risarcimento pronunciata dal giudice penale – in quanto limitata a statuire sulla potenziale capacità lesiva del fatto e sul nesso causale tra questo e il pregiudizio lamentato – non elide il potere/dovere del giudice civile di procedere al concreto accertamento dell’“an” e del “quantum” del danno risarcibile.
In un caso come questo, in cui si tratta di reato di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento pronunciata dal giudice penale contiene implicitamente l’accertamento del danno-evento e del nesso causale, ma non anche quello del danno-conseguenza, per il quale si rende necessario l’ulteriore accertamento da parte del giudice civile circa il nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e il conseguenziale pregiudizio.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la sentenza penale che pronuncia condanna anche al risarcimento in favore della parte civile, demandandone al giudice civile il definitivo accertamento e la liquidazione, ha effetto vincolante in ordine alla responsabilità dell’imputato, il quale non può contestare tale declaratoria ma solo l’esistenza e l’entità in concreto del danno risarcibile[13].
La Corte d’Appello, inoltre, nega rilievo all’intervenuta prescrizione del reato pronunciata dal giudice penale, poiché rimane ferma e vincolante la contestuale condanna al risarcimento, essendo stata comunque riconosciuta la responsabilità dell’imputato e residuando (al giudice civile) solo la determinazione del danno risarcibile in concreto, in quanto derivante dal fatto riconosciuto come potenzialmente lesivo, e la sua liquidazione, ai sensi dell’art. 1223 del codice civile.[14]
Ciò posto, secondo la Corte bene ha fatto il Tribunale in prime cure ad accertare, in piena autonomia, il danno da risarcire ai sensi dell’art. 1223 c.c., attraverso la verifica in concreto, anche mediante presunzioni semplici, dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio invocato dagli attori (odierni appellati); infatti, il giudice penale aveva ritenuto sussistente il fatto lesivo indistintamente per tutte le parti civili[15], pronunciando, appunto, una condanna generica ai risarcimenti e rinviando alla sede civile per la quantificazione.
Dunque, a nulla rileva il fatto che il Giudice penale non abbia ritenuta raggiunta la prova necessaria per la quantificazione del danno da risarcire in concreto né per la liquidazione delle provvisionali, in quanto è rimesso al giudice civile, una volta stabilita l’esistenza del fatto lesivo, procedere a tali determinazioni.
Inoltre, il Tribunale – secondo la Corte d’Appello – non è incorso in alcuna contraddizione quando ha affermato che il danno non può considerarsi in re ipsa, cioè coincidente con la lesione del bene protetto, ma nel contempo ha ritenuto indubbio che la diffusione di notizie false e infamanti “…è normalmente causa – secondo ragionevoli canoni eziologici probabilistici – di un turbamento morale (ancorché transeunte) e di una ripercussione negativa sulla vita di relazione e sociale”.
E veniamo qui al tema del contendere.
Secondo la Corte d’Appello, la prova in base a presunzioni semplici “…può essere utilizzata non solo per dimostrare l’esistenza del danno morale ma anche per calibrare l’effettiva entità del pregiudizio subito”.
A tal riguardo ritiene la Corte che per la quantificazione di tale danno morale si deve fare necessariamente fare ricorso alla via equitativa, alla stregua degli artt. 1226 e 2056 del codice civile[16], “…essendo impossibile provarne l’esatto ammontare giacché la lesione attiene a beni personali, che non si prestano ad essere convertiti in valori monetari, e resta perciò affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice”.
Ecco, dunque, che in merito all’esistenza del danno risarcibile gli attori hanno assolto all’onere della prova allegando precise circostanze da cui è possibile desumere, tramite presunzioni semplici, la sussistenza dell’effettivo pregiudizio subito a seguito della condotta diffamatoria[17].
Tali circostanze sono rappresentate, nella fattispecie:
- dal fatto che il titolo e l’articolo, in quanto riferivano la notizia (falsa) dell’indagine a carico dei poliziotti per aver favorito un clan camorristico e degli accertamenti patrimoniali nei loro confronti, possedevano una sicura portata diffamatoria, tanto più perché riportati anche in prima pagina;
- dalla circostanza che la notizia aveva avuto notevole diffusione e vasta risonanza, tanto che un Sostituto Procuratore della Repubblica presso la D.D.A. di Napoli aveva chiamato il giornalista per redarguirlo e che la Procura di Napoli aveva chiesto al direttore del quotidiano la pubblicazione di una rettifica, senza peraltro ottenerla[18].
Ad avviso della Corte, è indubbio “…che l’attribuzione di fatti di tale portata offensiva abbia recato pregiudizio alla sensibilità, alla percezione di sé ed alla reputazione degli attori…” e che deve ritenersi “…ragionevolmente presumibile, avvalendosi anche di nozioni di comune esperienza, un ingiusto turbamento emotivo e dello stato d’animo di ciascuno degli attori, inteso come “sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso”, ossia come lesione all’onore e alla reputazione nell’ambito della vita di relazione personale e professionale” .
Rigettando le tesi difensive, la Corte afferma che in primo grado sono stati correttamente valutati – ai fini dell’accertamento del danno risarcibile e del quantum – una serie di ulteriori elementi, oltre quelli su cui si era basato il giudice penale, legati all’effettiva sofferenza interiore dei soggetti diffamati, riconducibili al grande risalto e alla gravità della notizia (falsa) idonea a produrre discredito sulle loro persone e sulla loro posizione sociale e professionale.
A tal riguardo viene citata giurisprudenza in base alla quale “…in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita, anche attraverso il ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (21723/2022 e Cass. 13153/2017), tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale”.
Altrettanto corretta viene ritenuta la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale statuita in primo grado[19], attraverso un equo bilanciamento delle varie circostanze del caso concreto – tra cui, in senso attenuativo, la limitata diffusione territoriale del quotidiano e la mancanza di un’indicazione nominativa dei poliziotti diffamati – e adeguata la somma di 3.000 euro per ciascuna delle parti offese.
3) Osservazioni conclusive.
Due sentenze, due vicende molto diverse ma entrambe incentrate sul tema della diffamazione: l’una, della quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, si interroga sulla concreta offensività di un appellativo ispirato a un popolare personaggio della satira teatrale; l’altra, della Corte d’Appello di Napoli, ha ad oggetto la prova del danno reputazionale e il suo risarcimento.
Al di là dei loro profili tecnici, entrambe le pronunce riguardano un reato (e le sue conseguenze risarcitorie) alquanto lontano dalla luce dei riflettori, solitamente puntati sulle vicende di cronaca nera, ma invero molto presente nelle aule di giustizia, data la frequenza con cui vengono suscitati processi contro chi pratica la critica – politica, sociale, di costume, ecc. – perché ha effettivamente travalicato i limiti del lecito e del buon gusto, ovvero per via della sensibilità, talvolta strumentalmente esibita, che induce taluni soggetti a dolersi di offesa alla propria dignità personale o professionale.
Nella vicenda penale, alla condotta asseritamente diffamatoria e al connesso diritto di tutela si contrappone il diritto di critica, esercitato mediante il prezioso strumento dell’ironia e della satira.
Nella vicenda civile, il ben più grave comportamento diffamatorio, accertato definitivamente in sede penale, si confronta con la prova del danno risarcibile conseguente al reato.
In entrambi i casi – che si tratti di Cetto La Qualunque o di responsabilità civile da diffamazione – la questione centrale è quella del limite entro il quale è consentito esprimere un attacco verbale, vuoi sotto forma di critica all’operato di un amministratore pubblico, vuoi nella veste dell’informazione attraverso la stampa.
Di fronte alle ricostruzioni che entrambe le Corti, ciascuna nel proprio ambito, forniscono in merito alla valenza dei diritti fondamentali in gioco nelle due vicende sorgono alcune considerazioni.
Nel primo caso, ci si trova dinanzi a un episodio che evoca il personaggio inventato da Antonio Albanese e portato al successo al cinema, in teatro e alla televisione, carico di una forza sarcastica e comica che oltrepassa i limiti della satira e conduce nel terreno più raffinato e culturalmente pregiato dell’umorismo.
Con le sue battute salaci e con un uso sapiente della volgarità, mai fine a se stessa, nei panni di Cetto La Qualunque Albanese punta decisamente a enfatizzare il contesto di malaffare e bassezza politica in cui agisce, estremizzando la scurrilità del linguaggio e i comportamenti depravati e illeciti e portandoli a conseguenze paradossali; sì paradossali ma non troppo, dato che la forza della creazione artistica risiede proprio nella evidente riconducibilità della figura rappresentata a simbolo, allegoria, sia pure eccessiva, dei vizi e delle distorsioni del potere; ed è proprio l’esagerazione dei ragionamenti, delle espressioni e delle azioni che conferisce al personaggio un’irresistibile carica umoristica.
Si tratta di capire se rivolgere l’appellativo “Cetto La Qualunque” a un Sindaco per criticarne l’operato rientri nel diritto di critica e di libera espressione del pensiero, tutelato dall’art. 21 della Costituzione[20], o se invece costituisca un illecito penale.
Secondo la Cassazione, non solo il Sindaco in questione è andato ben oltre il proprio dovere[21], ponendo in essere un’azione priva di sostegno normativo, ma per di più la mail dell’imputato – inviata “a caldo” dopo l’improvvida visita del Primo Cittadino al suo domicilio e l’ordine illegittimo di lasciare il territorio comunale – contenente l’epiteto di “Cetto La Qualunque”, non possiede contenuto offensivo, in considerazione delle caratteristiche del personaggio evocato.
La Cassazione prende dunque in esame il profilo relativo alla sussistenza del requisito dell’offensività, immanente nel nostro ordinamento penale e sancito dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione[22] e offre una lettura che, in conformità ai principi costituzionali, impone di tenere conto, dal punto di vista dell’accertamento della concreta offensività della condotta, del rapporto tra i contrapposti interessi e, soprattutto, del profilo non penalmente lesivo del riferimento al personaggio di Albanese, pervenendo alla favorevole formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”.
La pronuncia è sapientemente motivata sulla base di un’analisi attenta del reale contenuto del riferimento al personaggio satirico e sulla sua portata lesiva del bene dell’onore e della reputazione del destinatario della mail (pervenendo a risposta negativa), nonché sull’assenza di legittimazione del Sindaco di agire in quel modo nei confronti di un libero cittadino.
Vien da chiedersi, in ultima analisi, com’è possibile che un Sindaco abbia la pervicacia di condurre un processo fino al grado di legittimità per difendere il proprio onore, asseritamente leso da un messaggio di posta elettronica inviatogli da un suo concittadino, per di più in un momento storico in cui regnava un diffuso – genuino o artatamente creato – sentimento di apprensione per una pandemia in corso.
La Corte d’Appello di Napoli si trova a giudicare una vicenda molto seria di cattiva informazione giornalistica.
Presupposto ancora il reato di diffamazione, questa volta giudizialmente accertato con sentenza definitiva, a seguito del quale il giudice civile viene investito dell’accertamento e della quantificazione del danno morale da reato.
La Corte ha trovato la chiave più opportuna per calibrare il diritto al risarcimento e contemperare i contrapposti diritti delle parti, attraverso una decisione che riconosce l’onere delle parti civili – poliziotti lesi nella reputazione da una falsa notizia “da prima pagina” su presunte indagini per mafia – di provare il danno, ma nello stesso tempo ammette a tal fine la prova per presunzioni, utilizzando nozioni di comune esperienza circa il profondo turbamento che una simile accusa, veicolata attraverso la stampa, è in grado di recare.
Un danno alla reputazione che investe sia la sfera personale che quella professionale, tanto più trattandosi di appartenenti a un Corpo di polizia che sono chiamati a offrire ai cittadini un’immagine di assoluta onestà e affidabilità.
Si sorride un po’ meno, nel secondo caso, ma si può dire che le due vicende processuali, nella loro diversità, rendono giustizia agli interessati e mostrano il volto più autorevole della legge.
In entrambi i casi, comunque, si constata come ogni fatto di reato e ogni vicenda legale vanno viste nei loro profili tecnici, evitando affrettati giudizi fondati sui luoghi comuni e sui preconcetti.
[1] Non è agevole elencare, tanto sono numerosi, scrittori e poeti – solo per rimanere in questo campo artistico – che si sono dedicati alla satira contro la società e il potere. Tanto per ricordarne alcuni: Aristofane, Plauto, Petronio, Orazio, Machiavelli, Ariosto, Trilussa, Giuseppe Giusti, Gioacchino Belli, Carlo Porta, Ennio Flaiano…è un catalogo aperto.
[2] Si riportano di seguito le norme menzionate.
Art. 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere
alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
Art. 341-bis. Oltraggio a pubblico ufficiale.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
Art. 595. Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
[3] Art. 612. Minaccia
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo
339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
[4] Art. 61. Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
1) l’avere agito per motivi abietti o futili;
2) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3) l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;
4) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7) l’avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità;
11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione;
11-quater) l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;
11-quinquies. l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;
11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative;
11-septies. l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni;
11-octies. l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività;
11-novies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni.
[5] Articolo 3 Cost. Principio di eguaglianza formale e sostanziale
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
[6] Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.
[7] V. ad esempio: Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 29859 del 27 agosto 2025, n. 29859; Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 41013 del 3 settembre 2021; Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 42755 del 17 ottobre 2019; Cassazione penale, sentenza n. 21145 del 15 maggio 2019; Cassazione penale sentenza n. 21145 dell’8 giugno 2015; Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38096 del 26 ottobre 2010.
[8] Art. 62. Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1. l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2. l’aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3. l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4. l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
5. l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6. l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.
[9] La giurisprudenza si è occupata a più riprese del tema. Ex multis: Cassazione penale, Sez. V sentenza n. 5239 del 10 febbraio 2025; Cassazione penale Sez. V, sentenza n. 25508 del 10 luglio 2025; Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9953 del 15 novembre 2022.
[10] Ex multis: Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4530 del 10 novembre 2022; Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 39047 del 24 settembre 2019; Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34129 del 26 luglio 2019; Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22193 dell’8 maggio 2017 (caso di accostamento di notizie vere); Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40930 del 3 ottobre 2013. In tema di fiction giudiziaria: Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30724 del 30 giugno 2021. In tema di cronaca giudiziaria: Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 54496 del 5 dicembre 2018.
[11] V. ad esempio Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27853 del 29 luglio 2025.
[12] Com’è noto, le presunzioni costituiscono un mezzo di prova basato su un’argomentazione logica mediante la quale, partendo dalla conoscenza di un fatto noto, si può indurre l’esistenza di un fatto ignoto. Si dicono legali se l’efficacia probatoria di tale processo logico discende da una disposizione di legge, e semplici (o di fatto o dell’uomo) se la loro efficacia è rimessa alla valutazione critica del giudice, il quale, nell’esercizio della propria discrezionalità, decide quando esse siano sufficientemente gravi precise e concordanti, sì da consentire l’accertamento del fatto da provare. Nel caso della sentenza qui in commento i giudici hanno fatto applicazione di un fatto noto (notorio), cioè il discredito e il turbamento che una falsa notizia diffamatoria produce sulla persona offesa, per dimostrare e quantificare (in via equitativa) il danno risarcibile.
[13] “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale presuppone che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, ma non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l’accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all’”an” – in concreto – ed al “quantum” del danno da risarcire” (Cass. civile 14/02/2019, n. 4318; 09/03/2018, n.5660)
[14] Articolo 1223. Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
[15] Si tenga conto che nel processo penale si erano costituiti parti civili tutti i poliziotti in servizio presso quel Commissariato di P.S., in quanto si ritenevano lesi nella reputazione dalla falsa notizia dell’indagine a carico di sedici di loro.
[16] Articolo 1226. Valutazione equitativa del danno
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Articolo 2056. Valutazione dei danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
[17] Sull’onere probatorio, v. ad esempio, Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19209 del 12 luglio 2025.
[18] Di recente, applica tali principi, in un caso di diffamazione a mezzo “social network”, Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 22507 del 4 agosto 2025.
[19] Sulla valutazione equitativa del danno in applicazione dell’art. 1226 c.c., v. ad esempio, Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 21607 del 28 luglio 2025; Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 18308 del 4 luglio 2025; Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 8758 del 2 aprile 2025. Sotto i profili applicativi dell’art. 2056 c.c., v. ad esempio, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9744 del 12 aprile 2023.
[20] Articolo 21 Cost. Libertà di pensiero e di stampa
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
[21] Ricordiamo tutti che durante la c.d. pandemia da Covid-19 si registrarono iniziative analoghe in diverse parti del territorio nazionale da parte di Sindaci d’assalto che intrapresero – magari in buona fede – ardite “crociate” per sconfiggere le trasgressioni piuttosto che il virus, sull’onda emozionale di discutibili iniziative governative e fuorvianti campagne informative.
[22] Articolo 25 Cost. Giudice naturale
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.


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