di Avv. Armando Pasqua, Avvocato e Mediatore Civile e Commerciale.
L’efficacia interruttiva della prescrizione e impeditiva della decadenza, derivante dalla comunicazione della domanda di mediazione, si applica sia alla mediazione obbligatoria che a quella volontaria.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, sezione II civile, con ordinanza del 21 novembre 2025 n. 2734 in un caso di azione di reintegrazione ai sensi dell’art. 1168 c.c..
In particolare:
“l’orientamento già espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito secondo la quale il termine annuale ex art. 1168 c.c. deve ritenersi sospeso per tutta la durata del procedimento di mediazione in ragione di quanto dispone(va) l’art. 5 co. 6 d.lgs. n. 28/2010 (“Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta ….”), dovendosi affermare: che detta disposizione non può ritenersi operante solo nei casi di mediazione c.d. obbligatoria (condizione di procedibilità della domanda giudiziale), poiché “si occupa in generale degli effetti, sul processo, dell’introduzione della domanda di mediazione, effetti che risultano disciplinati unicamente da tale disposizione e non da altre: l’art. 2 (del d.lgs. 28/2010; ndr), infatti, si limita a prevedere la possibilità della mediazione facoltativa nelle materie ove questa non costituisce condizione di procedibilità ma non regolamenta in alcun modo la forma della relativa domanda o i relativi effetti né tantomeno lo fa in modo difforme rispetto a quanto previsto al citato comma 6 dell’art. 5 sicché non v’è ragione di ritenere che nella materie oggetto di mediazione facoltativa, ove la parte scelga comunque di esperire tale tentativo, gli effetti non debbano essere gli stessi che discendono dalla mediazione obbligatoria che la soluzione interpretativa risulta maggiormente rispondente alla ratio legis “che è quella di deflazionare il più possibile il contenzioso giurisdizionale incoraggiando il ricorso a forme extra – giudiziali di risoluzione delle controversie, ciò che verrebbe invece, in buona parte, scoraggiato ove chi intendesse esperire un tentativo di mediazione facoltativa sapesse che esso non è comunque idoneo a sospendere in alcun mode, eventuali termini di prescrizione o decadenza” (cfr. Tribunale di Perugia, ordinanza del 2.3.2016, in …).
La tesi appare oggi trovare conferma nel disposto del nuovo art. 8 d.lgs. 28/2010, come modificato con d.lgs. 149/2022, che disciplina il procedimento di mediazione in via unitaria per ogni forma di mediazione (facoltativa od obbligatoria che sia), prevedendo al comma 2 che “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”( cfr. ancor più di recente, Tribunale di Rovigo del 16.10.2024).
Tale principio risulta pure confermato dal Tribunale Milano sez. IV, 18/06/2025, n.16600, che, in sede di reclamo proprio avverso il provvedimento invocato da parte resistente, ha dissentito dall’opinione espressa in prime cure ritenendo che l’efficacia interruttiva della prescrizione e impeditiva della decadenza, derivante dalla comunicazione della domanda di mediazione, si applica sia alla mediazione obbligatoria che a quella volontaria”.
La pronuncia in esame conferma, dunque, come la mediazione civile e commerciale rappresenti uno strumento indispensabile nella gestione e risoluzione dei conflitti, sia nella versione “obbligatoria” sia nella versione “volontaria”.
Ciò significa che se hai un problema legale il modo migliore per trovare una soluzione è affidarti ad un Avvocato esperto in tecniche di mediazione e di gestione del conflitto che possa assisterti con tranquillità in tutta la procedura.
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