Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, 14 ottobre 2025, n. 33705.

di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.

Sulla irrisorietà dell’utilità conseguita in caso di corruzione per l’esercizio della funzione.

Con la sentenza n. 33705, depositata il 14 ottobre 2025 (Presidente: Fidelbo; Relatore: Vigna; ud. 15 maggio 2025), la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di rapporto fra l’entità dell’utilità offerta e conseguita e il valore complessivo dell’atto amministrativo posto in essere, in un caso di corruzione per l’esercizio della funzione.

Il tema riveste indubbio interesse – al di là della valenza puramente giuridica – in considerazione della risonanza che i mezzi di informazione solitamente attribuiscono ai casi di delitti contro la Pubblica Amministrazione e in particolare di corruzione, senza che vengano minimamente approfonditi i profili tecnici inerenti alle condotte illecite.

La pronuncia in esame fornisce un’importante chiave di lettura del comportamento illecito, quale era stato vagliato nei due gradi di giudizio, pienamente aderente ai principi di legalità e offensività sanciti dalla nostra Costituzione, ben lontani dagli stereotipi e dai pre-giudizi (nel senso proprio di giudizi anticipati) talvolta riscontrabili nei mezzi di informazione, spesso tentati dal condannare mediaticamente e senza appello.

1. Il fatto.

Nel 2018 viene bandita una gara per la fornitura di dispositivi medici occorrenti a diverse Aziende sanitarie locali.

All’esito della procedura, l’appalto viene aggiudicato in due lotti, per un valore complessivo di oltre 800.000,00 euro, in favore di una S.r.l.

Emerge però che il vicepresidente del consiglio d’amministrazione e un consulente esterno della Società aggiudicatrice, in accordo con un agente della stessa (sottoposto a separato giudizio), avevano consegnato gioielli in oro del valore di 640,00 euro a una componente della Commissione aggiudicatrice, per la funzione da questa svolta in occasione della gara.

La Corte d’Appello di Torino, in data 10 dicembre 2024, a seguito di rito abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Alessandria del 22 ottobre 2022, condanna gli imputati alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, riducendo la pena inflitta in primo grado, per il reato di cui al combinato disposto degli artt. 318 e 321 del codice penale[1].

2. Cenno sulla fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione.

Il titolo II del codice penale, concernente i delitti contro la pubblica amministrazione, è stato profondamente rivisto in anni recenti, in particolare nel capo II, relativo ai delitti dei pubblici ufficiali.

Per quanto qui d’interesse, il delitto di corruzione ha subìto importanti modifiche, sia sul piano della fattispecie che su quello sanzionatorio, pur rimanendo fermo lo schema tradizionale che vede la distinzione tra corruzione c.d. propria – prevista all’art. 319 c.p., che si configura quando la dazione o la promessa vengono effettuate per omettere o ritardare un atto d’ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio – e corruzione c.d. impropria – che consiste nel ricevere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o accettarne la promessa, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (art. 318 c.p. – corruzione per l’esercizio della funzione).

È questo il caso della sentenza in commento.

La norma dell’art. 318 c.p., come ridisegnata con le modifiche apportate con legge 6 novembre 2012, n. 190, intende punire l’accordo delittuoso (c.d. pactum sceleris) tra il corrotto e il corruttore (in virtù dell’applicazione dell’art. 321 c.p.: si tratta di un reato proprio e plurisoggettivo) con l’obiettivo di contrastare l’asservimento dei doveri d’ufficio a interessi privati, contrariamente ai principi fondamentali di correttezza e imparzialità che presiedono allo svolgimento di una pubblica funzione (art. 97 Cost.), a tutela sia del prestigio dell’attività amministrativa che dell’onestà dei pubblici funzionari, a seconda delle diverse letture che la dottrina fa del bene giuridico oggetto della norma.

La riforma del 2012 eliminò inoltre la distinzione preesistente tra corruzione antecedente e susseguente[2], sicché nell’attuale formulazione della norma non rileva più se la dazione o la promessa vengono effettuate prima o dopo il compimento del dovere d’ufficio.

Si parla in proposito di reato-contratto, in quanto la fattispecie incriminatrice ha riguardo al negozio a prestazioni corrispettive stipulato fra corrotto e corruttore e colpisce l’oggetto stesso del contratto, essendo questo costituito dallo scambio di valore contro l’esercizio della funzione pubblica, il cui esercizio, per sua natura, non può essere subordinato a una controprestazione.

Per tale ragione, in tali casi, in aggiunta al profilo penale, si prospetta sul piano civilistico la necessaria nullità del contratto per illiceità dell’oggetto, a termini degli artt. 1346 e 1418, primo comma, c.c., ovvero per illiceità della causa, intesa come causa in concreto, ai sensi degli artt. 1343 e 1418, secondo comma, c.c.

In codesta fattispecie, pertanto, si configurano due condotte illecite:

– quella del pubblico funzionario che accetta la dazione o la promessa per l’esercizio della propria funzione,

– e quella del corruttore che offre denaro o altra utilità; condotte che, secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza, devono necessariamente convergere e integrarsi in un unico delitto a compartecipazione necessaria.

Inoltre, poiché la norma parla di “denaro o altra utilità” è da ritenere che possa formare oggetto del pactum sceleris qualunque vantaggio per il funzionario, sia esso materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, e anche una prestazione di fare o di non fare.

Sull’altro versante, la prestazione del funzionario non deve necessariamente estrinsecarsi nel compimento di uno specifico atto, come previsto dalla precedente formulazione della norma (v. nota 2), poiché oggi a essere punita è la condotta anche prodromica o successiva all’esercizio del potere e all’adozione del singolo atto, purché venga pregiudicato il corretto e libero svolgimento della funzione e vengano posti in essere comportamenti idonei a rivelare l’asservimento dell’attività amministrativa a un interesse privato.

L’elemento soggettivo per entrambi i compartecipi è il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di accordarsi per il mercimonio della pubblica funzione e dar vita allo scambio della prestazione del privato contro l’esercizio della funzione o del potere da parte del funzionario.

Si ritiene configurabile il tentativo, allorquando l’accordo tra i due soggetti è stato raggiunto ma l’azione non si compie o l’evento non si verifica per fattori esterni alle condotte dei compartecipi, i quali però hanno posto in essere atti idonei diretti inequivocamente a commettere il delitto.

3. I profili della fattispecie concreta.

La vicenda qui analizzata, come detto, concerne un caso di corruzione impropria, in quanto gli imputati – facenti capo a una Società a responsabilità limitata – hanno elargito una regalìa in gioielli a una componente della commissione di una gara indetta per l’affidamento del servizio di fornitura di materiale medico, procedura effettivamente portata a compimento con l’aggiudicazione alla stessa S.r.l..

Sul piano giuridico appare interessante ripercorrere gli argomenti portati dalla difesa e le conclusioni raggiunte dalla Cassazione.

a) Le argomentazioni della difesa

In sede di giudizio di legittimità uno degli imputati ricorrenti faceva valere alcuni vizi di annullamento.

In primo luogo, eccepiva che la sentenza di secondo grado non aveva correttamente valutato le prove scaturite dalle testimonianze, sia in ordine a quanto emerso circa il fatto che l’imputato voleva soltanto fare piccoli regali natalizi, sia per quanto attiene al valore degli stessi, risultato differente dalle varie fonti di prova acquisite, anche in sede di investigazioni difensive.

In secondo luogo, la Corte d’Appello avrebbe errato – ancora sul piano del vizio motivazionale – nel valutare la causa del presunto atto corruttivo, in quanto dal compendio probatorio non risultava chiaro se esso sarebbe stato finalizzato a ottenere un vantaggio per la gara d’appalto in questione ovvero per acquisire vantaggi in vista di altre commesse.

In terzo luogo, non sarebbe stata tenuta in considerazione la circostanza che dal 2018 l’imputato non rivestiva cariche decisionali in seno alla S.r.l., sicché non sarebbe possibile attribuirgli il potere di disporre un esborso a carico dell’azienda.

In quarto luogo, il Giudice di seconde cure non avrebbe tenuto nella debita considerazione l’esiguità del regalo, secondo la difesa del valore di 500,00 euro, in rapporto al valore dell’appalto, ammontante a circa un milione, e si sarebbe limitato a rilevare che il dono superava i 50,00 euro, senza tenere conto che le disposizioni relative ai cosiddetti regali d’uso o di cortesia pongono come limite un importo di 150,00 euro e che oltretutto tale indicazione riguarderebbe il rapporto tra il pubblico ufficiale e l’amministrazione.

Infine, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l’imputato ha interamente risarcito il danno in favore dell’ente pubblico.

Sostanzialmente coincidenti le argomentazioni portate avanti dall’altro imputato, il quale chiedeva l’applicazione dell’attenuante dell’art. 62, n. 6, c.p. per avere risarcito il danno.

b) Le considerazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, innanzitutto, conviene con gli imputati che la Corte territoriale non ha preso nella dovuta considerazione le varie contraddizioni emerse sul piano probatorio e non si è confrontata con la difesa in merito al ruolo assunto nella vicenda dal primo imputato.

E tuttavia osserva pure che tale vizio porterebbe a un annullamento con rinvio, mentre l’intendimento della Sesta Sezione è quello di vagliare il profilo connesso ai rapporti di valore fra le condotte censurate, che, per le ragioni di seguito illustrate, può condurre al più favorevole annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Ciò premesso, prende in esame il profilo relativo alla sussistenza del requisito dell’offensività, immanente nel nostro ordinamento penale e sancito dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione.

A tal riguardo, anche citando propria giurisprudenza, la Cassazione precisa che nella corruzione per l’esercizio della funzione la proporzionalità delle prestazioni, pur non rappresentando un elemento costitutivo del reato, costituisce tuttavia un indispensabile elemento probatorio, in quanto l’irrisorietà dell’utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo compiuto rileva ai fini dell’individuazione del nesso sinallagmatico con l’esercizio della funzione.

In sostanza, il rapporto fra le prestazioni del corruttore e del corrotto è un parametro necessario per discriminare il profilo penalmente illecito e quello puramente disciplinare nelle condotte poste in essere: se infatti, da una parte, è pur sempre possibile che la condotta censurata rilevi sul piano disciplinare, non è altrettanto scontato che essa presenti anche quel connotato di offensività che ne determina l’incriminazione.

La Corte richiama la disciplina recata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e precisa che i regali, anche se di modico valore, “integrano certamente l’illecito disciplinare allorché siano avvenuti in coincidenza temporale con l’esercizio della funzione”, ma soggiunge che “per integrare, invece, il reato di cui all’art. 318 cod. pen. non basta la sola correlazione temporale, ma è richiesto che le condotte del pubblico dipendente e del privato si inseriscano in un rapporto sinallagmatico fra parti contrapposte, poiché la corrispettività “funzionale” di ciascuna di esse resta un elemento necessario per l’integrazione del reato di corruzione, tanto di quella propria che di quella impropria.”.

E inoltre: “…ai fini dell’accertamento del nesso di corrispettività, allorché si tratti di donativi di modico valore, il requisito della proporzionalità assume una maggiore pregnanza sul piano probatorio, rispetto a quei casi in cui la dazione o l’offerta di utilità da parte del privato, per la loro consistenza economica valutata in assoluto e non in proporzione all’entità del favore ricevuto, siano già di per sé tali da ricondursi certamente nell’ottica del mercimonio della funzione pubblica”.

Richiamando ancora propria giurisprudenza, la Corte afferma pertanto che “non assume rilevanza penale la condotta del privato che manifesti con donativi di modesto valore il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal pubblico agente” e che correlativamente “…si deve ritenere che anche la condotta da parte del soggetto pubblico che ne accetti la corresponsione, al di fuori di una relazione di corrispettività con l’attività svolta, non assume rilevanza penale, fermo restando il carattere illecito di detto comportamento sotto il profilo disciplinare.”.

Nel caso in esame la Cassazione considera che dal compendio probatorio risulta che il regalo effettuato dal privato ammontava a circa 300,00 euro, a fronte di una commessa aggiudicata alla S.r.l. di circa un milione di euro, sicché esso “…non può che considerarsi come una manifestazione di gratitudine e di apprezzamento per l’attività già compiuta dal pubblico ufficiale in termini conformi ai doveri d’ufficio”.

Venuto meno, pertanto, il requisito della offensività della condotta, mancando la prova del rapporto sinallagmatico fra le condotte del corruttore e del corrotto, e non risultando altresì provato se la dazione sia stata connessa alla funzione del pubblico ufficiale in occasione della gara in questione ovvero in vista di un asservimento futuro dell’attività da questo svolta in ulteriori occasioni, la Corte di Cassazione pronuncia l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la più favorevole formula perché il fatto non sussiste.

4. Osservazioni conclusive.

Il tema dei delitti contro la pubblica amministrazione è uno dei più sentiti presso l’opinione pubblica, a causa del non infrequente ricorrere di notizie giornalistiche su pubblici e privati scandali, aventi a oggetto, principalmente, fenomeni corruttivi.

La corruzione c.d. impropria – come nel caso qui esaminato – presenta profili particolarmente singolari, anche sul piano giuridico, in quanto ha riguardo a una controprestazione da parte del pubblico ufficiale che rientra nei suoi doveri d’ufficio, a differenza di quella ex art. 319 c.p. che, come detto, concerne un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Se meno eclatante in senso cronachistico, essa è però per certi aspetti più subdola, dato che denota una strisciante forma di asservimento della funzione e del potere pubblici a interessi estranei ad essi, facendo rientrare l’attività amministrativa in un meccanismo di mercimonio cui deve essere, per principio, totalmente estranea.

Infatti il concetto stesso di scambio – sia pure tra un’elargizione e un atto comunque dovuto – è assolutamente e radicalmente contrario ai principi costituzionali ed etici che presiedono all’esercizio della funzione pubblica e pertanto non meno biasimevole di quello che si verifica nella corruzione c.d. propria, in cui il pubblico ufficiale si fa corrompere per compiere un atto contrario ai propri doveri d’ufficio; ciò perché è sempre inammissibile che una funzione pubblica, che deve essere di per sé svincolata da qualsiasi contraccambio, venga subordinata o in qualsiasi modo collegata a un vantaggio personale per il funzionario.

Una società in cui un cittadino è costretto, direttamente o indirettamente[3], a offrire qualcosa quando si rapporta con un ufficio o un ente pubblico o si interfaccia con un funzionario pubblico è una società malata alla radice.

La sentenza della Corte di Cassazione qui esaminata fa il punto sulla rilevanza concreta della condotta, in tesi, corruttiva ai sensi dell’art. 318 c.p., ribadendo ancora una volta la necessità che nella materia penale non vengano mai negletti i fondamentali principi costituzionali.

Nel caso in ispecie, viene in rilievo il principio di necessaria offensività della condotta, senza il quale il comportamento incriminato può essere, con ogni probabilità, sanzionato sul piano disciplinare, ma perde il connotato di rimproverabilità dal punto di vista penale.

Dal punto di vista della responsabilità disciplinare, viene in rilievo il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con cui è stato adottato il c.d. codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in cui viene fissato un limite, peraltro puramente indicativo, di 150,00 euro per i regali d’uso o di cortesia, i quali, se non superano tale importo, vengono considerati aventi modico valore[4].

Inoltre, deve ricordarsi che prima della riforma dei reati contro la P.A. del 2012, il rapporto di proporzionalità tra le prestazioni costituiva un requisito essenziale per la configurabilità del reato, in quanto nella precedente formulazione dell’art. 318 c.p. era presente il termine “retribuzione” (v. nota 2) che richiama etimologicamente il concetto di sinallagmaticità.

Ne conseguiva che piccoli omaggi di modesto valore – in linea di principio e purché elargiti in via occasionale – erano da considerare di per sé penalmente irrilevanti, proprio perché privi del carattere retributivo.

Modificata la lettera della norma, sembrerebbe che la proporzione tra le prestazioni abba perduto ogni rilevanza, non essendo più richiesto che l’elargizione in denaro o altra utilità rappresenti il controvalore per l’attività amministrativa svolta.

La Cassazione offre invece una lettura che, in conformità ai principi costituzionali, impone di tenere conto pur sempre, dal punto di vista dell’accertamento della concreta offensività della condotta, del rapporto tra l’entità delle prestazioni del privato corruttore e del pubblico funzionario corrotto.

Infatti, se d’un canto il non superamento della soglia di 150,00 euro non esclude a priori la configurabilità del delitto di corruzione – sussistendo le altre condizioni legate alla diretta finalizzazione del regalo all’ottenimento di una determinata attività amministrativa[5] – per contro la sentenza in commento evidenzia la necessità che la condotta incriminata sia concretamente ed effettivamente individuabile come avente quel carattere di compravendita della funzione pubblica che rappresenta il nucleo del delitto di corruzione, in che si sostanzia il suo disvalore sociale.

Non si tratta, dunque, come si potrebbe equivocare, di assolvere dal delitto in virtù del fatto che il regalo elargito è stato modesto in rapporto al vantaggio ottenuto dal corruttore, bensì di rimarcare come, in un caso come questo, mancando una effettiva corrispettività tra le prestazioni – quella del corruttore e quella del corrotto – risulta anche assente una reale e concreta potenzialità offensiva della condotta che, in base alla nostra Costituzione, è il presupposto necessario per un’incriminazione.

Una pronuncia, questa, che ancora una volta dimostra che ogni reato che viene all’attenzione di un giudice rappresenta un episodio a sé, che deve essere valutato in tutti i suoi aspetti concreti e alla luce dei principi di diritto; e che dimostra, altresì, come la conoscenza degli esatti profili tecnici di un fatto di reato, se è indispensabile nella cultura giuridica, è anche necessaria per chi vuole farsi un’idea corretta e non pregiudiziale dei fenomeni criminosi che vengono alla nostra attenzione.


[1] Per comodità di lettura, si riportano gli articoli citati.

Art. 318. Corruzione per l’esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 321. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

[2] Il precedente testo dell’art. 318, rubricato “Corruzione per un atto d’ufficio”, disponeva: “Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.”.

[3] Si rammenta che il codice penale contempla il delitto di concussione, in cui il cittadino è costretto direttamente a pagare per ottenere il dovuto: Art. 317. Concussione – “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”.

Nel nostro codice sono altresì presenti altre fattispecie di illecito mercimonio della pubblica funzione, quali, per menzionare alcune tra le più note: Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”; Art. 322. Istigazione alla corruzione – “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.”; ovvero, ravvisata in un recente caso di cronaca: Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari – “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

[4] Può essere opportuno, a tal proposito, riportare il disposto dell’art. 4 del citato d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato “Regali, compensi e altre utilità”:

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

[5] Cassazione, Sezione Sesta Penale, 27 ottobre 2017, n. 49524.


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