di Dott. Alessandro Pasqua, Dottorando di Ricerca in Scienze Giuridiche.
- Cenni introduttivi
Vi sono alcuni casi in cui un soggetto, pur avendo raggiunto la maggiore età, potrebbe non essere in grado di curare autonomamente i propri interessi, potrebbe quindi essere privo della attitudine materiale alla cura dei propri interessi; a protezione di questi soggetti, ossia per evitare che questi possano compiere atti negoziali che incidano negativamente sui loro interessi, il legislatore ha predisposto alcuni istituti: si tratta della interdizione giudiziale, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno. Esiste anche l’interdizione legale, che è sempre un’incapacità, ma non ha una funzione protettiva, bensì ha la funzione di pena accessoria (funzione afflittiva).
- L’interdizione giudiziale
L’interdizione giudiziale viene pronunciata con sentenza del tribunale quando ricorrano congiuntamente alcuni presupposti (art. 414 c.c.). Anzitutto l’infermità di mente, ossia una malattia che incida profondamente nella sfera volitiva e intellettiva della persona, in maniera tale da impedirle di esprimere la propria volontà liberamente e consapevolmente. In secondo luogo, deve esservi abitualità dell’infermità, per cui l’infermità non deve essere transitoria; non è però richiesto che sia anche irreversibile, incurabile o che privi continuativamente il soggetto della capacità di intendere e di volere (ciò vuol dire che possono esserci degli intervalli di lucidità). In terzo luogo, è richiesta l’incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi; l’infermità, quindi, non rileva in sé, ma per la sua attitudine a minare la capacita del soggetto di gestire i propri interessi; questo spiega perché la medesima malattia potrebbe giustificare la pronuncia dell’interdizione di chi abbia complessi e cospicui interessi da gestire, ma non di chi non abbia interessi che richiedano significativi atti di gestione (ad esempio, un soggetto che vive di pensione sociale); gli interessi a cui si è fatto riferimento non devono essere necessariamente economici, ma anche extrapatrimoniali (Cass. n. 14669/2018). In ultimo, deve sussistere un’esigenza di tutela; l’interdizione giudiziale ha infatti carattere residuale, per cui può essere pronunciata solo se la tutela offerta dagli altri strumenti messi a disposizione dall’ordinamento non è sufficiente (Cass. n. 6079/2020): si tratta di un’attuazione del principio di gradualità, in virtù del quale il giudice, verificate le specifiche esigenze di protezione che sussistono nel caso concreto, deve applicare lo strumento di protezione che consente di comprimere il meno possibile la capacità del soggetto interessato.
L’interdizione può essere pronunciata solo a carico del maggiore d’età; tuttavia, per evitare soluzioni di continuità nella tutela, può essere pronunciata anche nell’ultimo anno di minore età dell’interessato; in tal caso, comunque, la pronuncia produrrà i propri effetti a partire dal compimento della maggiore età (art. 416 c.c.).
Il procedimento può essere avviato dall’interdicendo, dal coniuge, dall’unito civilmente, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore o dal pubblico ministero (art. 417 c.c.). Parte centrale del procedimento è l’esame diretto dell’interdicendo da parte del giudice (che può essere assistito da un consulente tecnico), all’esito del quale può nominare un tutore provvisorio, che assista l’interdicendo nelle more del procedimento (art. 419 c.c. e Cass. n. 34216/2022). Gli atti eventualmente compiuti dall’interdicendo dopo la nomina del tutore provvisorio sono annullabili (art. 427 c.c. e Cass. n. 14781/2009).
L’interdizione produce i propri effetti a partire dalla pubblicazione della relativa sentenza (non è necessario il passaggio in giudicato) (art. 421 c.c. e Cass. n. 7477/2011). Il cancelliere provvede all’annotazione della sentenza nel registro delle tutele. La sentenza viene comunicata entro 10 giorni all’ufficiale dello stato civile, in modo che questa sia annotata a margine dell’atto di nascita (art. 423 c.c. e art. 48 disp. att. c.c.).
Quanto al contenuto dell’interdizione (artt. 424 e 427 c.c.), di regola l’interdetto non può compiere alcun atto negoziale, ad eccezione degli atti necessari a soddisfare le esigenze quotidiane. Tutti gli atti debbono essere compiuti, per conto e in vece dell’interdetto, ad opera del tutore, il quale deve essere munito dell’autorizzazione del giudice tutelare o del notaio rogante per gli atti elencati all’art. 374 c.c.; il tutore può compiere anche gli atti personalissimi, che non siano espressamente preclusi all’interdetto (Cass. n. 8247/2022). Gli atti eventualmente compiuti dall’interdetto sono annullabili entro 5 anni dalla revoca dell’interdizione (art. 1442 c.c.) su istanza dell’interdetto stesso, dei suoi eredi o aventi causa o del tutore (artt. 427 e 1425 c.c.). Il giudice può stabilire che l’interdetto sia capace di compiere autonomamente o con l’assistenza del tutore alcuni atti di ordinaria amministrazione (art. 427 c.c.); l’interdizione, però, preclude sempre all’interdetto di contrarre matrimonio, di costituire unione civile, di amministrare i cespiti in comunione legale tra coniugi o uniti civilmente, di redigere testamento, di effettuare il riconoscimento dei figli naturali e di rivestire il ruolo di amministratore o di sindaco di società per azioni. L’interdizione legittima a richiedere, a danno dell’interdetto, la separazione dei beni in regime di comunione legale e l’esclusione dalle società di persone o dalle società cooperative. Le eredità devolute all’interdetto debbono essere accettate con beneficio di inventario.
L’interdetto non può stare in giudizio se non rappresentato dal tutore (art. 75 c.p.c. e Cass. n. 17914/2022).
Qualora vengano meno i presupposti che hanno giustificato la pronuncia dell’interdizione, questa può essere revocata, con sentenza del tribunale. Il relativo procedimento può essere proposto dal tutore, dal pubblico ministero, dal coniuge, dall’unito civilmente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado. In sede di revoca dell’interdizione il tribunale può pronunciare l’inabilitazione (art. 432 c.c.) oppure può trasmettere gli atti al giudice tutelare per avviare il procedimento per l’amministrazione di sostegno (art. 429 c.c.). La sentenza che revoca l’interdizione produce i suoi effetti con il passaggio in giudicato, ma gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (art. 431 c.c.).
- L’inabilitazione
L’inabilitazione viene pronunciata con sentenza del tribunale quando ricorra almeno uno dei seguenti presupposti (art. 415 c.c.): infermità mentale non tanto grave da giustificare l’interdizione giudiziale, prodigalità, intesa come patologia che impedisce al soggetto di valutare la rilevanza economica dei suoi atti, spingendolo allo sperpero, in maniera tale da danneggiare sé stesso o la propria famiglia (Cass. n. 5492/2018), abuso abituale di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, cecità e sordità dalla nascita se il soggetto non ha ricevuto un’educazione sufficiente a permettergli di provvedere ai propri interessi.
Il procedimento per la pronuncia dell’inabilitazione è analogo a quello dell’interdizione (artt. 417 e ss. c.c.).
L’inabilitato può autonomamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione (art. 424 c.c.). Per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta l’assistenza di un curatore, munito di autorizzazione del giudice tutelare o del notaio rogante; il curatore non sostituisce, ma integra la volontà del soggetto (Cass. n. 1773/2015) (il consenso espresso dall’inabilitato assistito dal curatore è definito atto complesso diseguale; è nullo se manca l’accordo dell’inabilitato, mentre se manca quella del curatore è solo annullabile). Il giudice può prevedere che l’inabilitato possa compiere autonomamente taluni atti di straordinaria amministrazione (art. 427 c.c.). L’assistenza del curatore è necessaria anche nel caso in cui l’inabilitato debba stare in giudizio (artt. 394 e 424 c.c. e Cass. n. 17914/2022). L’inabilitato può redigere testamento.
- L’emancipazione
La capacità matrimoniale, come detto, si acquista con il raggiungimento della maggiore età; tuttavia, il minore ultrasedicenne, previa autorizzazione del tribunale, può sposarsi (art. 84 c.c.); in questo caso, si ha automaticamente emancipazione (art. 390 c.c.). L’emancipato si trova in una situazione simile all’inabilitato; può compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta l’assistenza di un curatore (il consenso espresso dall’emancipato assistito dal curatore è definito atto complesso diseguale; è nullo se manca l’accordo dell’emancipato, mentre se manca quella del curatore è solo annullabile) provvisto, in alcuni casi, della necessaria autorizzazione del giudice tutelare o del notaio rogante (art. 394 c.c.). Vi sono atti che il minore emancipato non può compiere, neppure con l’assenso del curatore (come la donazione o il testamento). Il curatore del minore sposato con un maggiorenne è ex lege il coniuge; se entrambi i coniugi sono minori, può essere nominato un unico curatore, preferibilmente tra i genitori di uno dei due coniugi (art. 392 c.c.). Il minore emancipato può essere autorizzato dal giudice tutelare ad esercitare un’impresa commerciale (art. 397 c.c.); in tal caso, può compiere senza l’assistenza del curatore gli atti di straordinaria amministrazione, anche quelli eccedenti rispetto all’esercizio dell’impresa (eccezion fatta per la donazione e il testamento, che continuano ad essergli preclusi); l’autorizzazione può essere revocata su istanza del curatore oppure d’ufficio dal tribunale sentito il minore. Gli atti compiuti dal minore senza l’assistenza del curatore sono annullabili, su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (art. 396 c.c.). L’annullamento del matrimonio non comporta la cessazione dell’emancipazione. L’emancipazione cessa con il raggiungimento della maggiore età.
- L’amministrazione di sostegno
L’amministrazione di sostegno (istituto introdotto con la l. 6/2004 per far fronte all’eccessiva rigidità degli altri istituti appena esaminati) viene pronunciata con decreto del giudice tutelare entro 60 giorni dalla richiesta (art. 405 c.c.) allorché ricorrano congiuntamente due presupposti (art. 404 c.c.): il presupposto oggettivo è l’infermità o menomazione fisica o psichica, mentre il presupposto soggettivo è l’incapacità, anche solo parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, che possono essere tanto patrimoniali quanto extrapatrimoniali (Corte Cost. n. 144/2019). L’istituto presenta notevoli differenze rispetto all’istituto dell’interdizione: ai fini dell’amministrazione di sostegno rileva anche una semplice menomazione psichica, ossia quella che, pur senza colpire la sfera intellettiva o volitiva, comunque preclude al soggetto, in tutto o in parte, l’autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana (art. 1 l. 6/2004 e Cass. n. 32542/2022); rileva inoltre anche l’infermità o la menomazione semplicemente fisica; in ultimo, l’infermità o la menomazione può essere tale da incidere su alcuni profili soltanto, e non sulla capacità di provvedere alla globalità degli interessi.
L’amministrazione di sostegno può essere pronunciata anche in caso di abituale infermità mentale, che giustifica anche la pronuncia dell’interdizione giudiziale; a quest’ultima, così come all’istituto dell’inabilitazione, si badi bene, si può ricorrere solo in via residuale, ossia se la tutela offerta dall’amministrazione di sostegno risulti insufficiente, inidonea ad assicurare adeguata tutela all’infermo, il che rende l’amministrazione di sostegno un istituto generale, capace di assicurare la minore limitazione possibile alla capacità di agire del beneficiario (art. 414 c.c.; in questo senso anche Corte Cost. n. 440/2005, che, rigettando la questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto che non sussiste coincidenza tra l’ambito di operatività dell’interdizione e dell’amministrazione di sostegno, atteso che il primo istituto ha carattere di extrema ratio).
Il procedimento per l’amministrazione di sostegno può essere avviato dal beneficiario, anche se minore, dal tutore o dal curatore, dal coniuge, dall’unito civilmente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado o dal PM (art. 406 c.c.); il giudice tutelare deve procedere all’audizione del beneficiario e deve attendere non solo ai suoi bisogni, ma anche alle sue richieste (art. 407 c.c. e Cass. n. 32542/2022). Il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio che assista il beneficiario nelle more del processo, con l’indicazione degli atti che quest’ultimo è autorizzato a compiere (art. 405 c.c.).
Gli effetti dell’amministrazione decorrono dal momento del deposito del decreto; questo deve essere annotato dal cancelliere nel registro delle amministrazioni di sostegno (art. 49 bis disp. att. c.c.) e deve essere comunicato, entro 10 giorni, all’ufficiale di stato civile, per essere annotato a margine dell’atto di nascita (art. 405 c.c.).
A differenza dell’interdizione giudiziale e dell’inabilitazione, i cui effetti sono legalmente predeterminati, gli effetti dell’amministrazione di sostegno devono essere stabiliti di volta in volta dal giudice tutelare, il che lo rende uno strumento flessibile e in grado di adattarsi alle peculiarità del caso concreto, a tutela del principio di valorizzazione della personalità del beneficiario (art. 405 c.c. e Cass. n. 6079/2020). Questi nomina l’amministratore di sostegno nella persona designata dal beneficiario (in prospettiva della futura incapacità: Cass. n. 12998/2019) o, se questa previsione manca, nella figura del coniuge non legalmente separato, dell’unito civilmente, della persona stabilmente convivente, nel genitore, nel fratello, nella sorella o tra i parenti entro il quarto grado (art. 408 c.c.). La nomina dell’amministratore deve essere fatta nella cura degli interessi esclusivi del beneficiario. Nell’atto di nomina dell’amministratore il giudice deve indicare (art. 405 c.c.) gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, con conseguente annullabilità degli atti che il beneficiario avesse a compiere, e gli atti cui l’amministratore deve prestare il proprio assenso, prestando così assistenza al beneficiario; gli atti eventualmente compiuti in autonomia dal beneficiario sono annullabili (artt. 409 e 412 c.c.). Il giudice tutelare può disporre che determinati effetti che conseguono ex lege all’interdizione o all’inabilitazione vengano estesi all’amministrazione di sostegno (art. 411 c.c.). Tutti gli atti non indicati nell’atto di nomina possono essere compiuti dal beneficiario, che quindi, relativamente ad essi, conserva la propria capacità (art. 409 c.c.). Il giudice deve sempre attuare il principio della minore limitazione possibile della capacità del beneficiario, e quindi il principio della massima conservazione possibile della capacità di agire (Cass. n. 7420/2022). Il decreto del giudice tutelare è modificabile in ogni momento, a seconda del mutamento della situazione del beneficiario. La cessazione dell’amministrazione può avvenire per previsione dello stesso decreto di nomina, che individua un termine di cessazione dell’amministrazione (l’amministrazione di sostegno è infatti una misura tendenzialmente temporanea), oppure per revoca quando vengono meno i presupposti (in questo caso è ben possibile disporre la sostituzione della misura con altra, come interdizione o inabilitazione).
Eventuali atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge o in eccesso rispetto ai poteri conferitigli oppure compiuti personalmente dal beneficiario sono annullabili, su istanza dello stesso amministratore, del pubblico ministero (egli è legittimato attivo solo per l’annullamento degli atti compiuti dall’amministratore, non dal beneficiario), del beneficiario, dei suoi eredi o aventi causa (art. 412 c.c.); sono annullabili, per violazione di disposizioni di legge, anche gli atti compiuti in violazione dei doveri indicati all’art. 410 c.c., tra cui il dovere di informare tempestivamente l’amministrato e il giudice tutelare degli atti compiuti. Il termine per l’istanza di annullamento (sia degli atti compiuti dal beneficiario in violazione di quanto disposto dal giudice sia degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione della legge o di quanto disposto dal giudice) corrisponde a 5 anni da quando cessa la sottoposizione del beneficiario all’amministrazione di sostegno.
- L’incapacità naturale
Con l’espressione “incapacità naturale” si indica l’incapacità di intendere e di volere (da intendersi come incapacità di autodeterminarsi e di avere coscienza dei propri atti), che può essere permanente o transitoria, purché, al momento del compimento del negozio, l’incapacità sia tale che il soggetto risulti privo della capacità di autodeterminarsi, ovvero della coscienza dei propri atti (non basta un semplice turbamento emotivo, ma può essere sufficiente un perturbamento psichico tale per cui le facoltà intellettive e volitive risultino diminuite in modo tale da impedire o ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente: Cass. n. 1770/2012 e Cass. n. 6598/2022). L’incapacità naturale è una situazione di fatto, mentre le incapacità esaminate fino a questo momento sono situazioni giuridiche (si parla infatti di incapacità legali). L’atto compiuto può essere impugnato per incapacità naturale solo da chi non era in grado di intendere e di volere, e non dalla controparte (Cass. n. 3456/2015). È necessario distinguere a seconda del tipo di negozio che si intende impugnare: per l’annullamento di matrimonio, unione civile, testamento e donazione è sufficiente che si dimostri che il soggetto era incapace di intendere e di volere; gli atti unilaterali sono annullabili se, oltre all’incapacità, si dimostra che l’interessato ha subito un danno (art. 428 c.c.); infine i contratti sono annullabili solo se si dimostra, oltre all’incapacità, che l’altro contraente era in malafede, cioè si rendeva conto (o avrebbe dovuto rendersi conto) che l’altro non era capace di intendere e di volere (art. 428 c.c.); non è quindi richiesto che il contratto rechi pregiudizio all’incapace (Cass. n. 29962/2022). L’azione di annullamento si prescrive in 5 anni ed è esercitabile solo dall’incapace.
- L’interdizione legale
Infine, l’interdizione legale è una pena accessoria a sentenze di condanna definitiva all’ergastolo o alla reclusione non inferiore a 5 anni (art. 32 c.p.). Ha una funzione sanzionatoria, e non di tutela. L’interdetto legale si trova in una condizione simile a quella dell’interdetto giudiziale; infatti, egli non può compiere atti relativi al proprio patrimonio; la gestione del suo patrimonio competerà ad un tutore. Per gli atti eventualmente compiuti dall’interdetto legale vale l’annullabilità assoluta, per cui possono essere impugnati da chiunque, non solo dall’interdetto (proprio perché l’istituto ha funzione sanzionatoria: Cass. n. 8918/1993). L’interdetto legale può compiere autonomamente gli atti personali (esempi: matrimonio, riconoscimento del figlio naturale, testamento). L’interdizione cessa automaticamente quando si estingue la pena principale.


Lascia un commento