Corte Costituzionale, 16 ottobre 2025, n. 151.

di Avv. Vincenzo Maria Pasqua.

Illegittimità costituzionale parziale dell’art. 69 codice penale in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione di cui all’art. 630 codice penale.

Con la sentenza n. 151 del 22 settembre 2025, depositata il 16 ottobre 2025 (Presidente: Amoroso; Redattrice: Sciarrone Alibrandi), pronunciata in sede di giudizio di legittimità incidentale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, laddove prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 codice penale, il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62 bis codice penale sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99 codice penale.

Il Giudice delle leggi, pronunciandosi in materia di attenuanti generiche e di rapporto con l’aggravante della recidiva, nonché di bilanciamento di circostanze eterogenee, interviene a ridimensionare ulteriormente il rigore dell’impianto sanzionatorio del sequestro a scopo di estorsione, nel tempo più volte inasprito dal legislatore fino all’attuale severissima sanzione edittale.

Può sembrare una questione molto tecnica, riservata ai cultori del diritto, ma in realtà investe una tematica molto attuale anche per l’opinione pubblica, poiché concerne un delitto, come il sequestro a scopo di estorsione, portatore di grande allarme sociale e purtroppo non di rado presente nella cronaca, come dimostra il caso qui richiamato.

1. Il fatto.

La vicenda è venuta all’attenzione della Corte Costituzionale a seguito di rimessione da parte della prima sezione della Corte d’Assise di Roma con ordinanza n. 34 del 20 gennaio 2025, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, nella parte in cui, «con riferimento al reato di cui all’art. 630 c.p., vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62 bis c.p. sulla recidiva reiterata ex art. 99, commi 2 e 4, c.p.».

La Corte capitolina si è trovata a giudicare due persone imputate, in concorso tra loro, dei reati, avvinti dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.), di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.), rapina aggravata (art. 628, primo e terzo comma, numero 1, c.p.) e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), per fatti commessi nel 2023[1].

In sintesi: gli imputati, dopo aver consumato droga e un rapporto sessuale a pagamento con la vittima, l’avevano privata della libertà personale tenendola legata e bendata per due giorni, allo scopo di ottenere, come prezzo della liberazione, la somma di 1.500 euro, nonché ulteriori 100 euro per acquistare altra sostanza stupefacente e 250 euro come rimborso per la perdita di “ulteriori clienti”, somme che i malfattori ottenevano minacciando violentemente anche l’anziana madre della persona offesa.

Durante la segregazione, colpivano la vittima con calci e pugni, procurandole lesioni guaribili in 30 giorni e le sottraevano, con violenze e minacce, un telefono cellulare e una carta di pagamento “postepay”, che poi utilizzavano indebitamente.

Riscontrando i profili di illegittimità costituzionale di cui si dirà meglio più avanti, con l’ordinanza n. 34 del 20 gennaio 2025, sopra menzionata, la Corte d’Assise romana rimetteva la questione alla Corte Costituzionale.

2. I profili giuridici essenziali – recidiva – attenuanti generiche – attenuante del danno di speciale tenuità o del fatto di lieve entità – concorso di circostanze eterogenee – sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione – il calcolo della pena.

Data dunque la qualificazione giuridica delle condotte nei termini sopra indicati, sussumibili nelle previsioni di cui agli artt. 81, 493-ter, 582, 585, 628, primo e terzo comma, numero 1, e 630 c.p., sul piano oggettivo, il Giudice romano dava risalto: (a) al «tempo non irrilevante, pari a due intere giornate», della limitazione della libertà personale della vittima; (b) alle minacce e alle violenze perpetrate, causative di lesioni guaribili in 30 giorni; (c) alla strumentalità delle minacce e delle violenze per ottenere il denaro, violentemente preteso «persino dall’inerme madre della vittima».

Come vedremo, il focus del giudizio costituzionale oggetto del presente contributo è rappresentato dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), di cui subito appresso.

Nel corso del processo emergevano però altri profili di rilievo ai fini della rimessione alla Corte Costituzionale.

a. Recidiva

Intanto, riguardo a uno degli imputati emergeva l’applicabilità dell’aggravante della recidiva specifica e reiterata ex art. 99, secondo e quarto comma, c.p.[2], in quanto figuravano a suo carico diverse condanne passate in giudicato per reati omogenei (rapina e lesioni, furto e ricettazione) a quelli del presente caso e lunghi periodi di detenzione, nel quadro di una carriera criminale ultradecennale.

Alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata[3], il Giudice rimettente riteneva applicabile tale aggravante, in quanto la condotta delittuosa attuale, aggiunta a quelle relative alle precorse condanne, esprimeva una maggiore pericolosità criminale e un maggior grado di colpevolezza dell’imputato, che non aveva fatto tesoro dell’ammonimento scaturente dai precedenti addebiti.

b) Attenuanti generiche

Al contempo, però, risultavano applicabili al medesimo imputato le attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis c.p.[4] – peraltro richieste sia dalle difese che dal P.M. – in considerazione del quadro soggettivo complessivo, risultante dai seguenti profili:

  • le concrete condizioni di vita (“soggetto tossicodipendente in difficoltà economiche, che ha intrapreso un percorso di transizione di genere, comprensivo di trattamenti di tipo farmacologico, organico e fisiologico, al fine di realizzare l’adeguamento tra identità fisica e identità psichica”);
  • il contesto generale della vicenda, caratterizzata dalla “degenerazione di un rapporto sinallagmatico trasmodato con modalità violente”;
  • la corretta e leale condotta processuale “assunta per l’intera durata del dibattimento cui il medesimo ha scelto di presenziare offrendo il proprio utile contributo ricostruttivo del fatto”.[5]

Riguardo a tali attenuanti, la Corte, anche richiamando propria giurisprudenza[6], sottolinea che esse rappresentano strumenti a disposizione del giudice per adeguare la misura della pena a tutte quelle caratteristiche (indicatori oggettivi e soggettivi) che emergono dal fatto concreto e che ne rivelano il minor disvalore rispetto a quello descritto dalla fattispecie astratta.

Tali caratteristiche, dice la Corte, sono “non tipizzabili ex ante dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi “nominate” di attenuazione della pena.

c) Attenuante del danno di speciale tenuità o del fatto di lieve entità

A proposito di attenuanti, nella sentenza qui in esame la Corte Costituzionale esclude la possibilità di riconoscere l’applicabilità di quella prevista dall’art. 62 numero 4 c.p.[7], relativa al danno di speciale tenuità, nonché quella del fatto di lieve entità introdotta, dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza 23 marzo 2012, n. 68[8], proprio nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (riguardo a quest’ultima attenuante, nella presente vicenda non si è ritenuta configurabile la lieve entità del fatto, in considerazione dell’insieme delle condotte criminose poste in essere dagli imputati, come sopra descritte).

d) Concorso tra circostanze eterogenee, bilanciamento

Altra questione messa in luce è quella relativa al concorso tra circostanze diverse e loro bilanciamento, a termini dell’art. 69 c.p.[9]

Al riguardo la Corte richiama la propria stessa giurisprudenza[10], in base alla quale il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee consente al giudice “di valutare il fatto in tutta la sua ampiezza”, in tutti i suoi aspetti che influiscono, in positivo o in negativo, sulla sanzione.

Senonché, il quarto comma dell’art. 69 c.p. (come modificato dall’art. 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251) laddove prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, c.p., ecco che introduce una deroga al regime ordinario del giudizio di bilanciamento tra circostanze.

Orbene, a tal riguardo la Corte pur ribadendo la legittimità, in via generale, del trattamento sanzionatorio differenziato per il recidivo – e cioè per “un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l’insufficienza, in chiave dissuasiva, dell’esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale” – osserva tuttavia che la discrezionalità del legislatore non può spingersi fino a determinare “un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale”.

Rammenta perciò la Corte di essere intervenuta quando si è verificata tale alterazione, dichiarando l’illegittimità della norma censurata per lesione proprio di quei parametri qui evocati, e concernenti, in particolare: circostanze espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva[11]; circostanze espressive di un minor grado di rimproverabilità soggettiva[12]; circostanze attinenti alla collaborazione del reo post delictum[13].

In ultima analisi, secondo la Corte si deve riconoscere al giudizio di bilanciamento tra circostanze la funzione fondamentale di consentire al giudice un “globale giudizio sia sul fatto di reato che sulla personalità del suo autore” e quindi su “tutta la vicenda soggettiva ed oggettiva dell’illecito”, valorizzando tutti gli elementi della fattispecie concreta.

e) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

E veniamo al delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ex art. 630 c.p. (v. nota 1), che costituisce il fulcro della sentenza della Corte Costituzionale qui esaminata.

Occorre premettere che, pur se collocato nel libro XIII dei delitti contro il patrimonio, è un reato plurioffensivo, poiché lede sia il patrimonio che la libertà individuale, sebbene col tempo la sfera patrimoniale sia passata in secondo piano, in considerazione della indubbia maggiore rilevanza del bene giuridico della libertà (e dell’incolumità) personale.

Orbene, nella sentenza qui in esame la Corte, citando sé stessa, richiama la fondamentale decisione n. 143 del 26 maggio 2021, in cui viene ricostruita la storia del reato e del suo apparato sanzionatorio e si interviene sulla sanzione prevista[14].

In origine, esso era punito con la pena della reclusione da otto a quindici anni, oltre che con la pena pecuniaria della multa.

Senonché, l’allarme sociale provocato, negli anni Settanta e Ottanta, dai numerosi episodi di sequestro di persona con esose richieste di riscatto, sovente conclusisi con la morte del sequestrato, indusse il legislatore ad adottare vari interventi di contrasto[15] e infine (con la legge 30 dicembre 1980, n. 894) a riscrivere l’art. 630 inasprendo sensibilmente la sanzione edittale.

Da allora e ancora oggi, dunque, la pena prevista (primo comma) è della reclusione da venticinque a trenta anni, con l’aberrante conseguenza che il minimo della pena risulta addirittura più elevato di quello previsto per l’omicidio volontario, che è punito, nel minimo, con ventuno anni di reclusione (art. 575 c.p.).

Al contempo, la pena massima per il reato, qui in considerazione, di sequestro di persona è stata fissata in trenta anni, vale a dire al limite massimo ammesso per la pena detentiva dall’art. 78 c.p. (in caso di concorso materiale di reati); senza dimenticare che l’art. 23, primo comma, c.p. in via generale prevede per la reclusione un limite massimo di ventiquattro anni.

Invero (v. sopra, anche nota 8) la stessa Corte delle leggi era già intervenuta, nel 2012, per mitigare gli effetti sanzionatori del sequestro di persona, ammettendo, anche per questo reato, l’attenuante del fatto di lieve entità (v. sopra par. c)), onde evitare che la risposta sanzionatoria sia uguale in caso di “episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza”, come nel caso di condotte che non mettono in pericolo la vita del sequestrato o che non si inseriscono nel contesto di un’associazione per delinquere, come spesso avveniva negli anni Settanta e Ottanta.

Però, tale attenuante ha riguardo solo ai profili oggettivi del fatto (caratteristiche della condotta, entità del danno o del pericolo) e di conseguenza consente di mitigare la pena solo in rapporto a tali aspetti, senza che sia possibile estenderla anche ai profili soggettivi.

Inoltre, si osserva in sentenza che le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p. (come illustrato sopra al par. b)) consentono al giudice di valorizzare anche “le circostanze sopravvenute al fatto di reato, o comunque inerenti alla persona dell’autore, che siano indicative di una sua minore pericolosità, o che comunque la rendano meno meritevole e bisognosa di pena”, come ad esempio avviene in presenza di una piena collaborazione processuale.

Ed è proprio ciò che è avvenuto nel caso qui in esame, in cui l’imputato (pur se recidivo), ha collaborato in sede processuale, mostrando una positiva evoluzione in atto della sua personalità.

f) Il calcolo della pena

Considerato tutto quanto sopra in punto di diritto, veniamo alle conseguenze sul piano sanzionatorio.

La Corte, condividendo i calcoli effettuati dal Giudice rimettente, osserva che vi è uno scarto notevole tra la pena base prevista per il sequestro di persona non circostanziato (venticinque anni di reclusione, come abbiamo visto) e quella che ne risulterebbe con l’applicazione delle circostanze generiche ex art. 62 bis c.p. (sedici anni e otto mesi di reclusione) e questo proprio a causa della particolare asprezza della pena edittale.

Senza contare che, nel caso in ispecie, va applicato anche l’aumento derivante dalla continuazione con altri reati in presenza anche della recidiva, ai sensi dell’art. 81, quarto comma, c.p. (v. nota 1)).

Ecco dunque che la Corte condivide l’esigenza, rappresentata dal Giudice rimettente, di poter calcolare la pena da applicare nel caso concreto bilanciando l’aggravante della recidiva con le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., proprio al fine di inserire nella valutazione della pena in concreto quegli elementi, diversi dalla lieve entità del fatto, che mettono in risalto anche i profili soggettivi dell’autore (tra i quali anche il comportamento processuale), come osservato nei paragrafi che precedono.

Ancora una volta la Corte cita sé stessa e, richiamando precedenti arresti[16], ricorda che in ossequio al principio di proporzionalità la pena deve essere “adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo”.

Orbene, proprio l’applicazione dell’art. 62 bis c.p. può costituire un utile contrappeso alla severità della sanzione prevista per il sequestro di persona e, nel calcolo della pena da irrogare nel concreto, consentire di “personalizzarla”, facendo entrare anche i profili di natura soggettiva[17].

3. Le norme costituzionali violate

Sulla base delle suesposte considerazioni, la Corte illustra le violazioni dei precetti costituzionali che deriverebbero dal divieto di applicare le attenuanti generiche al sequestro di persona e di procedere al loro bilanciamento con l’aggravante della recidiva.[18]

a. Il principio di proporzionalità della pena

Viene innanzitutto evidenziata la violazione del canone delle proporzionalità della pena sancito negli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, che vieta al legislatore di comminare “pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato e impone, invece, di evitare una risposta punitiva che sarebbe immancabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, in contrasto con la finalità rieducativa della stessa[19].

b) Il principio di individualizzazione della pena

Si afferma inoltre la violazione del principio di individualizzazione della pena, in virtù del quale la sanzione in concreto irrogata deve essere “il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.[20] (enfasi aggiunta).

c) Il principio di eguaglianza

Risulta anche violato il principio di eguaglianza, di cui all’art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto deve ritenersi “irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, entrambi recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro estorsivo, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

d) Il principio di offensività

Infine, la Corte rileva la violazione del principio di offensività, sancito all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, il quale impone “che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo “fatto” di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali[21].

4) La decisione della Corte Costituzionale

La Corte dichiara dunque: “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen..

5) Considerazioni conclusive

Il reato di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ha subìto nel tempo un sensibile inasprimento della sanzione, allo scopo di offrire – anche in chiave di politica securitaria – una decisa risposta sanzionatoria al diffuso fenomeno dei sequestri, esploso soprattutto negli ultimi decenni del secolo scorso.

A seguito dell’ultima modifica legislativa apportata con la legge n. 894/1980, la pena edittale prevista va da un minimo di venticinque a un massimo di trenta anni di reclusione, attestandosi così su un livello superiore – addirittura – a quello della sanzione prevista per l’omicidio volontario, per di più con una forbice estremamente ridotta tra il minimo e il massimo, che limita fortemente gli spazi valutativi e decisionali del giudice.

Col passare del tempo il fenomeno dei sequestri di persona ha perso quei connotati particolarmente aggressivi che lo caratterizzarono sul finire del secolo scorso, anche per il venir meno della sua connessione con certi contesti associativi criminali.

L’entità della pena è però rimasta quella voluta dal legislatore del 1980, risultando evidentemente arduo invertire la tendenza a una reazione statale dal forte sapore simbolico, tanto più in un’epoca come la nostra in cui si assiste a una domanda di sicurezza, vera o indotta, particolarmente pressante, cui gli attuali orientamenti di politica criminale ritengono di dover fornire risposte dichiaratamente energiche.

Oltretutto ai giorni nostri è diventata una consuetudine approntare strumenti normativi caratterizzati da una risposta sanzionatoria emblematicamente severa (e di facciata) ai fenomeni delittuosi, utilizzando lo strumento del diritto penale per finalità parallele ed estranee a quella – concepita dai Costituenti – di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini mediante pene proporzionate alla reale offensività delle condotte illecite e tendenti alla rieducazione e al recupero del condannato, e non alla sua eliminazione dal corpo sociale.

Oggi più che mai, infatti, si registra in molti settori, da parte del legislatore, un approccio panpenalista ai fenomeni degenerativi della società, fondato sull’illusione che l’incremento generalizzato del carico sanzionatorio costituisca la risposta più efficace ai diffusi timori per la sicurezza collettiva, sovente eteroalimentati a scopo eminentemente politico.

Da parte di taluni Autori si parla al riguardo di “ipertrofia penalistica” e di “bulimia punitiva”[22], ad indicare un’ormai consolidata pulsione legislativa verso forme di reazione spropositata al crimine, con un inasprimento del sistema sanzionatorio totalmente contrario ai principi della nostra Costituzione.

Ecco allora che la Giustizia, e quella Costituzionale in particolare, vengono chiamate a interrogarsi sulla legittimità di taluni provvedimenti legislativi rispetto ai valori espressi dalla Carta fondamentale.

Proprio riguardo al reato – pur odioso e allarmante – del sequestro di persona a scopo di estorsione, la Corte Costituzionale si è vista costretta a intervenire per attenuare certe asprezze sanzionatorie che risultavano palesemente stridenti con i principi costituzionali fondamentali in materia penale.

Non potendo influire sulle scelte di politica legislativa, il Giudice delle leggi – come detto sopra (v. anche nota 8) – era già intervenuto a mitigare l’eccessiva severità dell’impianto sanzionatorio del delitto in esame con la sentenza 19 marzo 2012, n. 68 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p. “nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.”, introducendo, così, un’attenuante di natura oggettiva, in analogia con quella contemplata dall’art. 311 c.p.[23], concernente i delitti contro la personalità dello Stato.

Poi, con la decisione n. 143 del 26 maggio 2021 (v. sopra, anche in nota 14) aveva svolto una prima opera demolitoria, eliminando il divieto di prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità, riconosciuta per il sequestro di persona dalla suddetta sentenza n. 68 del 2012, sull’aggravante della recidiva.

Nella decisione oggi in commento vengono presi in considerazione i profili soggettivi che possono emergere nel caso concreto riguardo al sequestro di persona ex art. 630 c.p. e, attraverso la rimodulazione del disposto dell’art. 69, quarto comma, c.p., si rendono applicabili al reato in parola le attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis c.p.

Con questo escamotage la Corte Costituzionale provvede dunque, ancora una volta, a stemperare il rigore sanzionatorio previsto per il sequestro di persona e, non potendo né volendo operare direttamente sulla previsione normativa, rimessa alla discrezionalità del legislatore, con un ulteriore intervento mirato ne riduce l’impatto punitivo, onde favorire la personalizzazione della sanzione.

In sostanza, la Corte torna a pronunciarsi sul sequestro di persona, non aggredendo la sanzione edittale, ma operando sui meccanismi delle circostanze, allo scopo di offrire al giudice la possibilità di graduare la pena per le fattispecie meno gravi, con un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

Una pronuncia, questa, che può apparire contraria alle esigenze di contrasto del grave delitto di sequestro, ma che in realtà, non alterando in alcun modo lo schema normativo astratto, ne stempera le possibili disarmonie applicative, con ciò assolvendo pienamente alla funzione, attribuita al Giudice delle leggi, di moderare gli eccessi del legislatore penale, in ossequio ai fondamentali principi costituzionali in materia penale.


[1] Per pronto riscontro, si riportano di seguito le norme del codice penale richiamate.

Art. 81. Concorso formale. Reato continuato

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Art. 493 ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 582. Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Art. 585. Circostanze aggravanti

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. (1)

Agli effetti della legge penale, per armi s’intendono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Art. 628. Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall’articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

[2] Art. 99. Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 luglio 2015, n. 185 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del quinto comma, limitatamente alle parole «è obbligatorio e,».

[3] Sentenze n. 230 del 2022 e n. 74 del 2025).

[4] Art. 62-bis. Circostanze attenuanti generiche

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.

In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma, come sostituito dall’art. 1, co. 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma del presente articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

[5] A tal proposito, la Corte Costituzionale in sentenza osserva che il profilo di natura soggettiva “può essere utilmente valorizzato dopo che questa Corte, con la sentenza n. 183 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, cod. pen., proprio nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle attenuanti generiche, non si può tenere conto della «condotta del reo susseguente al reato» (di cui alla seconda parte dell’art. 133, secondo comma, numero 3, cod. pen.).” Anche la Cassazione ha affermato che ance un solo elemento attinente alla personalità del colpevole può essere sufficiente per l’applicabilità delle attenuanti generiche (Corte di cassazione, sezione prima penale, 30 maggio-9 luglio 2024, n. 27115), e tra questi “il corretto comportamento processuale” e il “contegno collaborativo” dell’imputato (Corte di cassazione, sezione quinta penale, 14 maggio-2 settembre 2009, n. 33690, Corte di cassazione, sezione terza penale, 21 luglio-4 settembre 2020, n. 25044).

[6] Sentenze n. 183 del 2011 e n. 197 del 2023.

[7] Art. 62. Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1. l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2. l’aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui

3. l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4. l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

5. l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6. l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata

solo quando gli impegni sono stati rispettati.

[8] La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p. “nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.”.

Si osserva, a tal proposito, che la stessa Corte Costituzionale ha di recente emesso la sentenza n. 113 del 19 maggio 2025, depositata il 18 luglio 2025, con cui, pur riconoscendo la legittimità dell’impianto sanzionatorio dell’art. 630 c..p. – giustificato dalla scelta del legislatore di punire severamente un così allarmante reato – aveva ribadito che il giudice del merito ha a disposizione lo strumento dell’attenuante del fatto di lieve entità, introdotta dalla stessa Corte nel 2012, per adeguare la pena da irrogare in concreto al fatto giudicato. Infatti, utilizzando il principio costituzionale della proporzionalità della pena, il giudice del caso concreto può valutare se i fatti sottoposti al suo esame raggiungano la soglia di gravità prevista dalla fattispecie astratta o se, invece, si tratti di sequestro di persona “semplice” o magari di rapina o estorsione, reati puniti con specifiche sanzioni proporzionate al fatto commesso.

[9] Art. 69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

[In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell’articolo 63, valutata per ultima la recidiva.] (Comma abrogato dall’art. 7, D.L. 11 aprile 1974, n. 99, sulla giustizia penale)

[10] Sentenze n. 38 del 1985, n. 56 del 2025, n. 117 del 2025.

[11] Sentenze n. 117 del 2025, n. 188, n. 141 e n. 94 del 2023, n. 143 del 2021, n. 205 del 2017, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012.

[12] Sentenze n. 55 del 2021 e n. 73 del 2020.

[13] Sentenze n. 56 del 2025, n. 201 del 2023 e n. 74 del 2016.

[14] Con tale sentenza viene svolta un’importante funzione equilibratrice del sistema punitivo del reato di sequestro di persona, in quanto viene dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen.– sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.

[15] Artt. 5 e 6 della legge 14 ottobre 1974, n. 497; art. 2 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

[16] Sentenze n. 222 del 2018, n. 73 del 2020, n. 55 del 2021, n. 197 e n. 94 del 2023.

[17] Utilmente ricorda la Corte che il nostro ordinamento è fondato sulla colpevolezza per il fatto e non sulla “colpa d’autore”, tipica dei regimi autoritari e che non tiene conto della effettiva pericolosità individuale ma mira alla mera neutralizzazione dei soggetti sol perché (astrattamente) ritenuti pericolosi.

[18] Si riportano le norme costituzionali richiamate nel testo.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27. La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

[19] Sentenza n. 56 del 2025: v. sopra note 9 e 12.

[20] Sentenze n. 222 del 2018 e n. 73 del 2020 (citate sopra in nota 16).

[21] La Corte richiama qui la propria sentenza n. 188 del 2023, che a sua volta richiama le sentenze n. 205 del 2017, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012.

[22] Le storture dell’attuale politica legislativa penale sono venute recentemente in grande risalto con l’emanazione del c.d. “decreto sicurezza” (d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80). Per un’analisi dettagliata sull’intervento legislativo e sui vari profili problematici, si veda la Relazione sulla novità normativa della Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio Penale, n. 33 del 23 giugno 2025.

[23] Art. 311. Circostanza diminuente: lieve entità del fatto

Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.


Ti è piaciuto questo articolo?

Iscriviti gratuitamente per ricevere via e-mail gli ultimi articoli firmati dai Professionisti dello Studio Legale Pasqua.

Lascia un commento