Se le parti dicono “no” al primo incontro, la mediazione si conclude. Tutto qui?

Commento a Tribunale di Napoli Nord, Sezione III civile, sentenza del 13 novembre 2023, n. 4559 – Giudice Magliulo

di Avv. Armando Pasqua, Avvocato e Mediatore Civile e Commerciale

Se le parti compaiono davanti al mediatore al primo incontro e dichiarano di non essere disponibili a raggiungere alcun accordo conciliativo, la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta.

Così ha statuito il Tribunale di Napoli Nord, Sezione III civile, con sentenza del 13 novembre 2023, n. 4559 – Giudice Magliulo, in relazione alla procedura di mediazione instaurata, su ordine del Giudice, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo nell’ambito di una controversia in materia di contratti bancari.

La mediazione, avviata su domanda della società creditrice opposta – come sancito dal novellato art. 5 bis, d.lgs. 28/2010 – nei confronti del debitore opponente, e conclusasi con verbale negativo a seguito dell’indisponibilità manifestata da entrambe le parti, è stata considerata ritualmente esperita, ben potendo, a quel punto, le stesse utilmente proseguire il giudizio ordinario.

Trattasi di una pronuncia resa in linea con quanto affermato dalla Cassazione con sentenza 8473/2019, dal contenuto a tratti contraddittorio e ambiguo (leggi qui il commento alla sentenza di Cassazione n. 8473/2019).

A parere di chi scrive, nel corso del primo incontro le parti e gli avvocati devono adoperarsi per il raggiungimento di un accordo, non potendosi semplicemente limitare a constatare che, sussistendo tra loro divergenze e conflittualità (in assenza delle quali, evidentemente, non sarebbe insorta alcuna controversia), non siano disponibili a negoziare per trovare un accordo.

Infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 6, d.lgs. 28/2010, mentre al primo incontro il mediatore “si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione”, al contempo “le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.

La lettera della norma dovrebbe essere più che sufficiente a stimolare le parti e gli avvocati che le assistono in mediazione ad impegnarsi nella ricerca di un accordo.

È proprio alla luce di tale considerazione che andrebbe letta la disposizione dell’art. 5, comma 4, d.lgs. 28/2010, secondo cui “quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione”.

Dunque, dal combinato disposto delle norme richiamate (art. 8, comma 6, e art. 5, comma 4) emerge che le parti e gli avvocati che le assistono devono cooperare in buona fede e lealmente per realizzare un confronto effettivo sulle questioni controverse e che se, all’esito di tale confronto, non viene raggiunto un accordo, allora potrà ritenersi effettivamente esperito il tentativo di conciliazione e assolta la condizione di procedibilità.

Purtroppo, quando gli avvocati tentano la conciliazione solo perché gli viene imposto dalla legge o dal giudice, l’esito della mediazione rischia di essere negativo.

Ecco perché il modo migliore per trovare una soluzione è affidarti ad un Avvocato esperto in tecniche di mediazione e di gestione del conflitto che possa assisterti con tranquillità in tutta la procedura di mediazione.

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