La prima pronuncia della Suprema Corte fornisce tre princìpi di diritto.
Commento a sentenza della Corte di Cassazione del 7 marzo 2019, n. 8473
di Avv. Armando Pasqua, Avvocato e Mediatore Civile e Commerciale
Dopo anni dalla reintroduzione nel nostro ordinamento del meccanismo di obbligatorio esperimento della mediazione in determinate materie – avvenuto con il d. l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 –, la Corte di Cassazione si è ora espressa sulle questioni più “spinose” del procedimento di mediazione.
Questi gli obiter dicta contenuti nella sentenza:
- “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d. lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore”;
- “nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che lo assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale”;
- “la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”.
Di fatto, la sentenza in esame si pone in evidente contrasto con la giurisprudenza di merito maggioritaria, che nel corso degli anni ha sempre sostenuto – specialmente con riguardo alla mediazione di tipo obbligatorio e quella delegata dal giudice – la necessaria comparizione delle parti in mediazione a partire dal primo incontro e per tutta la durata del procedimento, con ciò escludendo tout court la possibilità di farsi rappresentare da un terzo, considerando la natura dell’attività mediatoria di tipo strettamente personale e dunque non delegabile.
Infine, la Cassazione ha ritenuto sufficiente la mera comparizione delle parti – e finanche dei loro rappresentanti – al primo incontro e un loro rifiuto espresso al mediatore ad intraprendere l’attività di mediazione vera e propria per considerare assolta la condizione di procedibilità.
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